LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31413-2020 proposto da:
UNIONE VALDERA, elettivamente domiciliato in Bientina (PI) piazza Vittorio Emanuele II n. 25, presso lo studio dell’avv.to SILVIA MATTEUCCI che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
M.D.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 884/2020 del TRIBUNALE di PISA, depositata il 30/09/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.
FATTI DI CAUSA
1. Unione Valdera ha proposto ricorso avverso pronuncia del Tribunale di Pisa di rigetto di appello avverso sentenza del Giudice di pace di accoglimento di opposizione a verbale di violazione del Codice della Strada (art. 126 bisC.d.S., comma 2).
2. M.D. si è costituita con controricorso.
3. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta fondatezza del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo dei tre motivi di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 126 bis C.d.S., comma 2, per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che il termine entro cui il proprietario è tenuto alla comunicazione dei dati personali e della patente del conducente non decorre dalla notifica del verbale di contestazione ma rimane sospeso in caso di pendenza avverso la sanzione principale.
Il motivo appare manifestamente fondato con assorbimento dei restanti motivi.
2. Deve farsi applicazione del seguente principio di diritto: In tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del Codice della Strada, il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto, ai sensi dell’art. 126 bis C.d.S., comma 2, a comunicare all’organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione dell’opposizione avverso il verbale di accertamento dell’infrazione presupposta, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall’autorità, trattandosi di un’ipotesi di illecito istantaneo previsto a garanzia dell’interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, del tutto autonomo rispetto all’effettiva commissione di un precedente illecito (Sez. 2, Ord. n. 18027 del 2018).
3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore.
4. Si rende quindi necessaria la cassazione con rinvio al Tribunale di Pisa, in persona di diverso magistrato.
5. Al giudice del rinvio è demandata altresì la liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Pisa, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-2 Sezione Civile, il 14 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2021