Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.464 del 14/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3186-2019 proposto da:

G.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO CUOMO;

– ricorrente –

contro

V.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4581/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO.

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 4581 pubblicata il 13.7.2018 la Corte d’Appello di Napoli ha respinto l’appello di G.M., confermando la pronuncia di primo grado che aveva condannato la predetta, quale titolare della ditta REBAJAS di G.M., al pagamento in favore di V.R. di differenze retributive relative al rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 2009 al 2012;

2. la Corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha respinto l’eccezione sollevata dalla G., di nullità della notifica del ricorso introduttivo di primo grado, ritenendo che la stessa fosse stata correttamente eseguita in conformità al disposto dell’art. 140 c.p.c.;

3. avverso tale sentenza G.M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; V.R. non ha svolto difese;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alla parte, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

5. con il primo motivo di ricorso G.M. ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c. con riferimento al D.M. 9 aprile 2001, artt. 37 e 49;

6. ha premesso che la notifica del ricorso introduttivo di primo grado è stata eseguita dall’ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 140 c.p.c.; che il medesimo, non avendo rinvenuto nessuno presso la residenza della destinataria (risultante anche dal certificato prodotto dal procuratore della ricorrente in primo grado), ha dato atto nella relata delle formalità compiute, della irreperibilità (da considerare relativa) della destinataria e dell’assenza di persone abilitate, ai sensi dell’art. 139 c.p.c., a ricevere la notifica ed ha provveduto al deposito del plico nella casa comunale e a spedire al medesimo indirizzo la lettera raccomandata con avviso di ricevimento; ha rilevato come l’agente postale, incaricato del recapito della raccomandata, avesse erroneamente attestato l’irreperibilità della destinataria, provvedendo alla immediata restituzione del plico al mittente, anzichè ad eseguirne il deposito presso l’ufficio postale; ha sostenuto, richiamando (oltre a Corte Cost. n. 3 del 2010) precedenti di legittimità (Cass. 2959 del 2012; n. 25079 del 2014; n. 16050 del 2011), che la Corte di merito ha erroneamente considerato perfezionata la notifica col decorso di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa, senza rilevare che l’intervallo di dieci giorni non costituisce un mero lasso temporale ma rappresenta il tempo necessario al compimento della cd. compiuta giacenza della raccomandata informativa presso l’ufficio postale; la mancanza assoluta di una “giacenza” presso l’ufficio postale e la restituzione immediata al mittente integrerebbero un vizio del procedimento notificatorio atto a determinarne la nullità;

7. col secondo motivo la ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 415 c.p.c., comma 4, in riferimento all’art. 101 c.p.c., comma 1, e all’art. 111 Cost.; nonchè violazione e/o falsa applicazione dell’art. 291, comma 1, dell’art. 421 c.p.c., comma 1, dell’art. 354 c.p.c., comma 1; inoltre, nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

8. ha censurato la sentenza d’appello per non avere rilevato la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa derivanti dallo svolgimento del giudizio dinanzi al Tribunale nonostante la irregolarità del procedimento notificatorio e la condizione di contumacia involontaria della parte convenuta; ha affermato come dalla violazione delle disposizioni invocate derivasse la nullità di tutti gli atti processuali compiuti e della sentenza;

9. i due motivi di ricorso, che si trattano congiuntamente per ragioni di connessione logica, sono fondati;

10. secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, il ricorso introduttivo di primo grado è stato notificato alla G. tramite ufficiale giudiziario il quale, verificata l’irreperibilità cd. relativa della destinataria, ha provveduto agli adempimenti di cui all’art. 140 c.p.c. e, tra questi, al deposito dell’atto nella casa comunale e alla spedizione della raccomandata informativa; che tale raccomandata è stata restituita al mittente per essere il destinatario irreperibile;

11. occorre premettere che la notifica di un atto ai sensi dell’art. 140 c.p.c. richiede il compimento di tre formalità: il deposito di copia dell’atto nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi, l’affissione dell’avviso dell’eseguito deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione, ufficio o azienda del destinatario, e l’invio di raccomandata con avviso di ricevimento, contenente la “notizia” del deposito dell’atto nella casa comunale (cfr. Cass. n. 2683 del 2019);

12. la Corte Costituzionale, con sentenza n. 3 del 2010, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma in esame, nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anzichè con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione;

13. per effetto di tale pronuncia, la notifica eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturare della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione, fermo restando, però, che, in quest’ultimo caso, il consolidamento di tale effetto anticipato per il notificante dipende dal perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, con il compimento degli adempimenti stabiliti dalla norma, vale a dire: il deposito della copia dell’atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi; l’affissione dell’avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario; la notizia al destinatario dell’avvenuto deposito mediante raccomandata con avviso di ricevimento (cfr. Cass. n. 10672 del 2020);

