Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.405 del 13/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6951-2019 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO FAA’ DI BRUNO n. 15, presso lo studio dell’avvocato MARTA DI TULLIO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 806/2018 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 31/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza dell’8.12.2017 il Tribunale di Trieste rigettava il ricorso proposto da R.A. avverso il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale con il quale era stata respinta la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.

Interponeva appello il R. e la Corte di Appello di Trieste, con la sentenza impugnata, n. 806/2018, rigettava il gravame.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione R.A. affidandosi a quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno ha depositato memoria ai fini della partecipazione all’udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Prima di esaminare i motivi proposti dal ricorrente, va osservato che il ricorso difetta di qualsiasi riferimento al fatto processuale e si pone, dunque, in contrasto con il precetto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, secondo il quale il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, anche l’esposizione sommaria dei fatti di causa. Nemmeno l’esame dei motivi consente di individuare gli esatti termini del racconto che il richiedente aveva riferito, prima alla Commissione territoriale e poi in sede giudiziaria, nè di ricostruire con la necessaria precisione la storia processuale. Soltanto dall’esame della sentenza impugnata si evince che il R. aveva narrato di esser fuggito dal *****, suo Paese di origine, perchè aveva assistito all’omicidio del padre, ma tale evento, che in astratto non si collega ad alcun episodio riconducibile alle ipotesi normativamente previste per il riconoscimento della protezione, internazionale o umanitaria, non è evidentemente sufficiente ai predetti fini.

In ogni caso la prima censura denuncia l’apparenza della motivazione della sentenza impugnata, che tuttavia non sussiste in quanto la Corte triestina dà atto in modo adeguato dei motivi del rigetto dell’istanza di tutela proposta dal R..

Il secondo motivo, con cui il ricorrente denuncia la violazione dei criteri legali previsti per la valutazione di attendibilità della storia personale del richiedente asilo, è formulato in termini generici e risulta privo di qualsivoglia aggancio ai termini concreti del racconto riferito dal R.. Nè, peraltro, la censura supera il decisivo rilievo, proposto dalla Corte di Appello ai fini della valutazione di non credibilità e non idoneità del racconto personale, secondo cui la morte del padre del richiedente risalirebbe al 2010, onde l’eventuale minaccia derivante da tale fatto non sarebbe più attuale (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).

Il terzo motivo, con cui il ricorrente lamenta la mancata concessione della protezione sussidiaria, non tiene conto che la decisione impugnata ha esaminato il contesto interno del ***** facendo riferimento a fonti informative idonee ed aggiornate, dando atto delle specifiche informazioni da esse ricavate (cfr. pag. 5 della sentenza) e dunque ha pienamente rispettato il precetto stabilito dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, che impone al giudice di esaminare la domanda di protezione internazionale “… alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall’UNHCR, dall’EASO, dal Ministero degli affari esteri anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla Commissione stessa. La Commissione nazionale assicura che dette informazioni, costantemente aggiornate, siano messe a disposizione delle Commissioni territoriali, secondo le modalità indicate dal regolamento da emanare ai sensi dell’art. 38 e siano altresì fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative”.

Il quarto ed ultimo motivo, con cui il ricorrente lamenta la mancata concessione della protezione umanitaria, è a sua volta inammissibile in quanto la Corte triestina dà atto che il richiedente non aveva documentato alcuna idonea forma di integrazione nel tessuto socio-ecomomico italiano e, quindi, alcun profilo di vulnerabilità. In particolare, la sentenza impugnata evidenzia che il R. aveva documentato un rapporto di apprendistato a tempo parziale con le mansioni di operatore di computer e retribuzione netta di circa 700/800 Euro mensili (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata), e ritiene che ciò non sia sufficiente a dimostrare la predetta integrazione. Sulla base di tale valutazione, non utilmente sindacabile in questa sede perchè si risolvente in un giudizio di fatto, il giudice di merito ha ritenuto che il rimpatrio non esponesse il richiedente al rischio di subire una lesione al nucleo ineludibile dei suoi diritti fondamentali. Tale statuizione, da ritenersi coerente con i principi e la declinazione del predetto nucleo ineludibile che sono stati affermati da questa Corte (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471) non è adeguatamente attinta dalla doglianza in esame, con la quale il Babar non indica alcuno specifico profilo di vulnerabilità, o elemento concreto, che il giudice di merito non avrebbe considerato o avrebbe considerato in modo non corretto, ma si limita a ribadire che in ***** esisterebbe un contesto di generale pericolo ed insicurezza, di per sè non sufficiente a giustificare la concessione della protezione umanitaria. Per poter ottenere tale forma di tutela, infatti, è necessario che il richiedente deduca e dimostri una condizione individuale di debolezza e vulnerabilità tale che, alla luce della condizione del Paese di origine e del livello di integrazione socio-lavorativa conseguito in Italia, si possa ritenere che il suo rimpatrio rischi di esporlo al pericolo di subire una lesione. Prova che, nel caso di specie, non risulta raggiunta.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in assenza di notificazione di controricorso da parte del Ministero intimato nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 30 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2021

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