LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13213-2014 proposto da:
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– ricorrente –
contro
C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI CALAMATTA 16, presso lo studio degli avvocati FERNANDO GALLONE, IOLE URSO, e CARMELA MUSOLINO, che lo rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 9609/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 15/11/2013 R.G.N. 7521/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/2020 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato FERNANDO GALLONE.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’Appello di Roma ha respinto l’appello del Ministero dell’Interno avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato l’opposizione proposta dal Ministero al decreto con il quale era stato ingiunto il pagamento in favore di C.R. della somma di Euro 1.665,84, a titolo di trattamento di fine rapporto maturato per l’attività di impiegato prestata in favore del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma dal 2006 al 2010, in qualità di volontario discontinuo e sulla base di numerosi contratti a tempo determinato.
2. La Corte territoriale, ricostruito il quadro normativo, ha osservato che i vigili del fuoco volontari prestano un’attività che si inserisce nell’ambito dell’organizzazione del Corpo secondo lo schema della sottoposizione gerarchica ed hanno i medesimi doveri, le stesse attribuzioni, le medesime responsabilità del personale di ruolo. Ha posto l’accento sul D.Lgs. n. 139 del 2006, art. 10, comma 1, secondo cui al personale volontario richiamato in servizio temporaneo spetta il trattamento iniziale dei dipendenti a tempo indeterminato di eguale qualifica, ed ha evidenziato che il legislatore, nell’escludere espressamente la configurabilità di un rapporto di pubblico impiego, non ha inteso negare anche la natura subordinata delle prestazioni rese, nè poteva farlo per il principio dell’indisponibilità del tipo contrattuale, secondo cui al legislatore non è consentito di negare la qualificazione giuridica di lavoro subordinato a rapporti che obiettivamente abbiano tale natura.
3. Il giudice d’appello ha aggiunto che il TFR deve essere ricondotto alla nozione onnicomprensiva di trattamento economico di cui all’art. 10 richiamato D.Lgs. e pertanto deve essere corrisposto anche ai vigili del fuoco volontari, che il legislatore ha inteso assimilare ai dipendenti di ruolo.
4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell’Interno sulla base di due motivi, ai quali ha opposto difese, con tempestivo controricorso, C.R..
5. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c. in prossimità dell’adunanza camerale del 19 dicembre 2019, all’esito della quale la causa è stata rinviata a nuovo ruolo.
6. C.R. ha anche depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, denuncia “violazione del D.Lgs. n. 139 del 2006, art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 76 del 2004, art. 1, comma 3, e della L. n. 183 del 2011, art. 4, comma 12, in combinato disposto all’art. 2120 c.c.” e addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente qualificato di natura subordinata il rapporto che intercorre fra l’amministrazione ed il vigile del fuoco volontario. Il Ministero ricorrente fa leva sulle norme indicate in rubrica, con le quali il legislatore ha inteso escludere il rapporto di impiego, per sostenere che fra le parti si instaura solo una dipendenza funzionale connessa al rapporto di servizio, che si giustifica in ragione delle esigenze straordinarie, collegate ad eventi eccezionali e di durata ed entità non prevedibili, che i vigili del fuoco volontari sono chiamati a soddisfare.
2. La seconda censura, formulata sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, denuncia sotto altro profilo la violazione delle norme richiamate nel primo motivo nonchè del D.Lgs. n. 139 del 2006, art. 10, comma 1, disposizione, quest’ultima, che deve essere interpretata armonizzandola con l’art. 2120 c.c., che subordina il diritto a percepire il TFR alla cessazione di un rapporto di lavoro subordinato, non configurabile nella fattispecie.
3. E’ infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa del controricorrente.
La Corte territoriale non ha compiuto alcun accertamento di fatto sul rapporto dedotto in giudizio, del quale ha ritenuto la natura subordinata valorizzando le disposizioni dettate dal del D.Lgs. n. 139 del 2006, artt. 6,8 e 10 e facendo leva, in particolare, sull’asserita equiparazione, quanto ai doveri, alle responsabilità ed ai diritti di natura economica, con il personale di ruolo appartenente al Corpo dei Vigili del Fuoco.
E’ questa interpretazione della normativa che il Ministero ricorrente censura, denunciando la violazione delle norme richiamate in rubrica e più specificamente della qualificazione del rapporto operata in via generale dal legislatore, sicchè il vizio addebitato alla sentenza gravata è senz’altro riconducibile al n. 3 dell’art. 360 c.p.c. e si fonda su argomenti che sollecitano questa Corte ad esercitare la funzione nomofilattica, volta a garantire l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, non già ad esprimere un giudizio di fatto, riservato al giudice del merito.
4. I motivi, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logico-giuridica, sono fondati in quanto sulla questione qui controversa questa Corte si è già espressa, pervenendo a conclusioni opposte rispetto a quelle che si leggono nella sentenza gravata ed affermando, in particolare, che deve essere esclusa la natura subordinata, a termine, del rapporto che si instaura fra l’amministrazione pubblica ed il personale volontario del Corpo dei Vigili del Fuoco, rapporto che non è di impiego ma solo di servizio (Cass. nn. 17914,17917, 21411 del 2018 e Cass. n. 6782/2020 che, in continuità con quanto già affermato sulla natura del rapporto, da Cass. n. 14467/2016, hanno escluso che i vigili volontari possano rivendicare il TFR).
