LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. CIRILLO Antonietta Maria – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6811/2019 R.G. proposto da:
N.M., rappresentata e difesa dall’Avv. Salvatore Ziino, con domicilio eletto in Roma, via Francesco Denza, n. 15, presso lo studio dell’Avv. Felice Cardillo;
– ricorrente –
contro
UnipolSai Assicurazioni S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Letizia ed Enrico Maria Caroli, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Fabio Massimo, n. 60;
avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo, n. 1642/2008, depositata il 7 agosto 2018;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 novembre 2020 dal Consigliere Emilio Iannello.
RILEVATO IN FATTO
1. In data 26/5/2010 N.M., a seguito di sinistro stradale, riportò lesioni personali con esiti invalidanti.
Con nota del 28/1/2011 la stessa accettò a titolo di risarcimento l’importo di Euro 31.000 offertole da UnipolSai.
Successivamente, essendosi manifestato un aggravamento delle lesioni al ginocchio, adì il Tribunale di Palermo per la condanna di UnipolSai al risarcimento del maggior danno.
Il Tribunale rigettò la domanda e tale decisione è stata confermata, con la sentenza in epigrafe, dalla Corte d’appello di Palermo sul duplice rilievo che:
– tra la danneggiata e la compagnia assicuratrice era intervenuta transazione, per effetto dell’accettazione da parte della prima della proposta formulata dalla seconda;
– rimaneva pertanto preclusa la possibilità di richiedere ulteriore risarcimento per l’aggravamento del danno, essendo questo, sulla base delle indicazioni del c.t.u., già ipotizzabile e prevedibile al momento della transazione.
2. Avverso tale sentenza N.M. propone ricorso per cassazione con tre mezzi, cui resiste l’intimata, depositando controricorso.
3. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 2.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va preliminarmente rilevata l’inammissibilità del controricorso in quanto tardivamente proposto, in data 16/9/2019 (data della sua notifica telematica alla ricorrente), ben al di là del termine fissato dall’art. 370 c.p.c., comma 1, di venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso, da datarsi nella specie al 18/3/2019, essendo stato il ricorso notificato in data 26/2/2019.
2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 148 e 149 cod. ass., per avere la Corte d’appello ritenuto che la nota trasmessa dal legale della danneggiata costituisse accettazione di proposta transattiva.
Sostiene che la giurisprudenza richiamata in tal senso dai giudici d’appello non è pertinente al caso di specie, dal momento che la Unipol non aveva mai dato inizio al procedimento regolato dall’art. 148 cod. ass., non avendo formulato una offerta motivata così come previsto da tale disposizione.
3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 148 e 149 cod. ass., nonchè dell’art. 1362 c.c., e dell’art. 1965 e ss. c.c., per avere la Corte d’appello ritenuto irrilevante che la lettera contenente l’offerta transattiva non fosse stata sottoscritta da Unipol (attesa l’inequivoca volontà di quest’ultima di avvalersi comunque del negozio documentato nella scrittura).
Sostiene che tale convincimento omette di considerare la specialità delle norme contenute nel codice delle assicurazioni private rispetto a quella codicistica sui negozi giuridici.
Ribadisce che, nella specie, non essendo neppure iniziata la procedura prescritta dall’art. 148 cod. ass., la nota inviata da essa odierna ricorrente non poteva essere considerata accettazione di una proposta transattiva.
4. Con il terzo motivo la ricorrente deduce, infine, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., e dell’art. 1965 e ss. c.c., per avere la Corte d’appello ritenuto che la mera prevedibilità dell’aggravamento impedisse alla danneggiata di chiedere il risarcimento degli ulteriori danni sopravvenuti.
Premesso che all’epoca del pagamento dell’indennizzo non vi era alcun elemento che conferisse attualità ai danni futuri, sostiene che, ad impedirne la risarcibilità, non basta una mera astratta prevedibilità medica, intesa come mera possibilità di eventi futuri.
5. Senza che metta conto esaminare nel merito gli esposti motivi, deve preliminarmente rilevarsi, con effetto assorbente, la nullità della sentenza d’appello, così come anche di quella di primo grado, in quanto pronunciate in difetto di integrità del contraddittorio, non essendo stato convenuto in giudizio il responsabile del danno, litisconsorte necessario: rilievo, questo, come noto, operabile d’ufficio, anche nel giudizio di legittimità, alla duplice condizione, nella specie sussistente, che gli elementi che rivelano la necessità del contraddittorio emergano, con ogni evidenza, dagli atti già ritualmente acquisiti nel giudizio di merito e che sulla questione non si sia formato il giudicato (v. Cass. 03/11/2008, n. 26388; 28/02/2012, n. 3024).
Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare in tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., a norma della L. n. 990 del 1969, art. 23, il proprietario del veicolo assicurato deve essere, quale responsabile del danno, chiamato in causa come litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l’assicuratore con azione diretta, in deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali, trovando detta deroga giustificazione nell’esigenza di rafforzare la posizione processuale dell’assicuratore, consentendogli di opporre l’accertamento di responsabilità al proprietario del veicolo, quale soggetto del rapporto assicurativo, ai fini dell’esercizio dei diritti nascenti da tale rapporto, ed in particolare, dall’azione di rivalsa ex art. 18 L. citata (v. Cass. 09/03/2011, n. 5538; Cass. 25/09/1998, n. 9592; e già Cass. 24/05/1982, n. 3162).
Ne consegue che ove l’azione giudiziaria sia stata in siffatta ipotesi proposta soltanto contro alcuni dei legittimati passivi il contraddittorio deve essere integrato nei confronti degli altri, affinchè la sentenza possa essere utiliter data (v. Cass. 13/04/2007, n. 8825; Cass. 08/02/2006, n. 2665; v. altresì Cass. 09/03/2011, n. 5538), come nel caso in cui venga in particolare omessa la proposizione della domanda nei confronti del comproprietario dell’autovettura coinvolta nel sinistro stradale asseritamente danneggiante (cfr. Cass., 27/3/2007, n. 7487).
Orbene, nell’impugnata sentenza il giudice dell’appello ha invero disatteso il suindicato principio, applicabile anche in tutte le ipotesi di azione diretta disciplinate dal vigente cod. ass. (D.Lgs. n. 209 del 2005), nella specie ratione temporis applicabile: sia quella ordinaria ex art. 144, sia quella prevista all’art. 149 per l’ipotesi di risarcimento diretto (come pure quella prevista all’art. 141 in caso di danni al trasportato), essendo volta a rendere opponibile all’assicurato l’accertamento della sua condotta colposa, al fine di facilitare l’eventuale regresso dell’assicuratore (v. Cass. 22/11/2016, n. 23706; cfr. anche Cass. 02/12/2014, n. 25421).
Dell’impugnata sentenza, assorbiti gli altri motivi, s’impone pertanto la cassazione, con rinvio al primo giudice, che si designa nel Tribunale di Palermo, in persona di diverso magistrato.
Difatti, allorquando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata nè dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, nè da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c., comma 1, resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383 c.p.c., comma 3 (v. Cass. n. 6644 del 16/03/2018; 05/06/2016, n. 12297; 27/07/2013, n. 18127).
Sicchè, posta la nullità di entrambe le sentenze di merito, il giudice di primo grado cui è rimessa la causa dovrà procedere ad un nuovo giudizio, previa integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile; il medesimo giudice provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
cassa l’impugnata sentenza; dichiara la nullità delle sentenze di primo e di secondo grado e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Palermo, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2021