LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 28140/2015 R.G. proposto da:
D.R., (C.F. *****), rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Battista Sembronio, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Alessandro Borghesi, in Roma via Luciano Manara 47.
– ricorrente –
contro
Fallimento della ***** s.r.l., (C.F. *****), in persona del curatore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo Monterisi, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Paolo Panariti, in Roma via Celimontana 38.
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 716 del 2015, depositata il giorno 8 maggio 2015.
Sentita la relazione svolta nella Camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2021 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fichera.
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che D.R. e V.M. impugnarono innanzi alla Corte d’appello di Bari, la sentenza resa dal Tribunale di Trani, che aveva dichiarato, su domanda del fallimento della ***** s.r.l., la revocatoria ordinaria dell’atto di assegnazione di taluni beni sociali in favore dei predetti, quali unici soci della compagine, stipulato il 29 novembre 2002;
che dichiarato interrotto il giudizio, a seguito del decesso di V.M., l’altra appellante riassunse il giudizio nei confronti degli eredi del defunto;
che con sentenza depositata il giorno 8 maggio 2015, la Corte d’appello di Bari ha respinto l’appello principale, accogliendo quello incidentale proposto dal fallimento sulla regolazione delle spese di c.t.u.;
che avverso la detta sentenza D.R. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui risponde con controricorso il fallimento della ***** s.r.l.;
che il ricorso non risulta notificato agli eredi del defunto V.M., già evocati nel corso del giudizio di appello, dovendosi pertanto disporre l’integrazione del contraddittorio, ex art. 331 c.p.c..
P.Q.M.
Ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di V.M., entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021