LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21684-2019 proposto da:
V.L., V.N., elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO TRIESTE 199, presso lo studio dell’avvocato ANTONIETTA GIANNUZZI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE VACCARO;
– ricorrenti –
contro
V.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO MONTALBANO;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE, depositato il 02/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA PICARONI.
RITENUTO
Che:
V.L. e V.N. ricorrono, sulla base di otto motivi, per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Termini Imerese in data 6 maggio 2019, che ha rigettato il reclamo avverso l’ordinanza 15 ottobre 2018, con la quale era stata rigettata la domanda di reintegra del possesso, proposta dai predetti nei confronti di V.P.;
che resiste con controricorso V.P.;
che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso.
Considerato che il Collegio condivide la proposta, in quanto il ricorso ha ad oggetto un’ordinanza pronunciata ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., vale a dire un provvedimento che difetta dei caratteri di decisorietà e definitività e che, pertanto non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.;
che questa Corte ha chiarito da tempo che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza pronunciata sul reclamo nel procedimento possessorio a struttura eventualmente bifasica, delineata dall’art. 703 c.p.c., come modificato dal D.L. n. 35 del 2005, conv. dalla L. n. 80 del 2005, atteso che, in caso di prosecuzione del giudizio di merito, l’ordinanza rimane assorbita nella sentenza, unico provvedimento decisorio, mentre, in caso contrario, l’ordinanza acquista una stabilità puramente endoprocessuale, inidonea al giudicato, o determina una preclusione pro indicato da estinzione del giudizio (tra le molte, Cass. n. 1501 del 2018; Cass. n. 3629 del 2014);
che risulta del pari inammissibile l’ottavo motivo concernente la statuizione sulle spese, per la quale la giurisprudenza sopra richiamata ammette il ricorso straordinario ex art. 111 Cost.;
che il motivo in esame è inammissibile perchè meramente conseguenziale, basato cioè sulla erroneità dell’ordinanza oggetto di impugnazione, che non può essere sottoposta al controllo di questa Corte;
che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti alle spese del presente giudizio, nella misura indicata in dispositivo;
che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 710,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 29 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2021