LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso N. 1606/2019 R.G. proposto da:
E.N., elettivamente domiciliata in Roma, Via Nizza, 92, presso lo studio dell’avvocato Cosimo Damiano Fabio Mastrorosa, che la rappresenta e difende come da procura allegata in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
ARCA Puglia Centrale, in persona dell’amministratore unico Z.G., elettivamente domiciliata in Roma, Via Guido d’Arezzo, 28, presso lo studio dell’avvocato Maria Bruna Chito, rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanna Carlucci, come da procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1396/2018 del TRIBUNALE di TRANI, depositata il 25.06.2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30.09.2021 dal Consigliere relatore Dott. SAIJA Salvatore.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 25.6.2018, il Tribunale di Trani respinse l’opposizione proposta da E.N. – formalmente avanzata ai sensi degli artt. 615, comma 2, e 617 c.p.c. – avverso il decreto di rilascio alloggio notificato in data 5.7.2017 ad istanza di ARCA Puglia Centrale. L’adito giudice rilevò l’irrilevanza della mancata allegazione della procura ad litem al preavviso di rilascio (essendo presente la procura a margine del precetto), nonché la sussistenza della legittimazione attiva di ARCA Puglia, contestata dall’opponente, e ancora la circostanza che quest’ultima era stata già destinataria di un provvedimento di rilascio notificato il 9.12.2016, non impugnato e divenuto definitivo.
E.N. ricorre ora per cassazione, affidandosi a due motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso ARCA Puglia Centrale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 – Con il primo motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 474 c.p.c., comma 3, artt. 479,605 e 608 c.p.c. e art. 180 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere il Tribunale accertato la carenza di titolo esecutivo o l’irregolarità della notifica del titolo, del precetto e del decreto di rilascio.
1.2 – Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione in riferimento all’art. 100 c.p.c. e la L.R. Puglia n. 22 del 2014, artt. 3 e 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver il Tribunale rilevato la carenza di legittimazione attiva di ARCA Puglia Centrale, essendo competente ad attivare la procedura di rilascio il solo Comune di Barletta.
2.1 – Preliminarmente, va rilevato che il Tribunale di Trani, seppur erroneamente, ha qualificato l’opposizione proposta dalla E. (sia nell’intestazione della sentenza, sia nel corpo della motivazione) come avanzata tout court ai sensi dell’art. 617 c.p.c., benché la ricorrente avesse ad un tempo proposto doglianze ascrivibili sia all’opposizione formale, che sostanziale. Il ricorso straordinario in esame, come proposto dalla E., è quindi ammissibile in virtù del principio dell’apparenza (v. Cass. n. 13381/2017).
3.1 – Ciò posto, tutti i profili agitati col primo motivo, diversi dalla contestata sussistenza di un titolo esecutivo nei confronti dell’odierna ricorrente, consistono a ben vedere in motivi di opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., discutendosi di omessa notifica del titolo, del precetto, ecc.
Essi sono inammissibili per difetto di specificità.
Infatti, premesso che il giudice di merito ha accertato che la E. era stata destinataria – in data 9.12.2016 – di un provvedimento di rilascio dell’immobile da lei occupato, non impugnato da alcuno quindi divenuto definitivo, l’odierna ricorrente avrebbe dovuto adeguatamente spiegare il perché detto accertamento sia erroneo, anzitutto riproducendo (anche per sintesi) la relata di notifica, e poi eventualmente dimostrando l’assunto della non convivenza del marito, ove ancora possibile, a sostegno della pretesa irregolarità/invalidità della notifica stessa (il perché detta notifica dovrebbe intendersi viziata a cagione della pretesa non convivenza del marito non è neppure compiutamente esplicato dalla ricorrente, ma viene nella sostanza lasciato all’intuizione del lettore; si noti, infine, che secondo la controricorrente, detta notifica è stata effettuata proprio nell’alloggio abusivamente occupato dall’intero nucleo familiare della stessa E.).
Ritiene dunque la Corte che, nella sostanza, il superiore accertamento del giudice di merito non sia stato adeguatamente attinto, per non essere il mezzo conforme ai dettami di contenuto-forma di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.
Quanto poi al preteso vizio circa la mancata notifica del precetto, la doglianza è del pari inammissibile, sia perché dalla lettura del ricorso non risulta che essa sia stata proposta, in questi termini, dinanzi al giudice di merito, donde la sua novità, sia perché la ricorrente – senza neanche indicare elementi di dettaglio circa l’epoca della notifica, il destinatario, il contenuto dell’atto, ecc. – si limita a invocare quella giurisprudenza di legittimità sulla spendibilità del titolo esecutivo inter alios nei confronti dell’attuale occupante dell’immobile, così mostrando di non aver colto la ratio decidendi della sentenza impugnata, invece fondata (come meglio si dirà tra breve) sull’accertata sussistenza di un titolo esecutivo proprio nei confronti della E..
3.2 – La censura circa la pretesa assenza di titolo esecutivo, chiaramente attinente, invece, ad una opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. (contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice), è infondata.
La E. – sostanzialmente poggiando la censura sulla medesima questione già esaminata nell’ambito dell’opposizione formale – ritiene di poter contestare il diritto di ARCA Puglia di procedere in executivis perché il decreto di rilascio non le sarebbe mai stato notificato, per esserlo invece stato, in data 9.12.2016, a mani del marito, L.L., con lei non convivente.
