LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 4222/2018 proposto da:
D.M., elettivamente domiciliato in Roma Via Liberiana N. 17, presso lo studio dell’avvocato Vaccarella Vita Lucrezia, e rappresentato e difeso dagli avvocati Capobianco Michelangelo, e Forte Pasquale;
– ricorrente –
contro
SARA ASSICURAZIONI Spa, elettivamente domiciliata in Roma Via Monte Zebio, 28, presso lo studio dell’avvocato Alessi Rosario Livio, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Alessi Gaetano;
– controricorrente –
e contro
M.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 356/2017 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il 13/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/09/2021 dal Cons. Dott. DANILO SESTINI udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario.
FATTI DI CAUSA
D.M. agì per ottenere il risarcimento dei danni riportati dalla propria vettura a seguito di un sinistro stradale che ascriveva a esclusiva responsabilità di M.G. (proprietario e conducente del veicolo antagonista), convenendo in giudizio la propria assicuratrice r.c.a. Sara Assicurazioni s.p.a., nei confronti della quale aveva attivato la procedura di risarcimento diretto D.Lgs. n. 209 del 2005, ex art. 149 e il predetto M..
Si costituì la sola compagnia assicuratrice resistendo alla domanda.
Il Giudice di Pace di Lucera rigettò integralmente le richieste attoree.
Pronunciando sull’appello del D., il Tribunale di Foggia ha confermato la sentenza di primo grado; ha osservato, fra l’altro, che andava “confermata, ai sensi dell’art. 246 c.p.c., la dichiarazione di inammissibilità della prova testimoniale dedotta a mezzo dei trasportati rimasti danneggiati in conseguenza del medesimo sinistro per cui è causa” e che andava “condiviso il rilievo del giudice di prime cure circa l’inammissibilità dell’azione cumulativamente proposta dal D. nei confronti del presunto responsabile civile M.G.”; al riguardo, ha affermato che il M. è “privo di legittimazione passiva” ed “estraneo al giudizio introdotto dal D. ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 149” e che, “conseguentemente, la mancata comparizione del M. al deferito interrogatorio formale non è valutabile a sensi dell’art. 232 c.p.c., ed anche il contenuto del modello CAI sottoscritto da entrambi i conducenti non può esplicare nei confronti dell’assicuratore l’efficacia probatoria prevista dall’art. 143, comma 2, del codice delle assicurazioni”, potendo valere soltanto come prova liberamente apprezzabile dal giudice; ha concluso che le risultanze istruttorie non erano sufficienti per ritenere raggiunta la prova dello scontro tra i due veicoli secondo le modalità indicate dall’attore e che tali lacune non potevano essere colmate tramite l’espletata c.t.u..
Ha proposto ricorso per cassazione D.M., affidandosi a quattro motivi; ha resistito, con controricorso, la Sara Assicurazioni.
Il ricorso è stato rimesso alla trattazione in pubblica udienza con ordinanza interlocutoria del 10.7.2020.
Fissata l’udienza ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis, convertito con L. n. 176 del 2020 e non essendo state formulate richieste di discussione orale, il P.M. ha depositato conclusioni ai sensi del citato art. 23, comma 8-bis, chiedendo l’accoglimento del primo motivo del ricorso, con assorbimento degli altri.
Successivamente, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 105 del 2021, art. 7, è stata disposta la trattazione in pubblica udienza, in presenza del P.G. e dei difensori delle parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo (“violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 149 e art. 143, comma 2”), il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere affermato “l’inammissibilità dell’azione cumulativamente proposta dal D. nei confronti del presunto responsabile civile M.G.”, motivata dal Tribunale col rilievo che unico soggetto passivamente legittimato rispetto all’azione D.Lgs. n. 209 del 2005, ex art. 149, era la Sara Assicurazioni (sicché il M. risultava “privo di legittimazione passiva ed (…) estraneo al giudizio”).
Il ricorrente deduce la palese infondatezza dell’assunto del Tribunale, richiamando precedenti di legittimità e lamentando che la “disposta estromissione” del M. lo ha privato “della possibilità di avvalersi dell’efficacia probatoria della mancata risposta del responsabile all’interrogatorio formale oltre che della valenza del modello Cai a doppia firma”;
2. Il secondo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., “nonché del D.L. n. 857 del 1976, art. 5, convertito nella L. n. 39 del 1977 e art. 2735 c.c., trasfuso nell’art. 143 del c.d. Codice delle Assicurazioni”.
3. Col terzo motivo (“violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in riferimento all’art. 246 c.p.c. e art. 110 c.p.c., art. 115 c.p.c., comma 1, D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 141”), il ricorrente censura il Tribunale per avere affermato la “inammissibilità della prova testimoniale dedotta a mezzo dei trasportati rimasti danneggiati in conseguenza del medesimo sinistro per cui è causa”; assume il D. che, “tenuto conto della possibilità per i terzi trasportati di poter agire eventualmente D.Lgs. n. 209 del 2005, ex art. 141, senza alcuna necessità di provare profili di responsabilità a carico dell’uno o dell’altro conducente, nonché della contestuale presenza di trasportati su entrambi i veicoli, proprio non è dato sapere quale potesse essere il loro interesse personale all’esito del presente giudizio”.
4. Il quarto motivo denuncia, “in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1 (omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti)”: il ricorrente lamenta che le dichiarazioni confessorie del M. contenute nel C.A.I. non siano state adeguatamente apprezzate e si duole altresì che non sia stata considerata la mancata comparizione del medesimo M. a rendere l’interrogatorio formale; assume inoltre che è stata erroneamente disattesa la dichiarazione testimoniale del D. e argomenta nel senso che le risultanze della c.t.u. suffragano la ricostruzione della dinamica prospettata dall’attore.
5. Il primo motivo è fondato alla luce del principio secondo cui “in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 149, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall’art. 144, comma 3, del citato Decreto” (Cass. n. 21896/2017; conforme Cass. n. 7755/2020); deve pertanto ritenersi che il M. sia stato correttamente evocato in causa dall’attore e che il Tribunale abbia erroneamente affermato che il responsabile del danno non dovesse essere convenuto nel giudizio promosso con procedura di risarcimento diretto, traendone la duplice conseguenza della non utile valutabilità della mancata comparizione del M. a rendere l’interrogatorio formale e della inidoneità del modello CAI ad esplicare l’efficacia di cui all’art. 143, comma 2 Cod. Ass..
La sentenza va pertanto cassata, con rinvio al giudice di secondo grado, il quale (Ndr: testo originale non comprensibile) che il primo giudice aveva erroneamente negato la (Ndr: testo originale non comprensibile).
6. I restanti motivi rimangono assorbiti.
7. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, dichiarando assorbiti gli altri; cassa e rinvia, anche per le spese di lite, al Tribunale di Foggia, in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021
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