Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.545 del 14/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16674/2015 proposto da:

V.I.S. PALESTRE S.C.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO BUSCAGLIA;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI DIACONO MANNO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1973/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 26/11/2014 R.G.N. 941/2012.

RILEVATO

che:

1. Con sentenza del 26.11.14, la Corte d’Appello di Palermo, in riforma della sentenza del Tribunale di Sciacca, ha rigettato la domanda della società ricorrente volta alla corresponsione di compensi per assistenza specialistica indiretta relative al periodo da luglio 2003 a marzo 2004, per complessivo importo di oltre Euro 93mila.

2. In particolare, la corte territoriale ha evidenziato: che i compensi in questione competono – ai sensi della L.R. Siciliana n. 88 del 1980, art. 3 e della L.R. n. 42 del 1996, art. 4 – ai soli soggetti privati accreditati dal servizio sanitario, abilitati all’assistenza specialistica indiretta in ragione della mancanza di presidi pubblici o centri privati convenzionati; che era prevista una procedura di preaccreditamento sulla base dell’autodichiarazione dei requisiti; che la società Giovanile Vis Palestre aveva ottenuto tale preaccreditamento sulla base della dichiarazione dell’assenza di strutture pubbliche, dichiarazione falsa per essere già operativa struttura pubblica all’epoca; che nessun affidamento tutelabile era maturato in capo alla società per effetto del detto preaccreditamento. Conseguentemente, la corte territoriale ha escluso la configurabilità di un diritto della società ai compensi in questione.

3. Avverso tale sentenza ricorre la società per un motivo, cui resiste la ASP con controricorso.

CONSIDERATO

che:

4. Con unico motivo di ricorso la ricorrente, deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – che la sentenza impugnata è viziata per aver trascurato che il preaccreditamento della società è stato revocato solo in data di gran lunga successiva all’espletamento delle prestazioni, che la ASP aveva assegnato budget di spesa al soggetto preaccreditato, che le prestazioni di assistenza indiretta erano state dunque svolte dalla ricorrente senza contestazione alcuna da parte della ASP ed anzi con pagamento di parte dei compensi ad esse relative, che vi era dunque legittimo affidamento della società in ordine al pagamento delle distinte riepilogative relative ai compensi ulteriori per cui è causa, tanto più che tali distinte erano state inviate nel tempo senza contestazione alcuna.

5. Il motivo è infondato, in quanto la sentenza impugnata ha ritualmente esaminato i fatti su indicati ed ha reso congrua e logica motivazione in relazione all’inesistenza di un diritto della ricorrente al preaccreditamento, all’illegittimità della relativa procedura ed all’inconfigurabilità di un legittimo affidamento da parte della società ricorrente a ricevere i compensi in questione; tali elementi, del resto, tutti connessi tra loro, sono stato oggetto di diversa valutazione da parte dei giudici dei due gradi di giudizio e di specifico esame e motivazione da parte della sentenza impugnata.

6. Le spese seguono la soccombenza. Si dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della ASP di Agrigento delle spese, che si liquidano in Euro 5000 per competenze professionali, oltre Euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%.

– Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 26 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2021

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