Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.500 del 14/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7709-2019 proposto da:

P.E., elettivamente domiciliato in Roma, Via Properzio, 27, presso lo studio dell’avvocato Marco Ranni, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Colucci, Valeria Di Paola;

– ricorrente –

contro

BIASUZZI SPA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Delle Milizie N. 8, presso lo studio dell’avvocato Antonella Barontini, rappresentata e difesa dagli avvocati Umberto Saracco, Mattia Visentin;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 262/2018 della Corte d’appello di Venezia, depositata il 05/02/2018;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2020 dal Consigliere Annamaria Casadonte.

RILEVATO

che:

– la società Biasuzzi s.p.a ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall’architetto P. per il pagamento di Euro 39.030,00 a titolo di compenso per prestazioni di opera professionale, allegando che la prestazione dedotta non sarebbe mai avvenuta;

– si costituiva l’opposto che ribadiva la fondatezza del credito; nelle memorie ex art. 183, vigente ratione temporis, chiedeva la condanna dell’opponente all’ulteriore pagamento della somma pari alla percentuale del 2,5% calcolata sul prezzo di vendita del terreno oggetto della prestazione professionale;

– all’esito del giudizio di opposizione, istruito mediante ctu, il Tribunale di Treviso respingeva l’opposizione condannava l’opponente al pagamento di una somma maggiore di quella ingiunta e pari ad Euro 64.169,67, respingendo la domanda introdotta con la memoria ex art. 183 c.p.c.;

– avverso detta sentenza proponeva gravame l’opponente soccombente Biasuzzi ed appello incidentale l’architetto P.;

– la Corte d’appello respingeva l’appello principale disattendendo le censure riguardo ad errori asseritamente commessi dal giudice di prime cure, così come respingeva l’appello incidentale relativo alla domanda di pagamento formulate nella memoria ex art. 183 c.p.c., riducendo tuttavia la somma dovuta dalla Biasuzzi nella misura indicata nel decreto ingiuntivo;

– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta dal P. sulla base di due motivi, cui resiste la società Biasuzzi con controricorso;

– la relatrice designata ha formulato proposta ex art. 380 bis c.p.c., di accoglimento.

CONSIDERATO

che:

– ritiene il Collegio, diversamente dalla proposta, che il ricorso debba essere respinto;

– con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 633,640,645,36 e 183 c.p.c., per avere erroneamente ritenuto che oggetto del giudizio di opposizione possa essere solo il credito indicato nel decreto ingiuntivo, anche quando la domanda formulata nel ricorso per ingiunzione abbia ad oggetto un credito di importo superiore e solo parzialmente accolto dal giudice del monitorio;

– con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 645,36 e 183 c.p.c., per avere erroneamente affermato l’inammissibilità nel giudizio di opposizione di qualunque modificazione del petitum, oltre che della causa petendi, da parte del convenuto opposto, così come per avere erroneamente individuato nell’importo ingiunto, e non nell’importo richiesto nel ricorso per ingiunzione, il parametro alla stregua del quale valutare la eventuale novità della domanda;

– i due motivi possono essere esaminati congiuntamente e dichiarati infondati perchè non attingono la ratio decidendi in forza del quale la corte d’appello ha proceduto alla riduzione del quantum nella misura di Euro 39.000,00 rispetto a quello deciso in primo grado sulla scorta delle risultanze della ctu;

– la corte di appello non ha commesso le violazioni di legge denunciate in ricorso perchè il principio giurisprudenziale dalla stessa richiamato, secondo il quale la somma riconosciuta all’opposto nel giudizio di opposizione non può eccedere quanto richiesto in ricorso per ingiunzione ed oggetto della stessa, dovendosi ritenere inammissibile la proposizione di riconvenzionale da parte del convenuto opposto, è conforme a diritto (cfr. Cass. 51/2014);

– la corte territoriale, d’altra parte, ha affermato che la somma richiesta nel ricorso per ingiunzione era di Euro 39.000,00; si veda, infatti, il primo capoverso della pag. 8, il secondo capoverso della pag. 9 e il dispositivo della sentenza sub n. 1);

– si è trattato di un errore nell’apprezzamento delle risultanze processuali, perchè la somma richiesta nel ricorso per ingiunzione era, in effetti, di Euro 60.496,50; ma tale errore non è stato specificamente denunciato, giacchè entrambi i motivi in cui si articola il ricorso per cassazione denunciano il vizio di violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3;

– in altri termini, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la corte territoriale non ha affermato nè il principio dell’inammissibilità di qualunque modificazione del petitum o della causa petendi da parte del convenuto opposto nel giudizio di opposizione, nè il principio secondo cui il criterio per determinare la novità dell’eventuale domanda dell’opposto nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo sia costituito dall’importo indicato nel decreto ingiuntivo e non da quello del ricorso monitorio; conseguentemente, i motivi dedotti non censurano efficacemente la statuizione impugnata e debbono pertanto essere disattesi ed il ricorso, come già anticipato, va respinto;

– le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente;

– ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente e liquidate in Euro 2.300,00 per compensi oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2021

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