LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14040-2019 proposto da:
TELECOM ITALIA SPA, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ENZO MORRICO, FRANCO RAIMONDO BOCCIA, ROBERTO ROMEI;
– ricorrente –
contro
L.R.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 209, presso lo studio dell’avvocato LUCA SILVESTRI, rappresentata e difesa dagli avvocati ERNESTO MARIA CIRILLO, FRANCESCO CIRILLO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6086/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 05/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO.
RILEVATO
che:
1. la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 6086 pubblicata il 5.11.2018, ha respinto l’appello di Telecom Italia s.p.a., confermando la decisione di primo grado di rigetto dell’opposizione proposta dalla suddetta società avverso il decreto ingiuntivo n. 1935/2012 emesso dal Tribunale di Napoli su ricorso di L.R.A.M., per il pagamento della retribuzione del mese di marzo (rectius maggio) 2012;
2. la Corte territoriale ha premesso che con sentenza n. 25884/2009 del Tribunale di Napoli, confermata in appello (sentenza dell’1.3.2011) e in cassazione (sentenza n. 18559/2014), era stata dichiarata l’illegittimità della cessione del rapporto di lavoro della L.R. da Telecom Italia spa a TNT Logistic Italia spa, con condanna della cedente al ripristino del rapporto alle proprie dipendenze; che la lavoratrice nel periodo oggetto di causa non risulta aver lavorato nè per la Telecom nè per la cessionaria CEVA Logistic srl (già TNT Logistic) poichè da quest’ultima licenziata in data 31.1.2012 e che nessuna prova di segno diverso era stata fornita da Telecom; ha dato atto che il 23.6.2016 la predetta è stata riammessa in servizio alle dipendenze di Telecom Italia spa; ha riconosciuto il diritto della appellata al risarcimento dei danni corrispondenti all’importo della retribuzione maturata nel il mese di maggio 2012;
3. avverso tale sentenza Telecom Italia s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso L.R.A.M.;
4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
5. con l’unico motivo del ricorso Telecom Italia s.p.a. ha eccepito il giudicato esterno derivante dalla sentenza del Tribunale di Napoli n. 1865 del 13.2.2014 che ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato da CEVA Logistic srl alla sig.ra L.R. e condannato la società alla reintegra e al risarcimento del danno pari alle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento fino alla effettiva reintegra, oltre accessori; la L.R. ha esercitato il diritto di opzione per l’indennità sostitutiva della reintegra. La società ricorrente ha dedotto, in relazione a tale giudicato, violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 2909, 1206, 1207, 1217, 1223, 1256, 1453 e 1463 c.c. nella parte in cui la sentenza non ha detratto dall’importo dovuto da Telecom, il credito maturato dalla lavoratrice per effetto della suddetta sentenza irrevocabile;
6. la difesa della controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del motivo di ricorso per effetto del giudicato rappresentato dalla ordinanza di questa Corte n. 5854/2018;
7. l’eccezione di giudicato esterno proposta dalla società ricorrente è inammissibile atteso che non risulta prodotta la sentenza con relativa attestazione del passaggio in giudicato, nè tale mancanza può essere sopperita dalla “lettera di esercizio del diritto di opzione del 10.3.2014”, allegata al ricorso in esame come doc. n. 5. Questa Corte ha più volte precisato che affinchè il giudicato esterno possa fare stato nel processo è necessaria la certezza della sua formazione, che deve essere provata, pur in assenza di contestazioni, attraverso la produzione della sentenza munita del relativo attestato di cancelleria (Cass. n. 20974 del 2018);
8. risultano quindi inammissibili le residue censure formulate sul presupposto dell’efficacia del giudicato esterno di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 1865/2014; così come risulta assorbita l’eccezione di giudicato formulata nell’interesse della controricorrente;
9. per le considerazioni svolte il ricorso va dichiarato inammissibile;
10. le spese di lite sono regolate secondo il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo;
11. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, da distrarsi in favore degli avvocati Ernesto Maria Cirillo e Francesco Cirillo, antistatari.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 10 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2021