Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.40409 del 16/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8717-2018 proposto da:

POLICLINICO ITALIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 14, presso lo studio degli avvocati MARCO MARAZZA, FRANCESCO HERNANDEZ, FEDERICO HERNANDEZ, che la rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

D.A.M., L.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GAVINANA 1, presso lo studio dell’avvocato LUISA GIUSTINA CORAZZA, rappresentati e difesi dall’avvocato EMANUELA MAZZOLA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3507/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 12/09/2017 R.G.N. 1381/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2021 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

RILEVATO

CHE:

1. D.A.M. e L.M. adivano, innanzi al Tribunale di Roma, la Policlinico Italia srl per sentire dichiarare l’inapplicabilità nei loro confronti del CCNL per il personale della RSA e delle altre strutture residenziali e socio-assistenziali associate all’AIOP, siglato il 22.3.2012, e per sentire intimare alla società convenuta l’applicazione del CCNL Sanità privata 2002-2005 da ritenersi ultrattivo e comunque efficace sino alla naturale cessazione dei suoi effetti.

2. I ricorrenti, infermieri operanti all’interno del reparto RSA della Casa di Cura gestita dalla società, precisavano che, in data 22.3.2012, l’AIOP (quale associazione di parte datoriale) aveva proceduto a siglare, con una serie di organizzazioni sindacali diverse da quelle con le quali era stato sottoscritto il primo contratto collettivo per il personale dipendente delle RSA delle strutture sanitarie e socio-assistenziali AIOP, un nuovo contratto collettivo – non firmato da CGIL (sindacato cui i lavoratori erano iscritti), CISL e UIL – il quale si dimostrava fortemente peggiorativo rispetto alle condizioni lavorative previste dal primo. I ricorrenti specificavano, altresì, che a seguito delle diffide delle OOSS non firmatarie a non applicare il nuovo CCNL, l’AIOP aveva dapprima comunicato formale disdetta del primo contratto (CCNL 2002-2005), con esclusivo riguardo al personale RSA e, poi, dal 20.7.2012, la Policlinico Italia srl aveva applicato il nuovo CCNL a tutto il personale delle RSA, mentre gli altri dipendenti avevano continuato a fruire di quello precedente più favorevole. Lamentavano, pertanto, la violazione degli artt. 3 e 4 CCNL 2002-2005, 1337 c.c. L. n. 300 del 1970, artt. 15 e 16, art. 39 Cost., per avere l’AIOP illegittimamente comunicato disdetta unilaterale del citato CCNL senza averne stipulato uno nuovo con le medesime parti sociali originariamente firmatarie.

3. Il Tribunale adito accoglieva la domanda dei lavoratori e la Corte di Appello di Roma, con la pronuncia n. 3507/2017, rigettava l’appello proposto dalla Policlinico Italia srl.

4. I giudici di seconde cure rilevavano, in sostanza, la correttezza della decisione del Tribunale evidenziando che non poteva ritenersi efficace nei confronti dei dipendenti in epigrafe il CCNL stipulato da sigle diverse da quelle a cui gli stessi erano iscritti, per l’evidente dissenso manifestato; ciò soprattutto in considerazione del fatto che il primo contratto era ancora vigente (per altra tipologia di personale) e non si era trattato di una sostituzione, sicché le organizzazioni sindacali non firmatarie dovevano ritenersi legate al precedente accordo, in applicazione delle regole generali che governano l’efficacia soggettiva dei contratti collettivi.

5. Per la cassazione ricorre la Policlinico Italia srl fondato su cinque motivi.

6. D.A.M. e L.M. resistono con controricorso.

7. Le parti hanno depositato memorie.

CONSIDERATO

CHE:

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e dei CCNL, con riferimento all’art. 39 Cost., all’art. 1362 c.c. e all’art. 1372 c.c., nonché ai principi generali in materia sindacale e di diritto del lavoro, sottolineando che la Corte di appello avrebbe dovuto considerare che la società era iscritta all’associazione sindacale AIOP e che quindi aveva il potere, anzi il dovere, in quanto iscritta, di applicare il relativo contratto collettivo (CCNL AIOP RSA del 2012) ai lavoratori che prestavano la loro attività nel distinto settore RSA, a prescindere dalla loro iscrizione ad un diverso sindacato o dalla loro mancanza di iscrizione ad un sindacato.

3. Con il secondo motivo si censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e dei CCNL, con riferimento all’art. 39 Cost., all’art. 1362 c.c., all’art. 1372 c.c. e ai principi generali in materia sindacale e di diritto del lavoro, per non avere la Corte territoriale considerato che ai lavoratori andasse applicato il nuovo CCNL RSA AIOP del 2012, in ossequio alla volontà espressa nei contratti individuali, atteso che: a) era questo il contratto collettivo applicato in azienda; b) era questo il contratto collettivo stipulato dall’AIOP (conformemente alla clausola di rinvio contenuta nel contratto della D.; c) era questo il contratto collettivo del settore sanità privata (conformemente alla clausola di rinvio contenuta in entrambi i contratti individuali dei lavoratori, sebbene fosse riferito solo alla attività di RSA); d) il precedente CCNL AIOP Casa di cura private del 2005 – 2012 era stato disdettato e comunque non era più efficace.

4. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e dei CCNL, con riferimento all’art. 39 Cost., all’art. 1362 c.c. e all’art. 1372 c.c., all’art. 1363 c.c., all’art. 4 del CCNL AIOP Case di Cura private per il periodo 2002 – 2005, ai principi generali in materia sindacale e di diritto del lavoro, per non avere considerato la Corte di merito valida la disdetta al precedente CCNL AIOP Case di cura private 2002 – 2005 e per non avere rilevato che tale contratto era scaduto, con la conseguenza che la sua ultrattività (prevista dall’art. 4 oltre che dai principi generali) ne consentiva la libera recedibilità e, quindi, la disdetta limitata solo all’attività di RSA avrebbe dovuto ritenersi consentita.

5. Con il quarto motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e dei CCNL, con riferimento all’art. 39 Cost., all’art. 1362 c.c. e all’art. 1372 c.c., all’art. 1363 c.c., all’art. 3 del CCNL AIOP Case di cura private per il periodo 2002 – 2005, ai principi generali in materia sindacale e di diritto del lavoro, per non avere considerato la Corte territoriale valida la disdetta limitata solo ad un tipo di attività e, quindi, ad una categoria di destinatari (quella degli addetti alla distinta e specifica attività di RSA) anche ai sensi dell’art. 3 del CCNL AIOP 2002 – 2005 e dell’art. 1363 c.c..

6. Con il quinto motivo la ricorrente obietta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e dei CCNL, con riferimento all’art. 39 Cost., all’art. 1362 c.c., all’art. 1372 c.c., all’art. 4 del CCNL AIOP Case di Cura private per il periodo 2002 2005, ai principi generali in materia sindacale e di diritto del lavoro, perché la Corte di merito non aveva ritenuto la irrilevanza del momento in cui era stata effettuata la disdetta del CCNL AIOP Case di Cura private del 2002 – 2005 rispetto alla stipulazione del nuovo CCNL AIOP RSA del 2012 in quanto le condizioni di disdetta di un contratto erano regolate solo da esso e dai principi in materia e non erano influenzate da accordi collettivi tra altre private e, quindi, neppure dal tempo della stipulazione di questi ultimi.

7. I motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto risultano tra loro connessi.

8. Essi sono infondati alla stregua di quanto affermato da questa Corte con la sentenza n. 3672/2021 – che si è pronunciata proprio sulle problematiche relative alla disposizione di cui all’art. 4, comma 2, del CCNL 23.11.2004 per il personale dipendente delle RSA, oggetto anche del presente giudizio nei medesimi termini già esaminati- le cui argomentazioni, pienamente condivise da questo Collegio, vanno integralmente richiamate.

9. In particolare, le censure dei primi due motivi concernono specificamente la tematica relativa all’efficacia soggettiva dei CCNL e alla conseguente efficacia di accordi separati.

10. Tale questione giuridica è stata affrontata dalla pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 2665 del 1997 che ha enunciato il principio secondo cui l’art. 2070 c.c., comma 1 (in base al quale l’appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell’applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l’attività effettivamente esercitata dall’imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente abbiano prestato adesione al contratto. E’ stato sostenuto, infatti, che i soggetti privati datori o prestatori di lavoro erano liberi di associarsi sindacalmente e quindi, attraverso l’iscrizione ad un’associazione di loro scelta, di determinare il contratto collettivo destinato ad incidere sul rapporto individuale di lavoro. L’attività economica esercitata dall’impresa non aveva più rilevanza, costituendo un mero dato obiettivo destinato a valere soltanto in mancanza di volontà delle parti.

11. A questo principio si sono uniformate numerose sentenze di legittimità (Cass. n. 12608/1999; Cass. n. 8565/2004; Cass. n. 16340/2009; Cass. n. 26742/2014) ed è quello cui ha aderito la sentenza impugnata dalla parte ricorrente.

12. Non può ritenersi, dunque, efficace nei confronti dei lavoratori controricorrenti il CCNL stipulato da sigle diverse da quelle in cui essi risultano iscritti. Tale conclusione è a fortiori giustificata da due ulteriori elementi: in primo luogo, i controricorrenti hanno manifestato in maniera espressa il proprio dissenso nei confronti del nuovo CCNL; in secondo luogo, il CCNL ANASTE non ha sostituito il precedente CCNL, che risulta ancora oggi vigente per altra tipologia di personale.

13. Dal momento che l’accordo modificativo non è stato sottoscritto da tutte le organizzazioni sindacali che avevano aderito al precedente accordo collettivo, può quindi affermarsi che l’accordo separato ha un’efficacia soggettiva limitata alle parti che lo hanno sottoscritto, mentre le altre restano legate al precedente accordo ancora in vigore.

14. Gli altri motivi di doglianza attengono invece alla problematica della efficacia temporale del CCNL del 2004 e alla possibilità di una sua disdetta.

15. Risulta opportuno ribadire preliminarmente l’orientamento consolidato di questa Corte in merito alla questione della durata e dell’efficacia del contratto collettivo.

