Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.532 del 14/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 25306-2013 R.G. proposto da:

R.C. rappresentato e difeso dall’avv. Fabrizio Pacileo con domicilio eletto in Roma Via Edoardo D’Onofrio n. 43;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale di Trento 28/02/2013 depositata il 10/04/2013;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 16.07.2020 dal Consigliere Dott. Pandolfi Catello.

RILEVATO

che:

R.C. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di Trento n. 28/02/13 depositata il 10 aprile 2013.

La vicenda trae origine dalla notifica in data 9/12/2009 di un avviso di accertamento basato sull’applicazione del c.d. redditometro, per l’anno 2004, con cui l’Ufficio deduceva un maggior reddito di Euro 101.910,00 e maggior imposta IRPEF e addizionali per Euro 38.489,00.

I giudizi di merito promossi dal contribuente si concludevano, in entrambi i gradi, con il rigetto del ricorsi.

Il R. ricorre per la cassazione della CTR di Trento deducendo tre motivi.

Ha resistito l’Ufficio con controricorso.

CONSIDERATO

che:

Nel corso del giudizio, il ricorrente ha fatto pervenire istanza di “estinzione del giudizio e/o cessata materia del contendere” avendo aderito alla procedura di definizione agevolata del D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6 (L. n. 225 del 2016).

A tal fine ha allegato la documentazione degli avvenuti pagamenti, dalla quale risulta che il debito erariale è stato assolto a perfezionamento della procedura condonistica.

P.Q.M.

Dichiara estinto per legge il giudizio di cassazione per il verificarsi della fattispecie di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2021

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