Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.476 del 14/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13029-2019 proposto da:

INPS, – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati MANUELA MASSA, PATRIZIA CIACCI, CLEMENTINA PULLI;

– ricorrente –

e contro

P.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 718/2018 del TRIBUNALE di RAGUSA, depositata il 19/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA MARCHESE.

RILEVATO

CHE:

il Tribunale di Ragusa, decidendo in sede di giudizio ex art. 445 bis c.p.c., comma 6, (cd. “giudizio di opposizione ad ATP”), ha respinto il ricorso dell’INPS e confermato il diritto di P.C. all’indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda;

per quanto qui solo rileva, la Corte territoriale ha respinto l’eccezione dell’INPS di improponibilità della domanda, per essere l’istanza amministrativa carente del certificato medico attestante la sussistenza del requisito sanitario della prestazione richiesta (id est: che si trattasse di persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o persona che necessitasse di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita);

avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’INPS con un unico motivo;

è rimasta intimata P.C.;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

CONSIDERATO

CHE:

con l’unico motivo, l’INPS – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 533 del 1973, art. 7, dell’art. 2697 c.c., del D.M. 9 novembre 1990 del Ministero del tesoro, artt. 1 e 2 in relazione alla L. n. 18 del 1990; del D.P.R. n. 698 del 1994, art. 1 emanato in attuazione della L. n. 537 del 1993, art. 11; del D.L. n. 78 del 2009, art. 20 convertito in L. n. 102 del 2009, e della circolare INPS n. 131 del 2009, emanata in esecuzione del D.L. n. 78 del 2009, art. 20, comma 3, cit., per avere il Tribunale dichiarato proponibile la domanda giudiziale, pur in presenza di una domanda amministrativa carente del certificato medico attestante la sussistenza delle condizioni per l’indennità di accompagnamento;

il motivo è infondato;

la presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell’azione nelle controversie previdenziali, ai sensi dell’art. 443 c.p.c.;

nella fattispecie all’esame del Collegio non è in discussione la presentazione della domanda amministrativa; ciò di cui si controverte è se l’assenza del certificato medico (attestante la sussistenza delle condizioni sanitarie per il diritto all’indennità di accompagnamento) possa condizionare la domanda amministrativa e renderla equiparabile alla mancata presentazione della stessa, con conseguente improponibilità della domanda giudiziaria per difetto del presupposto processuale costituito dall’atto d’impulso del procedimento amministrativo diretto all’accertamento delle condizioni sanitarie per il sorgere del beneficio richiesto;

la sentenza di questa Corte n. 14412 del 2019 ha già risolto, in favore della proponibilità della domanda, l’incompleta compilazione della domanda amministrativa mancante del segno di spunta sulle condizioni per beneficiare dell’indennità di accompagnamento;

in continuità con tale arresto, nella successiva pronuncia n. 24896 del 2019, la Corte ha, poi, chiarito che (persino) “l’indicazione negativa, da parte del medico curante, della sussistenza delle condizioni legittimanti l’indennità di accompagnamento non preclude l’esercizio dell’azione per il riconoscimento del beneficio preteso”;

tale orientamento, già seguito da questa sesta sezione in numerose pronunce, va ulteriormente confermato in questa sede;

il D.L. n. 78 del 2009, convertito con modif. nella L. n. 102 del 2009, vigente all’epoca dei fatti di cui è causa, che ha modificato il sistema precedente di cui al D.P.R. n. 698 del 1994, emanato in attuazione della L. n. 537 del 1993, disciplinante il procedimento per l’accertamento sanitario dell’invalidità, stabilisce all’art. 20, comma 3, che “a decorrere dal 10 gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all’INPS, secondo modalità stabilite dall’ente medesimo. L’Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali”;

la disposizione, come affermato nei precedenti citati, attribuisce all’INPS solo l’individuazione delle modalità concrete di presentazione delle istanze, non anche l’individuazione del contenuto delle domande e ciò in coerenza con l’esclusiva prerogativa del legislatore in merito alle condizioni di accesso alla tutela assistenziale;

l’art. 111 Cost., comma 1, stabilisce una riserva di legge assoluta, in materia di giusto processo, con tale formula indicandosi l’insieme delle forme processuali necessarie per garantire, a ciascun titolare di diritti soggettivi o di interessi legittimi lesi o inattuali, la facoltà di agire e di difendersi in giudizio;

per effetto di tale previsione va escluso che l’Inps possa introdurre nuove cause di improponibilità della domanda derivanti dal mancato, inesatto, incompleto rispetto della modulistica all’uopo predisposta dall’ente previdenziale;

diversamente opinando, si realizzerebbe una sostanziale limitazione del diritto di azione, costituzionalmente garantito, dell’aspirante al riconoscimento del beneficio assistenziale;

a tali principi si è attenuta la sentenza impugnata che è dunque immune dai denunciati errori di diritto;

non si fa luogo a pronuncia sulle spese, in difetto di costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 10 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2021

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