Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.531 del 14/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12008-2015 proposto da:

S.A., C.M., KYREV S.R.L in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato MARCO ROSSI, che li rappresenta e difende giusta procura speciale estesa a margine del ricorso insieme all’Avv. Lorenzo Reveglio;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6620/14/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 6/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DELL’ORFANO ANTONELLA.

RILEVATO

CHE:

i contribuenti indicati in epigrafe propongono ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza n. 6620/14/2014, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva respinto l’appello proposto avverso la sentenza n. 274/27/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma in rigetto del ricorso proposto avverso avvisi di liquidazione per imposta di registro, ipotecaria e catastale in relazione ad atti di compravendita di nuda proprietà immobiliare da S.A. e C.M. in favore della Immobilgest S.a.S. (successivamente incorporata nella società indicata in epigrafe), avendo l’Ufficio finanziario rettificato il valore dichiarato in atti;

l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo motivo si censura la sentenza denunciando, in rubrica, “violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. nonchè in materia di compensazione delle spese di lite nel giudizio tributario e, segnatamente, violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, comma 1, e art. 92 c.p.c.” e si lamenta i ricorrenti che la CTR abbia erroneamente dichiarato inammissibile il gravame proposto dalla ricorrente C. per difetto di interesse ad agire sebbene risultasse che la censura avverso la sentenza di primo grado concerneva la statuizione in ordine alla compensazione delle spese di lite e la violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, comma 1, e all’art. 92 c.p.c.;

1.2. con il secondo motivo si denuncia, in rubrica, “violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di capacità contributiva ex art. 53 Cost., obbligazioni solidali in materia di imposta di registro e cosa giudicata, nonchè in tema di effetti estensivi del giudicato sul rapporto giuridico d’imposta intercorrente tra condebitori solidali; in particolare violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 57 nonchè del combinato disposto di cui agli artt. 1306 e 2009 cc”, e si lamenta che la CTR abbia erroneamente respinto il gravame proposto dai ricorrenti S. e Immobilgest S.a.S. sul presupposto che il giudicato sfavorevole, formatosi nei confronti degli stessi in relazione ad impugnazione del precedente avviso di rettifica dichiarata inammissibile, precludesse che potessero loro estendersi gli effetti del giudicato a favore dell’altra condebitrice, C.M.;

1.3. con riguardo alla prima censura risulta dagli atti che la ricorrente C. impugnò la statuizione della sentenza di primo grado sulla compensazione delle spese di lite, nonostante fosse stato accolto il ricorso proposto da quest’ultima avverso l’atto impugnato;

1.4. ciò posto, in materia di impugnazioni civili, dai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire si desume quello per cui la denunzia di vizi dell’attività dei giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, non tutela l’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l’eliminazione del pregiudizio del diritto di difesa concretamente subito dalla parte che denuncia il vizio, con la conseguenza che l’annullamento della sentenza impugnata si rende necessario solo allorchè nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole rispetto a quella cassata (cfr. Cass. n. 3024/2011);

1.5. nel caso in esame, nella sentenza di primo grado risulta disposta, tra le parti, la compensazione delle spese di lite, “a motivo della complessità e dell’assoluta peculiarità della questione”, stante la sussistenza di un doppio giudicato nei confronti della ricorrente C., di cui uno favorevole e l’altro sfavorevole, relativamente all’impugnazione del precedente atto di rettifica;

1.6. osserva dunque il Collegio che, secondo la testuale previsione del D.Lgs. n. 546 dei 1992, art. 15, comma 1, la Commissione tributaria può dichiarare compensate le spese processuali in tutto o in parte a norma dell’art. 92 c.p.c., comma 2, norma quest’ultima emendata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, applicabile alla fattispecie per essere il giudizio di primo grado iniziato dopo il 4/07/2009;

1.7. detta norma, com’è noto, prevede che, “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti” e sul punto si è consolidato l’orientamento (Cass. 20 aprile 2012, n. 6279) per il quale le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione ed in presenza delle quali – o, in alternativa alle quali, della soccombenza reciproca – il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, devono trovare puntuale riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass., ord. 15 dicembre 2011, n. 26987) e comunque devono essere appunto indicate specificamente (Cass., ord. 13 luglio 2011, n. 15413; Cass. 20 ottobre 2010, n. 21521);

1.8. al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di precisare che “l’art. 92 c.p.c., comma 2, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorchè concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche” (Cass. Sez. Un., n. 2572/2012);

1.9. nel caso di specie, la CTP ha ravvisato l’esistenza di argomentazioni ragionevoli e condivisibili legittimanti la compensazione delle spese con riguardo a specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, il che determina in ogni caso l’infondatezza del motivo di appello in considerazione;

1.10. ne consegue che il primo motivo di ricorso risulta inammissibile per difetto di interesse stante l’impossibilità, per la parte, di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile, non potendo darsi luogo, come dianzi motivato, al richiesto annullamento della sentenza impugnata per omessa pronuncia sulla questione stessa, risultando priva di fondamento la doglianza circa la compensazione delle spese di lite da parte del Giudice di primo grado;

1.11. il secondo motivo di ricorso è infondato;

1.12. va premesso che il processo tributario è un processo costitutivo rivolto all’annullamento di atti autoritativi, sicchè il parziale annullamento ottenuto dal condebitore impugnante, incidendo su un unico atto impositivo che sorregge il rapporto, esplica i suoi effetti verso tutti i condebitori cui sia stato notificato, al che consegue, giusta l’art. 1306 c.c., comma 2, che il coobbligato solidale può far valere in giudizio contro l’ente impositore il giudicato a lui favorevole formatosi nel diverso giudizio tra detto Ufficio e l’altro condebitore, sempre che la sentenza non sia fondata su ragioni personali e non siano intervenute preclusioni processuali a carico del soggetto che intende esercitare questo diritto, non essendo tale efficacia extrasoggettiva del giudicato rilevabile d’ufficio (cfr. Cass. nn. 31807/2019, 3204/2018, 27906/2011);

1.13. nell’esposizione in fatto, i ricorrenti hanno riferito che l’avviso di rettifica del valore dell’immobile, emesso dall’Ufficio, era stato impugnato, con distinti ricorsi, sia da loro che dalla coobbligata C., e solo quest’ultima era risultata vittoriosa;

1.14. la tendenziale unicità dell’accertamento e l’estensibilità del giudicato al condebitore solidale in sede tributaria incontra, dunque, nel caso in esame, sempre, il limite nell’esistenza nei confronti dei medesimi condebitori di un giudicato contrario sul medesimo punto, dovendo ribadirsi che, ove su un’obbligazione solidale si siano formati più giudicati, ognuno dei debitori resta soggetto alle statuizioni contenute in quello che lo riguarda, in quanto il giudicato diretto devitalizza l’efficacia riflessa di qualsivoglia altro giudicato;

2. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, pertanto, va dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso e respinto il secondo 3. le spese di lite, che seguono la soccombenza, sono liquidate, sulla base del valore della controversia e dell’attività difensiva spiegata, come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo; condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 6 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2021

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