14. ai fini di quest’ultimo adempimento, è necessario che sia documentato, attraverso la produzione dell’avviso di ricevimento, che la raccomandata informativa, a pena di nullità della notificazione, sia stata effettivamente ricevuta dal destinatario (Cass. n. 25079 del 2014, in motiv.; Cass. n. 9782 del 2018) o, quanto meno, pervenuta nella sfera (non di conoscenza, ma) di conoscibilità dello stesso, presso il suo indirizzo (Cass. n. 9111 del 2012; Cass. n. 2683 del 2019), salvo che il medesimo destinatario (o i suoi eredi) non dimostri(no) un fatto impeditivo, quale il trasferimento, il decesso, ecc. (Cass. n. 2959 del 2012) ovvero che tale fatto impeditivo emerga dalle annotazioni dell’agente postale (es., morte, ecc.);

15. atteso che il presupposto della notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c. è la condizione di irreperibilità cd. relativa del destinatario, la prova del fatto che la raccomandata informativa sia pervenuta nella sfera di conoscibilità del medesimo è raggiunta tramite la produzione dell’avviso di ricevimento, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall’agente postale in ordine all’assenza di persone atte a ricevere l’avviso medesimo, con conseguente deposito dell’atto presso l’ufficio postale;

16. nel caso in esame, la raccomandata informativa non risulta mai giunta nella sfera di conoscibilità della destinataria in quanto, come si ricava dalla stessa sentenza d’appello nonchè dall’esame degli atti processuali, consentito a questa Corte in relazione all’error in procedendo denunciato, l’avviso di ricevimento non è stato sottoscritto dalla destinataria nè reca l’annotazione dell’agente postale in ordine all’assenza di persone atte a ricevere l’avviso medesimo, con conseguente deposito dell’atto presso l’ufficio postale; su tale avviso è invece apposta la attestazione di “irreperibilità” (assoluta) della destinataria, senza ulteriori specificazioni, con restituzione della raccomandata al mittente;

17. questa Corte ha precisato che “nella notificazione nei confronti di destinatario irreperibile, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., non occorre che dall’avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso l’ufficio comunale, che va allegato all’atto notificato, risulti precisamente documentata l’effettiva consegna della raccomandata, ovvero l’infruttuoso decorso del termine di giacenza presso l’ufficio postale, nè, che, in definitiva, detto avviso contenga, a pena di nullità dell’intero procedimento notificatorio, tutte le annotazioni prescritte in caso di notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, dovendo piuttosto da esso risultare, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, il trasferimento, il decesso del destinatario o altro fatto impeditivo (non della conoscenza effettiva, ma) della conoscibilità dell’avviso stesso” (Cass. n.. 32201 del 2018; n. 2959 del 2012);

18. si è infatti osservato che se la validità della notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c. dipendesse dalle stesse norme previste dalla L. n. 890 del 1982 sulle notificazioni a mezzo del servizio postale, fra l’ipotesi dell’art. 140 e quella dell’art. 149 c.p.c. non vi sarebbe altra differenza se non un aggravio di forme, a danno della prima, ormai deprivate di giustificazione e sostanzialmente vane, dipendendo l’esito positivo della notifica dall’attività svolta dell’agente postale (così Cass. n. 2959 del 2012 in motivazione);

19. la giurisprudenza appena citata fa salva l’ipotesi in cui dall’avviso di ricevimento risultino fatti di per sè impeditivi della conoscibilità dell’avviso stesso, come il trasferimento o il decesso del destinatario;

20. a tali ipotesi deve equipararsi quella oggetto di causa, atteso che l’attestazione di “irreperibilità” (assoluta) apposta sull’avviso di ricevimento e seguita dalla restituzione dell’atto al mittente, anzichè dal deposito presso l’ufficio postale, ha impedito che l’avviso entrasse nella sfera di conoscibilità della destinataria, non avendo quest’ultima rinvenuto alcunchè nella cassetta postale;

21. il difetto di prova che la raccomandata informativa sia giunta nella sfera di conoscibilità della destinataria rende nullo il procedimento notificatorio di cui all’art. 140 c.p.c.;

22. deve quindi accogliersi il ricorso in esame per nullità della notifica del ricorso introduttivo di primo grado;

23. versandosi in un’ipotesi di rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c., la sentenza impugnata va cassata e le parti rimesse, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., u.c., dinanzi al Tribunale di Napoli, in diversa persona fisica, che provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli, in diversa persona fisica, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza, il 10 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2021

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