Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.416 del 13/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 711-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

I.N.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3311/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 21/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI.

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE La CTR del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, respingendo l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza che aveva annullato l’avviso di accertamento emesso nei confronti di I.N. per la ripresa di Irpef relativa all’anno 2008, riteneva che la censura proposta dall’Agenzia fondata sull’atto di cessione del 28 marzo 2013, tesa a dimostrare che il I. fosse socio della società Il Girasole 59 s.r.l., era infondata. Secondo la CTR, infatti, l’atto anzidetto (recante in realtà la data del 10 aprile 2013) si riferiva alla cessione di quota di altra società -Torrino Primo s.r.l.-, avente diversa sede legale, rispetto al quale la quota aveva un valore significativamente diverso, cedendosi la quota a tale Decio e non a S.S..

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. La parte intimata non si è costituita. La ricorrente ha depositato memoria.

La ricorrente deduce il vizio della nullità della sentenza per omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c. Secondo la ricorrente la CTR non avrebbe esaminato il contenuto della censura esposta in appello, correlata al fatto che l’atto di cessione di quota del 2012 indicato dal contribuente per sostenere l’estraneità al sodalizio rispetto alla pretesa fiscale oggetto di accertamento non poteva avere efficacia nei confronti di terzi. Il giudice di appello avrebbe invece esaminato un’altra causa petendi non richiesta dall’Ufficio, avendo l’Agenzia sostenuto sempre che l’atto di cessione del 13 marzo 2002 non era idoneo ad escludere la responsabilità dello I. per l’esercizio dell’anno 2008, non essendo stato registrato.

Il motivo, a giudizio del Collegio, è fondato.

Ed invero, la CTR, per disattendere la censura esposta dall’Agenzia delle entrate volta a sostenere l’inopponibilità dell’atto di cessione di quote del 13 marzo 2002 all’ente creditore in relazione alla sua mancata registrazione, ha ritenuto decisiva la circostanza che l’atto del 28 marzo 2013, secondo la CTR indicato dall’appellante come elemento idoneo a comprovare la qualità di socio dello I., era riferito alla cessione di quota di una società diversa dalla società Giuliana. Ma in tal modo la CTR ha totalmente omesso di provvedere sul contenuto della censura, riprodotta in modo autosufficiente nel ricorso per cassazione a pag.4, alla cui stregua l’atto di cessione dell’anno 2002 – diverso da quello del 28.3.2013- non sarebbe stato alla stessa opponibile.

Risulta dunque evidente il vizio della pronunzia impugnata che ha tralasciato di esaminare il contenuto del primo motivo di appello, fondando la decisione su argomenti che non avevano collegamento alcuno alla doglianza esposte dall’Agenzia.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR del Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2021

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