Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.538 del 14/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7761/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (PEC ags.rmimailcert.avvocaturastato.it) in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

DE VECCHI s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. Giovanni Bosco (PEC avv.giovannibosco.legalpec.net) con domicilio eletto in Abbiategrasso, P.zza Marconi n. 21 presso il difensore;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 115/6/13 depositata il 30/07/2013 non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 15/09/2020 dal Consigliere Dott. Succio Roberto.

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure ha accolto l’appello della società contribuente e in riforma della sentenza della CTP ha annullato l’atto impugnato, cartella di pagamento per IVA 2008;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; resiste con controricorso DE VECCHI s.r.l..

CONSIDERATO

che:

– con il primo e unico motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 30, 54, 54 bis e 55 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la CTR meneghina erroneamente ritenuto non ostativo al trasferimento del credito maturato nell’anno 2007 al periodo d’imposta successivo il fatto della mancata presentazione, per tal anno, dalla dichiarazione IVA;

– il motivo è infondato;

– invero questa Corte nella massima espressione nomofilattica ha chiarito come (Cass. Sez. U, Sentenza n. 17757 del 08/09/2016, seguita dalle conformi Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4392 del 23/02/2018; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 8131 del 03/04/2018; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 15459 del 13/06/2018) la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicchè, in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, IVA e finalizzati ad operazioni imponibili;

– nel presente caso, si è verificata proprio la fattispecie sentenza impugnata risulta poi acclarato il diritto del rimborso, dato che la CTR attesta che questi ha sussistenza del credito”;

– conseguentemente, il ricorso va respinto;

– le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; liquida le spese in Euro 2.100 oltre al forfettarie, CPA ed iva di legge che pone a carico di parte soccombente.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2021

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