Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.481 del 14/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17784-2019 proposto da:

M.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALDINIEVOLE 8, presso lo studio dell’avvocato BEATRICE CECI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INPS, – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati PATRIZIA CIACCI, CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TIVOLI, depositato il 02/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA MARCHESE.

RILEVATO

CHE:

con decreto del 2.4.2019, il Tribunale di Tivoli ha omologato l’accertamento positivo del requisito sanitario relativo alla condizione di “handicap grave”, ai sensi della L. n. 104 del 1992, art. 3, comma 3; non ha, invece, omologato l’accertamento del requisito sanitario utile per l’indennità di accompagnamento; il Tribunale ha compensato le spese di lite sul rilievo che ” la decorrenza dell’unico requisito sanitario riconoscibile è posteriore alla presentazione della domanda amministrativa (…)”; ha posto a carico dell’INPS le spese dell’accertamento peritale;

per la cassazione della statuizione sulle spese ha proposto ricorso, sulla base di un motivo, M.E.;

ha resistito l’INPS con controricorso;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

CONSIDERATO

CHE:

con l’unico motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., comma 1, e art. 92 c.p.c., comma 2; si censura la decisione per avere disposto la compensazione delle spese di lite, nonostante il riconoscimento della condizione di handicap grave, con uno spostamento della decorrenza di “appena tre mesi” rispetto alla data della domanda amministrativa;

il motivo è infondato;

l’accertamento di cui all’omologa integra un’ipotesi di accoglimento parziale della domanda;

secondo la giurisprudenza di questa Corte la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende – anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell’accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (Cass. n. 10113 del 2018; Cass. n. 21684 del 2013; Cass. n. 22381 del 2009; con specifico riferimento al provvedimento di omologa dell’ATP e spostamento di decorrenza del requisito sanitario, v. Cass. n. 26565 del 2016; Cass. n. 31783 del 2018; Cass. n. 2366 del 2019);

la fattispecie in esame è connotata dal fatto che il requisito sanitario è stato riconosciuto solo in relazione allo status di handicap (e non anche per l’indennità di accompagnamento) e, peraltro, con una decorrenza successiva rispetto alla domanda amministrativa;

la decisione di compensazione fa riferimento a tale ultimo profilo, sufficiente, ex se, ad integrare una situazione di soccombenza reciproca che giustifica la compensazione – parziale o totale – delle spese di lite;

la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbano ripartirsi o compensarsi, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, rientrano, invece, nel potere discrezionale del giudice di merito, non tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass. n. 2149 del 2014);

segue il rigetto del ricorso;

non vi è luogo a rifusione delle spese, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c. sussistono, invece, i presupposti processuali per dare atto della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 10 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2021

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