Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.543 del 14/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21428/2014 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 44, presso lo studio dell’avvocato MARCO DE FAZI, rappresentata e difesa dagli avvocati STEFANO BERTONE, STEFANO COMMODO, RENATO AMBROSIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 227/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 06/03/2014 R.G.N. 509/2013.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato la domanda proposta da C.L. volta ad ottenere l’indennizzo ai sensi della L. n. 210 del 1992, assumendo ella di avere contratto epatopatia cronica correlata alla positività per HCV a seguito delle emotrasfusioni alle quali era stata sottoposta nel ***** e nel *****, in occasione di interventi chirurgici ostetrico-ginecologici.

2. Per la cassazione della sentenza C.L. ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi, cui il Ministero della Salute ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è inammissibile.

Nell’intestazione del ricorso per cassazione si legge che la signora C. è rappresentata e difesa dagli avv.ti Renato Ambrosio, Stefano Commodo e Stefano Bertone giusta “procura speciale rilasciata con atto separato”.

4. La procura speciale non risulta tuttavia in atti e tale circostanza, verificata dal Collegio all’esito dell’esame del fascicolo, è stata confermata dall’attestazione della Cancelleria riferita alla data del 6 febbraio 2020, resa previa consultazione del fascicolo cartaceo e delle risultanze del sistema informatico.

5. L’art. 365 c.p.c., dispone che il ricorso per cassazione è diretto alla Corte ed è sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da un avvocato iscritto nell’apposito albo, munito di procura speciale.

6. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità “La procura per il ricorso per cassazione, che necessariamente ha carattere speciale dovendo riguardare il particolare giudizio davanti alla Corte di cassazione, è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, rispondendo tale prescrizione all’esigenza, coerente con il principio del giusto processo, di assicurare la certezza giuridica della riferibilità dell’attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa” (Cass. 9 marzo 2011, n. 5554; Cass., 11 settembre 2014, n. 19226).

7. Ne consegue che in difetto di procura il ricorso è inammissibile, e che neppure potrebbe impedire l’inammissibilità una procura conferita a margine dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, ancorchè per tutti i gradi del giudizio.

8. In applicazione di tali principi, il presente ricorso dev’essere dichiarato inammissibile.

9. In ordine alla regolamentazione delle spese, le Sezioni Unite di questa Corte (sent. 10 maggio 2006, n. 10706) hanno affermato che “In materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura “ad litem” o di procura falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l’atto è speso), l’attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio”.

10. Una volta accertato che manca la procura speciale – che come sopra evidenziato costituisce elemento indefettibile e indispensabile per l’esercizio dello ius postulandi nel giudizio di cassazione l’unico soccombente è infatti lo stesso difensore che ha sottoscritto e fatto notificare l’atto introduttivo del giudizio e che, nei confronti del giudice e delle controparti, afferma di essere munito di procura, e non invece il soggetto da lui nominato, il quale, se non ha conferito la procura, nulla può avere affermato in proposito (così Cass. sez. un. 10706/2006, cit.; Cass., n. 19226/2014, cit., Cass. n. 11551/2015, Cass. n. 10071/2017).

11. Le spese del presente giudizio devono dunque essere poste a carico degli avv.ti Renato Ambrosio, Stefano Commodo e Stefano Bertone, nella misura indicata in dispositivo.

12. Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei predetti avvocati dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna gli avv.ti Renato Ambrosio, Stefano Commodo e Stefano Bertone al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.400,00 per compensi professionali, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei predetti avvocati dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

In caso di diffusione del presente provvedimento, dispone omettersi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2021

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