Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.494 del 14/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33515-2019 proposto da:

PURPLE SPV SRL, elettivamente domiciliato in Roma, P.Za Santiago Del Cile 8, presso lo studio dell’avvocato Alessandro Clemente, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AM FASHION SRL, C.A., T.A., M.M., UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA;

– intimati –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 19706/2019 del Tribunale di Roma, depositata il 15/10/2019; -lette le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto procuratore generale Carmelo Sgroi che ha chiesto l’accoglimento del ricorso per regolamento;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2020 dal Consigliere Annamaria Casadonte.

RILEVATO

che:

– per quanto qui di interesse, con decreto ingiuntivo il Tribunale di Roma ingiungeva alla società AM Fashion s.r.l. ed ai fideiussori T.A., M.M. e C.A., il pagamento di Euro 31.000 zero 86,97 oltre interessi a favore della nuova Banca delle Marche S.p.A.;

– gli ingiunti proponevano opposizione deducendo preliminarmente l’incompetenza territoriale dell’adito Tribunale di Roma in favore alternativamente dei fori di Ancona, Macerata e Pesaro, in ragione del fatto che al contratto di prestito chirografario, art. 7, e all’atto di fideiussione, art. 14, posti a fondamento del ricorso per il decreto ingiuntivo opposto, prevedevano la competenza territoriale dei suddetti fori;

– il Tribunale di Roma accoglieva l’eccezione e dichiarava l’incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore dei fori alternativi dei Tribunale di Ancona, Macerata e Pesano e per l’effetto revocava il decreto ingiuntivo opposto;

– con l’odierno ricorso la società Purple SPV s.r.l., cessionaria dei crediti a seguito di contratto con REV Gestione Crediti s.p.a., che a sua volta si era resa cessionaria degli stessi dalla Nuova Banca delle Marche s.p.a., ha proposto ricorso per regolamento di competenza avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 19706/2019;

– non hanno svolto attività difensiva gli intimati AM Fashion s.r.l., C.A., T.A., M.M., nè l’Unione di Banche Italiane s.p.a..

CONSIDERATO

che:

– la ricorrente deduce la violazione degli artt. 19 e 20 c.p.c., e dell’art. 29 c.p.c., comma 2, per avere il Tribunale erroneamente ravvisato la natura esclusiva dei fori alternativi indicati nel contratto di mutuo, art. 7, e nel contratto di fideiussione, art. 14;

– la denuncia è fondata;

– premesso che la decisione si fonda sul tenore delle due clausole contrattuali sopra richiamate e contenenti entrambe la previsione che “per ogni controversia sarà alternativamente competente il foro di Ancona, Macerata o Pesaro”, l’argomento secondo il quale si tratterebbe di clausole che esprimono la volontà delle parti di riconoscere ai tre fori alternativamente previsti il carattere di esclusività, è in contrasto con il tenore dell’art. 29 c.p.c., comma 2, che richiede l’espressa previsione del carattere esclusivo della competenza contrattualmente decisa;

– l’argomentazione della sentenza impugnata secondo la quale la previsione di due o più fori alternativi sottende, diversamente dalla fattispecie della previsione di un unico foro alternativo, un’implicita volontà di considerarli esclusivi, è incompatibile con il tenore letterale dell’art. 29, comma 2, così come confermato dal consolidato orientamento giurisprudenziale a mente del quale la designazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, assume carattere di esclusività solo in caso di pattuizione espressa, la quale, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, ma deve risultare da una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge (cfr. Cass. 1838/2018; 18707/2014; 17449/2007);

– va, dunque, affermata la natura non esclusiva dei fori di Ancona, Macerata e Pesaro, con la conseguente operatività dei concorrenti fori generale e contrattuali ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c., peraltro non oggetto di contestazione;

– ciò posto ed attesa la sede a Roma della società ricorrente ed applicato l’art. 31 c.p.c., per il rapporto accessorio di garanzia, va cassata la sentenza impugnata e dichiarata la competenza del Tribunale di Roma che provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Roma anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2021

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