Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.40875 del 20/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26752/2017 proposto da:

R.F., elett.te domiciliato presso l’avvocato Romito Domenico, dal quale è rappres. e difeso, con procura speciale in calce al ricorso, nonché avv. Ro.Do. in proprio;

– ricorrenti –

contro

Deutsche Bank S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, in via Vetulonia n. 39, presso l’avvocato Saffoncini Sara, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Vergine Girolamo, con procura speciale in calce alla memoria ex art. 38 bis c.p.c.;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1393/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 25/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/09/2021 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

RILEVATO

Che:

Con citazione del 2005, R.F. convenne innanzi al Tribunale di Bari la Deutsche Bank s.p.a., con la quale aveva intrattenuto un rapporto di conto corrente, e premesso che nell’ottobre 2001, su sollecitazione dell’addetto all’ufficio-titoli della filiale di *****, aveva acquistato obbligazioni ***** per la somma di Euro 72.041,00, chiese di accertare e pronunciare l’annullabilità del contratto, condannando la convenuta alla restituzione del capitale e al risarcimento dei danni.

Costituitasi la banca, il Tribunale rigettò la domanda in quanto non erano stati violati gli obblighi informativi – avendo il ricorrente ricevuto il documento generale sui rischi, e adeguata informazione sulla tipologia e rischiosità dell’investimento, come emerso dalle prove testimoniali – mentre la c.t.u. aveva comprovato l’adeguatezza dell’investimento in ordine al profilo di rischio dell’attore, escludendo ogni conflitto d’interessi della banca.

R. propose appello che la Corte territoriale, con sentenza del 25.9.17, dichiarò inammissibile per difetto di procura alle liti-condannando il difensore in proprio al pagamento delle spese di lite-osservando che: l’appello era stato formulato con mandato a margine della stessa citazione in appello; dall’esame dell’originale di tale citazione e delle copie in atti non era emersa alcuna procura alle liti; dell’inesistenza della procura si era reso conto anche il difensore dell’appellante il quale, all’atto della disposta rinotificazione dell’atto di appello, aveva apportato una correzione a penna sull’atto notificato del seguente tenore “giusta mandato a margine dell’atto di citazione in primo grado”; la procura rilasciata in primo grado, su foglio spillato in calce alla citazione, era riferita esclusivamente al giudizio innanzi al Tribunale, sicché non sarebbe stato possibile ritenere che tale procura fosse valida anche per il giudizio di secondo grado; tale vizio della procura era rilevabile d’ufficio, posto che la relativa prova risultava dagli atti acquisiti; non era applicabile l’art. 182 c.p.c., nel testo anteriore alla riforma del 2009, considerata l’insussistenza dei limiti di cui all’art. 125 c.p.c..

R.F. e l’avv. Ro., suo difensore, ricorrono in cassazione con tre motivi, illustrati con memoria, riproponendo altresì le domande proposte in primo grado.

Non si è costituita la banca che ha però depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c..

RITENUTO

Che:

Il primo motivo del ricorso denunzia violazione degli artt. 24,111, Cost., artt. 99,101,182 e 359 c.p.c., per aver d’ufficio la Corte d’appello dichiarato inammissibile l’appello, per mancanza di procura alle liti, senza aver prima sollecitato il contraddittorio su tale questione, omettendo di sanare il vizio rilevato, anche attraverso la rinotificazione dell’appello.

Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 83 c.p.c., artt. 1362,1367,1708 c.c., deducendo la nullità della sentenza impugnata, in quanto la procura alle liti rilasciata era utilizzabile anche per il giudizio d’appello.

Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 182 c.p.c., avendo erroneamente la Corte d’appello accertato l’inesistenza della procura in questione in quanto, ritenendo inapplicabile il testo della norma successivo alla riforma del 2009, ha escluso la sanatoria del difetto di rappresentanza.

Occorre esaminare preliminarmente il secondo motivo, la cui fondatezza, per la priorità logica, determina l’assorbimento degli altri. Attraverso tale motivo il ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto l’inammissibilità dell’appello per l’inesistenza della procura alle liti rilasciata in primo grado con riferimento limitato ed esclusivo al giudizio innanzi al Tribunale, e pertanto inidonea per il giudizio di secondo grado.

Il collegio ritiene che tale pronuncia non sia condivisibile. Invero, la procura alle liti in primo grado risulta rilasciata “al fine di agire davanti al Tribunale competente nei confronti della Deutsche Bank s.p.a. avente ad oggetto obbligazioni ***** del valore nominale di 69000,00 Euro..” mediante conferimento all’uopo di “ogni facoltà di legge, ivi inclusa la nomina di altri avvocati la loro revoca e l’elezione di nuovo domicilio..”.

Va osservato che, in materia di procura al difensore, il conferimento in primo grado di procura speciale alle liti mediante la formula “per il presente giudizio” o “per la presente procedura”, senza specificazioni ulteriori, deve intendersi riferito all’intero giudizio, articolato nei suoi diversi gradi, e consente quindi di ritenere la procura validamente conferita anche per il grado di appello (Cass., n. 16372/18, n. 12830/05, n. 40/03).

Ora, nel caso concreto, la suddetta modalità di rilascio della procura “al fine di agire davanti al Tribunale” non è interpretabile come riferita limitatamente ed esclusivamente al giudizio di primo grado, in quanto tale indicazione dell’ambito della stessa procura non è preclusiva della sua efficacia all’intero giudizio, poiché il riferimento specifico al Tribunale deve essere inteso, piuttosto, relativamente all’atto introduttivo del giudizio e non come una limitazione dello jus postulandi al processo di primo grado, come affermato dalla Corte d’appello.

L’accoglimento del secondo motivo comporta l’assorbimento del primo e del terzo.

La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Bari, anche in ordine alle spese del grado di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo, assorbiti il primo e il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021

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