Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.503 del 14/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35059-2019 proposto da:

C.F., L.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LIMA 7, presso lo studio dell’avvocato ENNIO CERIO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositato il 30/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/11/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

L.G. e C.F. hanno proposto ricorso articolato in unico motivo per la cassazione del decreto n. 13/2019 reso dalla Corte d’appello di Campobasso il 30 aprile 2019, difendendosi con controricorso il Ministero della Giustizia. Questo decreto, pronunciando sull’opposizione della L. n. 89 del 2001, ex art. 5 ter, avanzata da L.G. e C.F., ha confermato che non spettasse ai ricorrenti l’indennizzo per irragionevole durata di due procedimenti esecutivi immobiliari che avevano visto i signori L. e C. quali debitori esecutati rimasti nel possesso del bene, non avendo gli stessi provato uno specifico loro interesse alla celerità dell’espropriazione, nè dimostrato che l’attivo pignorato fosse ab origine tale da consentire il soddisfacimento di tutti i creditori.

L’unico motivo di ricorso di L.G. e C.F. deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 CEDU, p. 1, e della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, in ordine alla necessità per il debitore esecutato di provare il danno non patrimoniale, che è, invece, “conseguenza normale” della durata non ragionevole del processo. La censura sostiene che nel caso di specie i creditori procedenti “fossero stati comunque parzialmente soddisfatti nel corso della procedura esecutiva”, a seguito della vendita ed assegnazione del lotto 1 dei beni esecutati, con conseguente distribuzione dell’attivo ricavato.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente infondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Il Collegio reputa che il ricorso sia inammissibile, in quanto il provvedimento impugnato ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame del motivo di ricorso non offre elementi per mutare l’orientamento della stessa, con conseguente inammissibilità ex art. 360 bis c.p.c., n. 1.

Il decreto impugnato si è uniformato al consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui la presunzione di danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo esecutivo non opera per l’esecutato, poichè egli dall’esito del processo riceve un danno giusto. Pertanto, ai fini dell’equa riparazione da durata irragionevole, esattamente come affermato nell’impugnato decreto, l’esecutato ha l’onere di provare uno specifico interesse alla celerità dell’espropriazione, dimostrando che l’attivo pignorato o pignorabile fosse ab origine tale da consentire il pagamento delle spese esecutive e da soddisfare tutti i creditori e che spese ed accessori sono lievitati a causa dei tempi processuali in maniera da azzerare o ridurre l’ipotizzabile residuo attivo o la restante garanzia generica, altrimenti capiente (Cass. Sez. 2, 07/05/2018, n. 10857; Cass. Sez. 6 – 2, 09/07/2015, n. 14382; Cass. Sez. 6 1, 17/10/2013, n. 23630). Vieppiù non ha diritto all’equa riparazione per irragionevole durata del procedimento esecutivo il debitore esecutato che, essendo proprietario dell’immobile pignorato, si sia avvantaggiato del suo protrarsi, avendo mantenuto, “medio tempore”, la disponibilità del bene (Cass. Sez. 2, 10/07/2013, n. 17153). Peraltro, il debitore esecutato rimasto inattivo non ha diritto ad alcun indennizzo per l’irragionevole durata del processo esecutivo, giacchè questo è preordinato all’esclusivo interesse del creditore, sicchè egli – a differenza del contumace nell’ambito di un processo dichiarativo – è soggetto al potere coattivo del creditore, recuperando solo nelle eventuali fasi d’opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., la cui funzione è diretta a stabilire un separato ambito di cognizione, la pienezza della posizione di parte, con possibilità di svolgere contraddittorio e difesa tecnica (Cass. Sez. 6 – 2, 07/01/2016, n. 89).

Sono del tutto irrilevanti, al proposito, le deduzioni dei ricorrenti, secondo cui i creditori procedenti sarebbero stati parzialmente soddisfatti per effetto del riparto dell’attivo proveniente dalla vendita del lotto 1 dei beni espropriati, in quanto tale vicenda potrebbe essere stata sufficiente a far venire meno l’interesse dei medesimi creditori alla rapida definizione della procedura, ma non a far insorgere, al contrario, l’interesse dei debitori al celere svolgimento della residua liquidazione dei beni pignorati.

Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, regolandosi secondo soccombenza le spese del giudizio di cassazione nell’ammontare liquidato in dispositivo.

Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato, non sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, – da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 6 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2021

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