Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.420 del 13/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3123-2019 proposto da:

FORNO NUOVO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA, 1 SEBINO, 11, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE CAIANIELLO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3963/11/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 12/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’avviso di accertamento n. ***** l’Agenzia delle entrate ha determinato il reddito d’impresa della Forno Nuovo S.r.l. per l’anno 2007 in Euro 409.647,00, a fronte della mancata presentazione della dichiarazione fiscale per l’anno suindicato, disponendo la ripresa a tassazione di Ires per Euro 135.184,00 e di Iva per Euro 90.310,00.

La Forno Nuovo S.r.l. ha impugnato l’avviso di accertamento, davanti alla CTP di Roma, assumendone l’illegittimità per carenza di motivazione, in ragione della mancata allegazione dei documenti sui quali lo stesso si fondava.

La CTP adita ha respinto il ricorso, ritendendo che l’avviso di accertamento fosse motivato; risultavano infatti evidenziati nell’atto sia i presupposti di fatto utilizzati dall’amministrazione sia quelli giuridici posti a suo sostegno.

La Forno Nuovo S.r.l. ha impugnato la sentenza di primo grado davanti alla CTR Lazio.

La CTR Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, nel rigettare l’appello ha ritenuto che l’atto fosse adeguatamente motivato, contenendo gli elementi sui quali il contribuente poteva approntare un’adeguata difesa.

La Forno Nuovo S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

La parte intimata si è costituita con controricorso.

Con l’unico motivo di ricorso la società prospetta la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7.

La ricorrente sostiene che la CTR adita avrebbe errato nel ritenere l’avviso di accertamento adeguatamente motivato, stante la mancata allegazione dei documenti a supporto dello stesso.

Il ricorso è inammissibile.

Ed invero, non risultano soddisfatti i requisiti indicati dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6.

Va premesso che in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 c.p.c., nel giudizio tributario, qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo del vizio di motivazione, nel giudizio sulla congruità della motivazione dell’avviso di accertamento è necessario che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso, che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica della censura esclusivamente mediante l’esame del ricorso – cfr. Cass. n. 16147/2017, Cass. n. 28570/2019 -.

Orbene, nella specie il ricorrente fonda il motivo sull’asserita carenza di motivazione dell’avviso di accertamento.

E tuttavia, il ricorso non contiene alcun riferimento all’avviso di accertamento in questione, non essendo questo nè indicato nè tantomeno trascritto o riassunto nel ricorso.

Tale mancata indicazione dell’avviso contestato rende incomprensibile la richiesta del ricorrente.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara l’inammissibilità del ricorso condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore dell’Agenzia delle entrate in Euro 7.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2021

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