Le citate pronunce hanno tutte valorizzato gli argomenti sulla base dei quali la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 267/2013, pubblicata dopo la lettura del dispositivo della decisione qui impugnata, ha escluso che i richiami in servizio del personale volontario del Corpo possano violare, seppure ripetuti, il divieto di reiterazione abusiva del contratto a termine di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE.
Hanno, in particolare, condiviso la ricostruzione e l’interpretazione del quadro normativo operate dal Giudice delle leggi e hanno fatto leva sul chiaro tenore testuale del D.P.R. n. 76 del 2004, art. 1, comma 3, (Il personale volontario non è vincolato da rapporto di impiego con l’Amministrazione), del D.Lgs. n. 139 del 2006, art. 6 personale volontario non è legato da un rapporto di impiego all’Amministrazione) e della L. n. 183 del 2011, art. 4, comma 12, che, nell’integrare le esclusioni dall’applicazione della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, ha inserito, nell’art. 10 del decreto, lett. c-bis, l’inciso “i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ai sensi del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, art. 6, comma 1, non costituiscono rapporti di impiego con l’Amministrazione”.
A fronte della espressa esclusione del rapporto di impiego, più volte ribadita dal legislatore, la relazione che si instaura fra l’amministrazione e i vigili volontari è stata ritenuta di natura esclusivamente funzionale, di servizio, ed è stata assimilata a quella che si realizza ogniqualvolta il cittadino, su base volontaria, è chiamato a svolgere funzioni pubbliche senza, però, essere inserito, strutturalmente e per un tempo tendenzialmente indeterminato, nell’organizzazione della P.A..
5. Il Collegio, nel richiamare ex art. 118 disp. att. c.p.c. i precedenti sopra citati, ribadisce e fa proprio l’orientamento già espresso, che resiste ai rilievi critici mossi dalla difesa del controricorrente, fondati, principalmente, su interventi normativi successivi, i quali, oltre ad essere inapplicabili ratione temporis alla fattispecie, non smentiscono ma, anzi, confermano l’esclusione di un rapporto di impiego.
Infatti il legislatore, nel riformulare con il D.Lgs. n. 97 del 2017 il D.Lgs. n. 139 del 2006, art. 6 sebbene abbia eliminato dal testo della norma il periodo “il personale volontario non è legato da un rapporto di impiego all’Amministrazione”, tuttavia ha rimarcato la sussistenza di un rapporto funzionale e di mero servizio con i volontari, desumibile dalla disciplina dettata che, nel contrapporre il personale di ruolo a quello volontario, limita solo al primo la qualificazione di rapporto di impiego, e definisce, appunto, “funzionale” la sovraordinazione negli interventi di soccorso dei vigili di ruolo rispetto ai volontari. Lo stesso art. 6, inoltre, richiama il D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 29, comma 1, lett. c), che esclude l’applicazione della disciplina del contratto a tempo determinato per i “richiami in servizio” del personale volontario, adoperando significativamente un termine diverso da quello di “rapporti” e di “contratti” utilizzato per le altre esclusioni. Infine il legislatore, dopo avere previsto che i volontari devono essere iscritti in due distinti elenchi, rispettivamente per le necessità dei distaccamenti volontari e per quelle delle strutture centrali e periferiche, ha precisato che solo l’iscrizione nel secondo elenco consente “eventuali assunzioni in deroga, con conseguente trasformazione del rapporto di servizio in rapporto di impiego con l’amministrazione”, rapporto, quindi, che non è configurabile ove l’assunzione non venga disposta.
Va quindi condiviso sul punto il parere n. 419/2017 espresso dal Consiglio di Stato Adunanza della Commissione Speciale, secondo cui dal nuovo testo dell’art. 6 “risulta ribadito il principio per cui il personale volontario non è legato da un rapporto di impiego con l’Amministrazione”.
D’altro canto l’esclusione di un rapporto di impiego si desume, oltre che dalle modalità di selezione del personale volontario, individuato a prescindere dalle procedure concorsuali che l’art. 97 Cost. impone per detto rapporto, anche dalla assenza del regime di esclusività che caratterizza l’impiego alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazione e che è anch’esso attuazione del precetto costituzionale di cui all’art. 98 Cost., comma 1.
6. Una volta qualificato il rapporto di servizio e non di dipendenza resta esclusa la possibilità che il TFR possa essere preteso facendo leva sul D.Lgs. n. 139 del 2006, art. 10.
La disposizione, dopo avere parametrato il compenso al “trattamento economico iniziale del personale permanente di corrispondente qualifica”, specifica che ai vigili volontari spettano anche “il trattamento di missione, i compensi inerenti alle prestazioni di lavoro straordinario” e la specificazione, che sarebbe stata inutiliter data qualora la parificazione fosse stata totale, rende evidente la volontà del legislatore di commisurare l’indennità alle sole componenti espressamente richiamate, con esclusione di quelle non menzionate e non compatibili con la natura del rapporto.
6. In via conclusiva il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Poichè non risultano necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2 con la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto della domanda di C.R..
La complessità della questione giuridica, risolta da questa Corte nei termini sopra indicati solo successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata ed alla notifica del ricorso e del controricorso, giustifica l’integrale compensazione fra le parti delle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito e del presente giudizio di legittimità.
Non sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, oltre che per la fondatezza del ricorso, perchè la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito revoca il decreto ingiuntivo opposto e rigetta l’originaria domanda di C.R..
Compensa integralmente fra le parti le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2021
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