Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.495 del 14/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33754-2019 proposto da:

I.F., elettivamente domiciliato in Roma, Vial Enagelico 38, presso lo studio dell’avvocato Marco Lanzilao, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso. Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso il decreto del Tribunale di Roma, depositato il 01/10/2019;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2020 dal Consigliere Annamaria Casadonte;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Ignazio Patrone, che chiede alla Corte di dichiarare la competenza del Tribunale di Roma.

RILEVATO

che:

– I.F. ha proposto ricorso per cassazione (RG 23764/2018) avverso il decreto del Tribunale di Roma di rigetto della domanda di protezione internazionale;

– l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per il giudizio di cassazione, proposta dal ricorrente al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, è stata dichiarata inammissibile;

– I.F. ha riproposto tale istanza al Tribunale di Roma, in qualità di giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione;

– il Tribunale di Roma, con provvedimento in data 1 ottobre 2019, si è dichiarato incompetente sul rilievo che la competenza a decidere sull’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato appartenga alla Corte di cassazione, in quanto giudice “competente per il giudizio” ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 126, comma 3;

– I.F. ha impugnato il decreto del Tribunale di Roma con regolamento di competenza;

– il Pubblico Ministero ha concluso, ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., per l’accoglimento dell’istanza;

– il Ministero dell’interno ha depositato “atto di costituzione” al solo fine di essere notiziato dell’adunanza in camera di consiglio, riservandosi di produrre memoria difensiva;

CONSIDERATO

che:

– il Collegio condivide la richiesta del Pubblico Ministero;

– secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte sul tema del patrocinio a spese dello Stato, ove l’interessato intenda proporre ricorso per cassazione ed il consiglio dell’ordine competente – ossia quello del luogo in cui ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato – non abbia accolto l’istanza, la stessa deve essere riproposta a quel magistrato: la Corte di cassazione, difatti, non provvede mai su tale istanza, come si ricava dal combinato disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 124 e art. 126, comma 3, e, più in generale, dal sistema delineato dal Testo unico spese di giustizia (da ultimo, Cass. n. 24111 del 2019 e Cass. n. 16940 del 2019; v. anche Cass. Sez. U n. 4315 del 2020, pure specificamente riferita alla revoca dell’ammissione);

– perciò, il ricorso deve essere accolto e, cassato il decreto impugnato, deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Roma;

– le spese del regolamento sono rimesse al Tribunale dichiarato competente.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, dichiara la competenza del Tribunale di Roma e cassa il decreto impugnato. Rimette le parti dinanzi al Tribunale di Roma, anche per la liquidazione delle spese del regolamento, previa riassunzione entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2021

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