LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26207/2015 proposto da:
D.L., B.M., M.G., R.E., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell’avvocato BIAGIO BERTOLONE, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti principali –
contro
ICE – AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL’ESTERO E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE, in persona del legale rappresentante pro tempore, MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano ope legis, in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– controricorrenti – ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 3736/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 28/04/2015 R.G.N. 9232/2012;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/09/2020 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’.
RITENUTO
Che:
1. con separati ricorsi al Tribunale di Roma, poi riuniti, D.L., M.G., B.M. e R.E., dirigenti dell’Istituto Commercio Estero (ICE) hanno convenuto in giudizio il medesimo al fine di far accertare il loro diritto ad ottenere la considerazione, nel calcolo degli accantonamenti per il t.f.r. loro spettante per il periodo dal 18.7.1990 all’anno 2004 di alcune voci retributive da essi percepite (premio prod. aree; premio prod. ex art. 15 etc.) e che l’ente riteneva di non valutare per i fini predetti;
la domanda è stata rigettata in primo grado, con pronuncia poi confermata dalla Corte di Appello di Roma, la quale riteneva che non operasse per i rapporti dedotti in giudizio l’art. 2120 c.c. e quindi il regime del t.f.r., dovendosi applicare la disciplina legale di cui alla L. n. 13 del 1975, ed argomentando altresì la Corte rispetto al “carattere non stipendiale delle voci retributive di cui è stato chiesto il computo ai fini dell’indennità di buonuscita”;
2. i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, poi illustrati da memoria e resistiti da controricorso, contenente anche ricorso incidentale condizionato, dell’I.C.E. -Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane (Agenzia ICE) e del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), nel corso del processo subentrati in forza del D.L. n. 98 del 2011, art. 14, nei rapporti giuridici già facenti capo all’ICE.
CONSIDERATO
Che:
1. con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione (art. 360 c.p.c., n. 3), dell’art. 111 Cost., art. 183 c.p.c., comma 4, art. 101 c.p.c., comma 2, art. 420 bis c.p.c., art. 112 c.p.c., sostenendo che il Tribunale e la Corte d’Appello avessero ritenuto applicabile un regime giuridico, in ultimo quello della L. n. 70 del 1975, art. 13, comma 1, senza provocare il contraddittorio sul punto e ciò nonostante la stessa Amministrazione, per il periodo interessato, avesse continuato ad applicare il regime del t.f.r., pur senza includere le voci retributive rivendicate dai ricorrenti;
con il secondo motivo è dedotta (art. 360 c.p.c., n. 3) violazione e falsa applicazione della L. n. 70 del 1975, art. 13, del D.P.R. n. 1032 del 1973, art. 38;
con il terzo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione della L. n. 106 del 1989, dei c.c.n.l. ICE 1990-1991, della L. n. 68 del 1997, del CCNL del comparto degli enti pubblici non economici 1998/2001, art. 46, dell’art. 56, comma 56, Accordo Quadro Nazionale in materia di t.f.r. e di previdenza complementare del 29 luglio 1999, della L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 56, art. 2120 c.c., art. 111 Cost., art. 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4, oltre ad omesso esame di un fatto decisivo (art. 360 c.p.c., n. 5);
il secondo ed il terzo motivo argomentano in ordine alla persistenza del regime di t.f.r. per i dirigenti ICE pur dopo il sopravvenire della L. n. 68 del 1997, sottolineando altresì che la sentenza impugnata, per un verso, nulla aveva affermato rispetto all’applicabilità nel caso in esame della L. n. 106 del 1989, almeno nel periodo 1990-1998 e, per altro verso, aveva affrontato argomenti che non erano in relazione con gli aspetti fattuali e di diritto proposti in giudizio, finendo per porre a fondamento della decisione aspetti diversi rispetto all’oggetto del contendere;
2. i primi tre motivi vanno affrontati congiuntamente, stante la loro interconnessione sostanziale e processuale;
2.1 va intanto escluso che non vi sia stata pronuncia e, quindi violazione dell’art. 112 c.p.c., da questo primo punto di vista, rispetto alla pretesa azionata in giudizio;
la Corte territoriale, nella prima parte della propria motivazione, ha infatti argomentato al fine di affermare, come poi ha fatto, che per i rapporti in giudizio non opera in alcun modo il regime del t.f.r., ma quello della buonuscita ai sensi della L. n. 70 del 1975, art. 13;
in ciò sicuramente essa si è mossa lungo una linea giuridica autonoma rispetto a quella delle parti, ma lo ha fatto restando pienamente entro corretti binari processuali;
infatti, a fronte di domande e difese che riguardavano le modalità di accantonamento a fini di t.f.r., la Corte non poteva certamente non verificare previamente se il regime applicabile al caso di specie fosse o meno quello del t.f.r. e ciò essa ha fatto negando che appunto quello fosse la disciplina propria del rapporto, in quanto destinato invece ad essere assoggettato alle regole sull’indennità di buonuscita per i dipendenti di enti del c.d. parastato;
