LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2790-2019 proposto da:
COMUNE DI FIANO ROMANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICEDRONE 28, presso lo studio dell’avvocato PIETRO DI BENEDETTO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
EDEVIT COSTRUZIONI SPA, in persona dell’amministratore unico pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 57, presso lo studio dell’avvocato MARCO SERRA, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3911/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata l’11/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE La CTR Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello proposto dalla E.DE.VIT. Costruzioni s.p.a., annullando l’avviso di accertamento relativo alla ripresa di IMU per l’anno 2012 da parte del comune di Fiano Romano. Secondo la CTR, dopo avere ritenuto che non vi fosse alcun problema di disintegrità del contraddittorio rispetto all’Agenzia del territorio in relazione alle domande formulata dalla contribuente che non attenevano al classamento, l’efficacia della rendita catastale adottata successivamente al 31.12.1999 decorreva dalla notifica della stessa, sicchè non potendosi considerare concluso, nel caso di specie, il procedimento formativo della rendita catastale, l’appello era da accogliere.
Il comune di Fiano Romano ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. La parte intimata ha resistito con controricorso.
Il ricorrente deduce con il primo motivo la violazione del principio di integrità del contraddittorio quanto alla statuizione che aveva escluso la concorrente legittimazione passiva dell’Agenzia del Territorio rispetto alla contestazione della rendita operata dalla parte stessa.
Con il secondo motivo si deduce la violazione della L. n. 342 del 2000, art. 74. La CTR avrebbe disatteso la giurisprudenza di questa Corte, ferma nel ritenere l’utilizzazione della rendita catastale rideterminata per gli anni ancora passibili di accertamento nell’ipotesi di rendita variata in epoca anteriore all’1.1.2000 non richiedevano la notifica della stessa, vigendo la presunzione di conoscenza della stessa.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Questa Corte è ferma nel ritenere che nel giudizio di impugnazione dell’atto impositivo in materia di ICI, promosso nei confronti del comune, la proposizione di contestazioni attinenti all’attribuzione della rendita non dà luogo ad un litisconsorzio necessario con l’Agenzia del territorio, con conseguente necessità dell’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 102 c.p.c., atteso che, essendo il comune estraneo alla determinazione della rendita, sussiste un mero rapporto di litisconsorzio facoltativo improprio, che presuppone un’autonoma citazione dell’Agenzia nello stesso processo in cui è citato il comune – cfr. Cass. n. 1439/2017 -.
Ora, è ben evidente che nel caso di specie nè la società contribuente formulò specifiche contestazioni nei confronti del classamento – come acclarato dalla CTR – nè provvide a citare autonomamente l’Agenzia del territorio.
Il secondo motivo è parimenti infondato.
Ed invero, va detto che la censura omette di dare il giusto significato alle due pronunzie delle Sezioni Unite pure richiamate in ricorso – e n. 3166/2011 – le quali hanno ritenuto che ai fini dell’utilizzazione a fini impositivi per annualità d’imposta anteriori ancora suscettibili di accertamento è necessario che la rendita, messa in atti successivamente al 1 gennaio 2000, sia stata comunque notificata.
Orbene, la pronuncia impugnata, nella parte in cui ha ritenuto inutilizzabile la maggiore rendita attribuita dall’Agenzia del Territorio ai fini della determinazione della base imponibile dell’ICI per l’anno oggetto di accertamento non notificata, ha fatto corretta applicazione del principio affermato in materia da questa Corte secondo cui l’omessa notifica dell’attribuzione o rettifica della rendita catastale, adottata successivamente al 31 dicembre 1999, ne preclude l’utilizzabilità ai fini della determinazione della base imponibile dell’ICI – cfr. Cass. n. 5554/2019 -.
Da qui l’irrilevanza rispetto al caso di specie delle pronunzie di diverso tenore richiamate dall’amministrazione comunale in ricorso, riferentesi alle ipotesi di rendita catastale adottata prima del 31.1.21999 – evenienza che il ricorrente non ha prospettato in questa sede nè risulta avere dedotto nel giudizio di merito, essendosi unicamente limitato ad affermare che secondo la società Edevit la modifica della rendita risultava in atti dall’anno 2007 – v. pag. 2 ricorso per cassazione -.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso rispettivamente proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il Comune di Fiano Romano al pagamento delle spese processuali che liquida in favore del controricorrente in Euro 4500,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso rispettivamente proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2021