16. Infatti, in forza del principio generale, più volte affermato, sin dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 11325 del 2005, i contratti collettivi di diritto comune, costituendo manifestazione dell’autonomia negoziale degli stipulanti, operano esclusivamente entro l’ambito temporale concordato dalle parti, considerato che l’opposto principio di ultrattività sino ad un nuovo regolamento collettivo – secondo la disposizione dell’art. 2074 c.c. – si pone in contrasto con l’intento espresso dagli stipulanti e rappresentando un limite alla libera volontà delle organizzazioni sindacali, violerebbe la garanzia prevista dall’art. 39 Cost.

17. La predetta sentenza delle Sezioni Unite ha specificato, dirimendo un contrasto dottrinale e giurisprudenziale sorto sul punto, che la disposizione di cui all’art. 2074 c.c. – sulla perdurante efficacia del contratto collettivo scaduto, fino a che non sia intervenuto un nuovo regolamento collettivo – non si applica ai contratti collettivi post-corporativi, i quali, costituendo manifestazione dell’autonomia negoziale privata, sono regolati dalla libera volontà delle parti cui spetta in via esclusiva di stabilire se l’efficacia di un accordo possa sopravvivere alla sua scadenza; la cessazione dell’efficacia dei contratti collettivi, coerentemente con la loro natura pattizia, dipende quindi dalla scadenza del termine ivi stabilito.

18. La “scadenza” del contratto non può che essere quella fissata specificamente e chiaramente dalle parti collettive, la previsione della perdurante vigenza fino alla nuova stipulazione ha il significato della previsione, mediante la clausola di ultrattività, di un termine di durata, benché indeterminato nel “quando”.

19. Nel caso di specie, quindi, la Corte territoriale ha correttamente rilevato che le parti avevano previsto un termine finale correlato ad una nuova negoziazione, facendo applicazione del criterio distintivo in materia di elementi accidentali incidenti sugli effetti del contratto.

20. Infatti, sia la condizione sia il termine apposto al contratto mirano a regolare gli effetti negoziali, in modo da renderli il più possibile conformi agli interessi dei soggetti contraenti. Tuttavia, mentre la prima consiste in un evento futuro ed incerto, il secondo designa un evento altresì futuro, ma certo. Le parti, apponendo un termine al contratto, vogliono che il contratto produca i suoi effetti a partire da un certo momento temporale (termine inziale) o cessino ad una certa scadenza (termine finale).

21. Nella fattispecie le parti hanno inserito un termine finale privo di una precisa collocazione cronologica, ma comunque connesso ad un fatto che si verificherà certamente secondo un calcolo di probabilità effettuato dalle parti (cfr. Cass. n. 4124/1991). La locuzione “fino alla sottoscrizione del nuovo CCNL” sta a indicare appunto la volontà delle parti originariamente stipulanti a vincolarsi al contenuto del contratto sottoscritto fino alla nuova negoziazione e sottoscrizione. (Cass. n. 3672/2021).

22. Dunque, la volontà di prevedere un termine finale di efficacia del contratto è chiaramente desumibile dal testo del regolamento contrattuale.

23. Le predette considerazioni valgono a differenziare nettamente la fattispecie in esame dall’ipotesi di contratto collettivo privo di un predeterminato termine di efficacia.

24. Invero, un contratto collettivo siffatto non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, non potendosi ritenere che il contratto si protragga ad infinitum perché finirebbe per comportare uno svilimento anche della causa e della funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione, sicché a tale contrattazione va estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all’esigenza di evitare – nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto – la perpetuità del vincolo obbligatorio. (Cass. n. 28456/2018; Cass. n. 23105/2019).

25. Anche ai contratti collettivi stipulati a tempo indeterminato, senza l’indicazione di un termine di scadenza, va pertanto applicata la regola secondo cui le parti sono libere di recederne unilateralmente, salva la valutazione dell’idoneità del singolo atto ad assumere valore di disdetta.

26. Tale situazione, come detto, non è ravvisabile nel contratto collettivo in esame che presenta chiaramente un termine finale e, pertanto, correttamente la Corte di appello ha ritenuto che esso fosse ancora efficace, non essendosi verificato l’evento certo cui le parti hanno correlato la cessazione dei suoi effetti (cfr. Cass. n. 3672/2021).

27. In conclusione, pertanto, correttamente è stata ritenuta illegittima la disdetta unilaterale dal CCNL del 2004 operata dalla Policlinico Italia srl, relativamente alla sola attività di RSA, con riguardo ai due lavoratori appartenenti ad una sigla sindacale che non aveva sottoscritto il nuovo contratto e, altrettanto, correttamente è stata interpretata la volontà delle parti, originariamente aderenti al CCNL del 23.11.2004 (che all’art. 4, comma 2 statuiva che “in ogni caso, presente contratto conserva la sua validità fino alla sottoscrizione del nuovo CCNL”) di vincolarsi al contenuto del predetto contratto collettivo fino alla nuova negoziazione e sottoscrizione.

28. Alla stregua di quanto sopra il ricorso deve essere rigettato.

29. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

30. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 28 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021

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