Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.40813 del 20/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 30697-2020 proposto da:

P.P., C.A. VED. P., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE PARIOLI, 47/A, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO MARIA BOSIO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO CATARCI;

– ricorrenti –

contro

P.D., PO.PA., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell’avvocato JACOPO F. TROJANI, che la rappresenta e difende;

P.R., PO.DA., elettivamente domiciliati in Roma, via Valadier 52, presso lo studio dell’avv. Claudio Mancini, che li rappresenta e difende;

R.M.C., M.U., rappresentati e difesi dagli avvocati VINCENZO SINOPOLI e FRANCESCO SINOPOLI;

– controricorrenti –

P.S., PO.PA., P.C., P.F., P.L., P.D., P.M., P.A., P.O., F.C., F.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1248/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

RILEVATO

che:

In giudizio promosso per far dichiarare il difetto di autografia del testamento olografo della defunta P.I., promosso da alcuni dei successibili ex lege (compreso P.M.), il tribunale rigettava la domanda e contro la sentenza P.M. interponeva appello.

Interrotto il processo a seguito della morte di P.M., il giudizio era riassunto dagli eredi P.P. e C.A., i quali precisavano di avere proposto, in separato giudizio, querela di falso.

La Corte d’appello sospendeva il giudizio, che era poi riassunto dagli appellati, i quali deducevano l’estinzione del giudizio per querela di falso.

Nel seguito della lite gli appellanti chiedevano che il giudizio fosse nuovamente sospeso, ma la Corte d’appello rigettava la richiesta con ordinanza che era confermata dalla Suprema Corte in sede di regolamento di competenza.

La Corte d’appello, infine, rigettava l’appello, rilevando l’infondatezza e l’inammissibilità della querela di falso proposta dagli appellanti. Essa richiamava i principi del giusto processo e della sua ragionevole durata, che impongono al giudice di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo alla sollecita definizione del processo.

Per la cassazione della sentenza P.P. e C.A. hanno proposto ricorso, affidato a due motivi.

Hanno resistito con separati controricorsi: a) P.D. e Po.Pa.; b) Po.Da. e P.R.; c) R.M.C. e M.U..

Gli altri intimati sono rimasti tali.

La causa è stata fissata dinanzi alla sesta sezione civile della Suprema corte su conforme proposta del relatore di inammissibilità del ricorso. I ricorrenti hanno depositato istanza, al Primo Presidente della Suprema Corte, chiedendo la rimessione della causa alle Sezioni Unite. L’istanza è stata rigettata con decreto del Primo Presidente in data 6 ottobre 2021.

Il collegio rileva che non ricorre l’ipotesi della evidenza decisoria avuto riguardo alle ragioni indicate dalla Corte di merito nel dichiarare inammissibile la querela.

La causa va perciò rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice tabellarmente competente e rinviata a nuovo ruolo.

PQM

La Corte invia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione 2 civile, tabellarmente competente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 13 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021

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