LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6068-2020 R.G. proposto da:
I.S.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ENNIO CERIO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
per regolamento di competenza avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 28/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI FRANCESCA, che chiede alla Corte di dichiarare la competenza del Tribunale di Campobasso.
CONSIDERATO
che:
1. Con decreto del 28.1.2020 il Tribunale di Roma – sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’unione Europea – ha dichiarato la propria incompetenza territoriale essendo competente la sezione specializzata presso il Tribunale di Campobasso in ordine alla impugnativa proposta da I.S.R., del provvedimento emesso dal Ministero dell’Interno – Unità di Dublino, notificato l’8.10.2018, con cui era stato disposto il suo trasferimento in *****, quale Stato competente alla “ripresa in carico”, ai sensi dell’art. 18.1 (d), del Regolamento UE n. 604/2012.
2. Il decreto dà atto che, al momento di proposizione del ricorso, il ricorrente si trovava ospite presso una struttura di accoglienza governativa situata in Campobasso.
3. Avverso tale decreto I.S.R. (ammesso al patrocinio a spese dello Stato) ha proposto ricorso per regolamento di competenza denunciando la violazione del D.L. n. 13 del 2017, artt. 3 e 4 nonchè dell’art. 25 c.p.c..
4. Il ricorrente ha contestato la decisione del Tribunale ritenendo che il criterio di individuazione della competenza territoriale adottato non si applichi al ricorso in oggetto ma solo alle controversie relative alle domande di protezione internazionale nelle quali è prevista ex lege una ripartizione per circoscrizioni delle Commissioni Territoriali.
4. Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.
5. Il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso, alla luce del nuovo orientamento segnato dall’ordinanza Cass. n. 31127 del 2019.
6. Ritiene la Corte che il ricorso non possa trovare accoglimento.
7. Con la citata ordinanza n. 31127 del 2019 questa Corte ha ritenuto di disattendere la soluzione indicata nelle ordinanze nn. 18755, 18756, 18757 del 2019 alla luce delle seguenti considerazioni.
L’interpretazione del D.L. n. 13 del 2017, art. 4, comma 3, convertito nella L. n. 46 del 2017, coordinato con il comma 1, deve essere costituzionalmente orientata in funzione dell’attuazione del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost.. All’interno di questa cornice costituzionale la posizione strutturalmente svantaggiata del cittadino straniero in relazione all’esercizio del diritto di difesa induce a ritenere preferibile, ai fini del radicamento della competenza territoriale, il collegamento territoriale con la struttura di accoglienza del ricorrente, fissandolo nella sede della sezione specializzata in materia d’immigrazione del Tribunale più prossima ad essa, da individuarsi in quella nella cui circoscrizione ha sede la struttura od il centro ove il cittadino straniero sia ospitato.
Il principio applicato è coerente anche con l’obbligo, imposto dall’art. 13 CEDU e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, di garantire un ricorso effettivo “ad ogni persona”. Il criterio indicato, peraltro, è applicabile, anche in relazione al quadro normativo innovato dal D.L. n. 113 del 2018.
In conclusione, per i ricorsi proposti da cittadino straniero richiedente protezione internazionale, avverso il provvedimento emesso nei suoi confronti dalla cd. Unità Dublino, attualmente operante presso il Dipartimento delle libertà civili e dell’immigrazione, costituita presso il Ministero dell’Interno, la competenza territoriale si radica nella sezione specializzata in materia d’immigrazione del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura di accoglienza o centro nel quale sia ospitato il ricorrente.
Il medesimo principio è applicabile D.L. n. 13 del 2017, ex art. 4, comma 3 convertito nella L. n. 46 del 2017, anche all’ipotesi in cui il ricorrente sia trattenuto in un centro di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14.
Deve pertanto essere dichiarata la competenza territoriale della sezione specializzata per l’immigrazione del Tribunale di Campobasso, cui si rimette anche la statuizione sulle spese processuali del presente procedimento.
PQM
Rigetta il ricorso. Dichiara la competenza del Tribunale di Campobasso, dinanzi a cui il giudizio dovrà essere riassunto nei termini di legge e che provvederà anche a regolare le spese del presente procedimento.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 10 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2021