LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13489-2019 proposto da:
I.N.P.S., – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, *****, in persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.
(S.C.C.I.) S.p.A. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA VITA SCIPLINO;
– ricorrente –
contro
S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LEONE IV 38, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA CAU, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO COTZA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 877/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 26/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA MARCHESE.
RILEVATO
CHE:
con sentenza n. 877 del 26.10.2018, la Corte d’appello di Firenze ha rigettato il gravame dell’INPS e della SCCI s.p.a. avverso la decisione di primo grado che aveva accolto la domanda di S.S. (libero professionista iscritta all’Albo degli avvocati di Livorno ma non anche alla Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza Forense, per il mancato conseguimento del reddito nella misura utile all’insorgenza di tale obbligo e di quello contributivo conseguente) volta ad accertare l’illegittimità dell’iscrizione d’ufficio alla Gestione Separata INPS e della domanda di pagamento dei relativi contributi per l’anno 2009;
ha proposto ricorso per cassazione l’INPS deducendo un unico motivo di censura;
ha resistito, con controricorso, illustrato con memoria, l’avv.to S.;
è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.
CONSIDERATO
CHE:
con l’unico motivo di censura – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 26-31, del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, commi 1 e 2, conv. con modifiche nella L. n. 111 del 2011, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 53 modificato dal D.Lgs n. 344 del 2003, della L. n. 576 del 1980, artt. 10,11 e 22, della L. n. 247 del 2012, art. 21, comma 10;
secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere insussistente l’obbligo di iscrizione presso la Gestione separata INPS per il reddito prodotto nell’esercizio della professione, seppure inferiore alla soglia reddituale prevista dai regolamenti della Cassa Forense, ratione temporis vigenti, e per i quali aveva versato unicamente il contributo integrativo e non anche quello soggettivo;
il motivo è fondato;
la questione principale, oggetto del presente ricorso, concernente l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l’INPS degli avvocati non iscritti obbligatoriamente alla Cassa di previdenza forense alla quale hanno versato esclusivamente un contributo integrativo, in quanto iscritti agli albi, è stata decisa da questa Corte, con pronuncia n. 32608 del 2018 (seguita da Cass., n. 32167 del 2018, Cass. n. 519 del 2019 e Cass. n. 3799 del 2019 e numerose ordinanze di questa sesta sezione);
in coerenza con quanto già era stato espresso da Cass. 30344 del 2017 (e numerose altre) in relazione alla categoria professionale degli ingegneri ed architetti, è stato affermato che “sussiste l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata presso l’Inps per gli avvocati non iscritti obbligatoriamente alla Cassa di previdenza forense alla quale hanno versato esclusivamente un contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, cui non consegue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio”;
l’obbligo di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, di iscrizione alla Gestione Separata è, infatti, rivolto “a chiunque percepisca un reddito derivante dall’esercizio abituale (anche se non esclusivo) ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato nel D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2) di un’attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge altre diverse attività, per cui risulta già iscritto ad altra gestione. Tale obbligo viene meno solo se il reddito prodotto dall’attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento” (Cass. n. 3799 cit.);
non essendosi la Corte di merito conformata all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata, per un nuovo esame, alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, il giudice del rinvio provvederà in merito all’eventuali altre questioni rimaste assorbite, già ritualmente proposte nei giudizi di merito, e, altresì, alla regolazione delle spese del presente giudizio;
in considerazione dell’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
PQM
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in merito alle spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 10 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2021