LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6684/2016 proposto da:
ASL NAPOLI ***** CENTRO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BENEDETTO CAIROLI n. 2, presso lo studio dell’avvocato ANGELO ABIGNENTE, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
D.S., in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società “L.A.B. S.R.L.” già “L.A.B. S.N.C.”, D.N.L.G., domiciliate in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato ROSARIO FRANCESCO CRUDO;
– controricorrenti –
e contro
E.N.P.A.B. ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI BIOLOGI, ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2013/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/03/2015 R.G.N. 10146/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/11/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 9.3.15 la corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza del tribunale della stessa sede del 9.7.09, che aveva condannato la ASL a pagare in favore delle signore D.N. ed I., socie del laboratorio di analisi biochimiche, la somma di Euro 10.148 e 9.552 rispettivamente, versate dalle stesse all’ENPAB a titolo di contributo integrativo per prestazioni rese in regime di convenzionamento con la ASL.
Avverso tale sentenza ricorre la ASL per un motivo, cui resistono le predette e l’ENPAB con controricorso. La ASL e le signore D.N. ed I. predette hanno presentato memorie.
Con unico motivo di ricorso si deduce violazione del D.Lgs. n. 103 del 1996, art. 2, comma 256 e art. 8 e L. n. 243 del 2004, art. 1, commi 39 e 40, per avere la sentenza impugnata trascurato che l’obbligo del versamento contributivo era condizionato dall’esistenza di una convenzione con lo specialista e non anche con strutture sanitarie private in forma associata.
Il motivo è infondato.
La causa ha ad oggetto il pagamento dei contributi previdenziali per prestazioni rese in regime di convenzionamento con la ASL ed espletate da biologhe iscritte all’ENPAB e associate in società di persone (nella specie il LAB, Laboratorio di analisi biochimiche).
Al riguardo, l’art. 4 del regolamento ENPAB, approvato con regolamento ministeriale 16.7.97, prevede quanto al contributo integrativo che “le associazioni professionali e le società alle quali partecipa un iscritto dell’ente devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni singolo socio o associato iscritto all’ente”, determina quindi la percentuale sugli utili rilevante per la quantificazione della detta maggiorazione, ed affida alle medesime associazioni la riscossione ed il versamento della stessa.
In tale contesto, la corte territoriale ha ritenuto correttamente che il soggetto obbligato al versamento del contributo intergativo è quello che si giova della prestazione professionale dell’iscritto che, nella specie, va individuato nella ASL con il quale vige il rapporto di convenzionamento.
La soluzione è conforme alle regole richiamate, posto da un lato che l’obbligo di versamento del contributo integrativo sussiste in ogni caso di attività del professionista, sia che questa eroghi direttamente la prestazione, sia nel caso in cui la stessa venga erogata attraverso una associazione di cui il professionista sia associato. Dall’altro lato, il soggetto obbligato al versamento del contributo integrativo è sempre quello che si giova della prestazione professionale,sia questo la ASL ovvero altro beneficiario della stessa.
In proposito, deve ricordarsi che il D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15-nonies (introdotto dal D.Lgs. n. 229 del 1999, art. 13) ha lasciato immutato l’obbligo contributivo e le modalità di versamento della contribuzione nel fondo speciale da parte dei singoli professionisti in regime di convenzionamento.
Peraltro, con riguardo alle prestazioni specialistiche eseguite nell’ambito di un rapporto di convenzionamento con strutture sanitarie gestite da persone giuridiche private, da imprese societarie o da medici in forma associata la L. 23 agosto, n. 243, art. 1, comma 39, ha previsto che “le società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e le società di capitali, operanti in regime di accreditamento col Servizio sanitario nazionale, versano, a valere in conto entrata del Fondo di previdenza a favore degli specialisti esterni dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM), un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio sanitario nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul Servizio sanitario nazionale”.
La ricorrente invoca proprio la norma su richiamata, ma si tratta di una norma che riguarda i medici ed odontoiatri ovvero società di capitali, e che invece non si applica ad altre figure professionali o società di persone, come nella specie, cui del resto non può estendersi, stante il suo carattere eccezionale.
Del resto, il successivo comma 40, prevede che “restano fermi i vigenti obblighi contributivi relativi agli altri rapporti di accreditamento per i quali è previsto il versamento del contributo previdenziale ad opera delle singole regioni e province autonome, quali gli specialisti accreditati ad personam per la branca a prestazione o associazioni fra professionisti o società di persone”, in tal modo confermando il carattere eccezionale della disposizione derogatoria, prevista solo per medici e odontoiatri (cfr. Sez. L, Ordinanza n. 2669 del 04/02/2021, Rv. 660339-01) e, per altro verso, le società di capitali (su cui v. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 15421 del 13/07/2011, Rv. 618503 – 01).
Spese secondo soccombenza.
Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida, in favore di ciascuna parte controricorrente, in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021