Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.41648 del 27/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 659/2021 R.G., proposto da:

D.I., rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Larocca, con domicilio eletto in Roma, alla Via Bevignani n. 12, presso l’avv. Stefano Palma.

– ricorrente –

contro

C.S., rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Cascione, con domicilio in San Pietro Vernotico, Via Brindisi n. 127.

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del tribunale di Brindisi, pubblicata in data 15.10.2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 3.12.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con decreto del 9.1.2020, il tribunale di Brindisi ha liquidato in favore di D.I. un compenso di Euro 2973,78, per l’attività di c.t.u. svolta nel procedimento civile n. *****.

C.S. ha proposto opposizione, lamentando che il c.t.u. aveva richiesto la proroga del termine di deposito della relazione dopo 18 gg. dalla scadenza del termine originariamente concesso dal giudice ed aveva omesso di inviare la bozza della relazione alle parti, per cui la relazione doveva considerarsi nulla, non spettando al consulente alcun compenso.

Aveva inoltre censurato l’incongruità della somma liquidata, che il tribunale aveva calcolato a vacazione in base ad un numero di ore ampiamente maggiore di quelle necessarie, lamentando anche la mancata applicazione della riduzione prevista in caso di ritardo nel deposito della relazione.

D.I. si è costituita, eccependo l’inammissibilità dell’opposizione, poiché non indirizzata al Presidente del tribunale funzionalmente competente ai sensi dell’art. 170 TUSG..

Il tribunale ha accolto l’opposizione, rilevando che l’ausiliario aveva trasmesso la bozza della relazione alle parti dopo la scadenza del termine fissato dal giudice e che quindi, poi la c.t.u. era nulla e la nullità era stata eccepita dalla parte, non era dovuto alcun compenso.

Per la cassazione dell’ordinanza D.I. propone ricorso in due motivi, cui resiste con controricorso C.S..

In prossimità dell’adunanza, le parti hanno depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

2. Va dichiarata l’inammissibilità del controricorso per difetto di una valida procura speciale.

Ai fini dell’ammissibilità del ricorso o del controricorso per cassazione, è essenziale che la procura speciale investa espressamente il difensore del potere di proporre la specifica impugnazione di cui trattasi (cfr., tra le tante, Cass. 7014/2017).

L’impugnazione è invece inammissibile quando – come nella specie – contenga espressioni univocamente riferibili ad altri giudizi o fasi processuali (vedi Cass. 4069/2020; Cass. 2342/2020; Cass. 18257/2017; 5/11/2017 n. 18257).

Nel caso in esame, la procura si riferisce – genericamente – alla “presente procedura, all’eventuale l’eventuale fase di opposizione, appello e per l’eventuale esecuzione”, contemplando attività pertinenti al solo giudizio di merito (chiamate di terzi, autorizzazione alla produzione documentale concernente dati personali sensibili, informativa circa la possibilità di ricorrere alla mediazione ex D.Lgs. n. 28 del 2010), senza alcun riferimento al presente giudizio di legittimità.

3. Il primo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, comma 2, sostenendo che il ricorso in opposizione era stato erroneamente indirizzato al tribunale e non al Presidente, competente ai sensi dell’art. 170 TUSG, sicché l’opposizione era inammissibile.

Il motivo è infondato.

L’art. 125 c.p.c. dispone – con previsione di carattere generale che il ricorso deve contenere l’indicazione dell’ufficio giudiziario adito e l’art. 163 c.p.c., comma 3, n. 1 prevede – analogamente che per la validità della citazione è sufficiente l’indicazione del tribunale al quale è rivolta la domanda, non occorrendo che la parte specifichi che la causa deve essere assegnata o trattata dal giudice collegiale o monocratico in base alle rispettive competenze. Deve peraltro considerarsi che il giudizio è stato definito dal Presidente del tribunale, munito di una competenza funzionale ai sensi del cit. art. 170 (Cass. 22795/2019; Cass. 18343/2017) e che la ricorrente si è tempestivamente costituita nel giudizio di opposizione, a conferma del fatto che le indicazioni contenute nel ricorso era sufficienti ad individuare il giudice dinanzi al quale comparire per il processo.

3. Il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 195 c.p.c., comma 3, dell’art. 156 c.p.c., commi 2 e 3, del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sostenendo che il giudice dell’opposizione non poteva rilevare d’ufficio una causa di nullità della consulenza non accertata e non dichiarata dal giudice della causa, nonostante la formulazione di un’apposita eccezione ad opera della parte interessata, non potendosi negare, per tale motivo, il compenso richiesto dal c.t.u..

Il motivo è fondato.

Il diritto del consulente tecnico d’ufficio alla liquidazione del compenso non sussiste in tutti i casi in cui la sua attività non sia neppure astrattamente utilizzabile nell’ambito del processo, sia perché non conferente all’incarico conferitogli, sia in quanto detta attività sia stata svolta con l’inosservanza di norme sanzionate da nullità, non potendo ritenersi neppure eseguite le prestazioni che è vietato utilizzare nel processo (Cass. 234/2011).

Il diritto al compenso per ragioni pertinenti alla invalidità della c.t.u. può esser – tuttavia – negato sempre che la nullità sia accertata e dichiarata non dal giudice dell’opposizione, ma dal giudice della causa di merito.

La possibilità di dedurre l’insussistenza del diritto al compenso per vizi della relazione peritale deve essere precisata nel senso che la patologia processuale dell’attività del consulente, idonea a determinare la nullità della relazione, deve essere stata previamente oggetto di decisione da parte del giudice di merito, cui compete in via esclusiva il potere di addivenire alla dichiarazione di nullità della consulenza stessa (in tal senso, esplicitamente, da ultimo, Cass. 5200/2017).

Nel caso di specie né la pronuncia, né il controricorrente assumono che la nullità fosse stata dichiarata dal giudice, che – anzi – si era avvalso della relazione, sicché non sussisteva alcun impedimento alla liquidazione delle spettanze del c.t.u., atteso che la nullità era stata semplicemente eccepita.

Neppure rileva – in assenza di un’esplicita declaratoria di invalidità della relazione – che avverso la c.t.u. sia stato proposto reclamo alla Corte d’appello avverso l’ordinanza di rigetto dell’eccezione di nullità o che la c.t.u. sia stata rinnovata in appello, come dichiarato dal resistente nella memoria illustrativa, mancando comunque una espressa pronuncia di nullità della relazione ad opera del giudice della causa.

E’ – quindi – accolto il secondo motivo ed è respinto il primo.

L’ordinanza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al tribunale di Brindisi, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso, respinge il primo, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al tribunale di Brindisi, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021

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