Il primo giudice ha invece riscontrato l’esistenza del decreto emesso a carico della E., nonché la regolarità della sua notifica (questione quest’ultima che, oramai, deve intendersi coperta dal giudicato, per quanto già detto), donde la definitività del decreto stesso, a seguito di sua mancata tempestiva opposizione; il Tribunale ha così inequivocabilmente affermato la sussistenza di un titolo esecutivo spendibile nei confronti dell’odierna ricorrente e, pertanto, il correlativo diritto di procedere ad esecuzione forzata in capo ad ARCA Puglia Centrale.
Così stando le cose, è anzitutto evidente che la ricorrente non contesta che il decreto di rilascio notificato il 9.12.2016 sia stato formalmente emesso (almeno anche) nei suoi confronti. Ne discende – come correttamente accertato dal giudice di merito – che il titolo esecutivo non può che dirsi nella specie sussistente, tenuto anche conto che, ai sensi del combinato disposto del D.P.R. n. 1035 del 1972, artt. 18 e 11, comma 12, applicabile in subiecta materia quale disciplina generale in materia di E.R.P., il decreto di rilascio per occupazione sine titulo è esecutivo per legge. Conseguentemente, la valutazione operata dal giudice di merito circa la sussistenza del diritto di procedere esecutivamente in forza del detto decreto deve ritenersi ineccepibile.
4.1 – Il secondo motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.
La L.R. Puglia n. 10 del 2014, art. 20, ai primi due commi, così recitava nel testo originario: “1. L’occupazione o la cessione senza titolo degli alloggi di cui alla presente legge comporta l’esclusione da ogni ulteriore assegnazione. L’ente gestore degli alloggi, con proprio provvedimento, dispone il rilascio di quelli occupati o ceduti senza titolo dandone comunicazione, ove necessario, al comune dove gli stessi sono ubicati, agendo per il recupero dei canoni di locazione e dei servizi nei confronti dell’assegnatario, o del legittimo subentrante nell’assegnazione, che ha ceduto a terzi l’alloggio a suo tempo assegnato. 2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, gli enti gestori possono assegnare, al di fuori della graduatoria, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo da nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, previo accertamento da parte dei servizi sociali dei comuni dello stato di particolare disagio socio-economico e di necessità degli occupanti”.
Nella sostanza (e per quanto qui interessa), dunque, la citata normativa regionale esprime il disfavore per le occupazioni abusive di immobili di E.R.P., comminando l’esclusione dalle relative graduatorie di assegnazione, fatta eccezione per situazioni di particolare disagio sociale: è proprio a tale ipotesi eccettuativa che la E. ha fatto ricorso, nelle more del presente procedimento, con esito però non favorevole, come pure accertato dal giudice di merito.
Deve peraltro evidenziarsi che l’art. 20, comma 2, cit., è stato oggetto di un successivo intervento normativo, disposto con la L.R. Puglia n. 50 del 2014, art. 2, che ha invece lasciata intatta la previsione di cui al comma 1, che in modo inequivoco continua ad attribuire all’ente gestore degli alloggi il potere di ordinare, con proprio provvedimento, il rilascio di quelli occupati senza titolo, con il solo onere di darne comunicazione, ove necessario, al comune in cui gli stessi sono ubicati. E tanto basta, ai fini dello scrutinio che occupa, perché è proprio la successiva L.R. Puglia n. 22 del 2014, dettata ai fini del “Riordino delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e riforma degli enti operanti nel settore”, che con l’art. 6 ha d’imperio disposto la trasformazione degli IACP nelle Agenzie regionali per la casa e l’abitare (ARCA), determinandone il subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo agli enti soppressi ed esplicitamente istituendo, per quanto qui interessa, proprio ARCA Puglia Centrale, in sostituzione dello IACP di Bari.
A nulla, dunque, rileva che della stessa L.R. n. 22 del 2014, art. 3, invocata dalla E., nell’ambito della elencazione delle funzioni demandate al riguardo ai comuni, attribuisca all’ente locale il potere di provvedere alle “comminatorie in caso di occupazione e detenzione senza titolo”, trattandosi di precetto di contenuto aspecifico (e a ben vedere riferito a vicende fattuali conseguenti a formali provvedimenti di annullamento o decadenza dall’assegnazione, come pure si evince dal periodo immediatamente seguente, nel testo normativo, circa la surroga dell’ARCA in caso di inerzia del comune), rispetto alla pressoché coeva e puntuale attribuzione del potere in discorso operata dal L.R. n. 10 del 2014, art. 20, comma 1, in favore dell’ente gestore.
Infine, va rilevata l’inammissibilità del profilo di censura che involge la L.R. n. 22 del 2014, art. 7, ove si assume che – trattandosi di bene immobile di proprietà del Comune di Barletta – in ogni caso l’ARCA avrebbe potuto procedere alla sua gestione previa delega formale da parte dell’ente locale, in realtà mancante, giacché dall’esposizione del ricorso non risulta in alcun modo che la specifica questione fosse stata già posta nel giudizio di merito, dovendo pertanto essa considerarsi affetta da novità.
4.1 – In definitiva, il ricorso è rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 30 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021
Codice Civile > Articolo 180 - Amministrazione dei beni della comunione | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2021 - Legittimazione del possessore | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 100 - Interesse ad agire | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 474 - Titolo esecutivo | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 615 - Forma dell'opposizione | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 617 - Forma dell'opposizione | Codice Procedura Civile