neppure può dirsi che vi fosse da sollecitare un qualche contraddittorio sul punto, ai sensi dell’art. 102 c.p.c., comma 2, in quanto non si trattava di muovere rilievi d’ufficio, quanto di valutare la base giuridica dell’azione dispiegata e dunque un profilo che, quale che dovesse essere la sua soluzione, era necessariamente ed ab origine interno ed immanente al contraddittorio;
il secondo ed il terzo motivo argomentano in ordine alla persistenza del regime di t.f.r. per i dirigenti ICE pur dopo il sopravvenire della L. n. 68 del 1997, sottolineando altresì che la sentenza impugnata, per un verso, nulla aveva affermato rispetto all’applicabilità nel caso in esame della L. n. 106 del 1989, almeno nel periodo 1990-1998 e, per altro verso, aveva affrontato argomenti che non erano in relazione con gli aspetti fattuali e di diritto proposti in giudizio, finendo per porre a fondamento della decisione aspetti diversi rispetto all’oggetto del contendere;
2.2 venendo ai profili di diritto sostanziale, è incontestato il piano fattuale posto dalla Corte di merito quale premessa della propria decisione, ovverosia che la controversia riguardasse dirigenti già in servizio al 31.12.1995 ed ancora in servizio al momento della proposizione della domanda, senza che siano stati rappresentati elementi di novità nel giudizio di appello (cfr. la sentenza impugnata, pag. 6);
2.3 il personale dell’ICE, ai sensi della L. n. 106 del 1989, art. 5, comma 5, fu sottoposto per legge, a partire dal 18.7.1990, alla disciplina della contrattazione collettiva privata del settore assicurativo, anche rispetto al t.f.r.;
successivamente la disciplina legale è mutata;
secondo la L. n. 68 del 1997, art. 10, infatti “il rapporto di lavoro dei dirigenti e del personale dell’ICE è disciplinato dai contratti collettivi del compatto degli enti pubblici non economici” (comma 1) e “alle materie non disciplinate dai contratti di cui al comma 1 si applica il regolamento del personale di cui all’art. 4, comma 3, lett. a)” (comma 2);
la riforma è stata intesa da questa Corte come tale da avere comportato un’evoluzione dei rapporti di lavoro verso il regime del pubblico impiego privatizzato (Cass. 20 giugno 2016, n. 12679);
nel 2011, VICE è stato poi soppresso ed il personale è stato distribuito tra la nuova Agenzia ICE e il MISE, ma la norma (D.L. n. 98 del 2011, art. 14, comma 26-octies) ha previsto che “ai dipendenti trasferiti al Ministero dello sviluppo economico e all’Agenzia di cui al comma 18 mantengono l’inquadramento previdenziale di provenienza nonchè il trattamento economico fondamentale e accessorio limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento”;
non vi è quindi dubbio che tale ulteriore evoluzione ordinamentale non abbia comportato mutamenti nell’assetto dei diritti oggetto di causa che restano quindi da definire secondo la disciplina preesistente ad esso;
2.4 con riferimento quindi alla richiamata previsione di cui alla. 10 L. n. 68 del 1997, art. 10, non vi è dubbio che la contrattazione collettiva in concreto non sia intervenuta quanto ai dirigenti, perchè il c.c.n.l. 1998-2001, oltre a risultare applicabile (art. 1) solo ai non dirigenti, nel regolare la protrazione del regime di t.f.r. di cui alla disciplina previgente, lo ha fatto con esplicito riferimento al “personale non dirigente” (art. 46);
ciò non consente di aderire, anche per l’inequivoca limitazione letterale, alla tesi secondo cui ai dirigenti potrebbero estendersi le regole applicate per i non dirigenti; al contempo la normativa specifica dell’ICE del 1997 non ha previsto forme opzionali (l’opzione era stata prevista invece dalla L. n. 106 del 1989, art. 5, comma 5, in relazione ai mutamenti illo tempore intervenuti), nè, trattandosi di lavoratori già in servizio al 31.12.1995, è fatta questione di avvenuto esercizio dell’opzione di cui alla L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 56 (e successive norme ed accordi attuativi), sicchè le regole generali sulla trasformazione in t.f.r. non sono di ostacolo al permanere del regime dell’indennità di fine servizio del parastato (sul tema, v. Cass. S.U. 25 marzo 2010, n. 7158, in motivazione);
nè ha rilievo il D.L. n. 78 del 2010, art. 10, comma 12, norma che avrebbe (ma, in senso contrario v. anche Corte Cost. 11 ottobre 2012, n. 223) fatto trasmigrare i regimi di t.f.s. a regimi di t.f.r., in quanto la disposizione è stata abrogata (L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 98), con previsione anche di riliquidazione di quanto attuato medio tempore secondo i sistemi previgenti;
d’altra parte, Cass. 5 novembre 2008, n. 26557, seppure ad altri fini, ha sottolineato come, nonostante l’evoluzione normativa, i rapporti di lavoro con VICE abbiano avuto continuità giuridica;
in questo quadro, nell’assenza di una normativa che sia intervenuta esplicitamente a regolare la vicenda sotto il profilo del trattamento di fine servizio, non è possibile ipotizzare la tesi di una liquidazione pro rata di esso, con periodi regolati secondo un regime (t.f.r.) ed altri secondo altro regime (L. n. 70 del 1975, art. 13);
i diritti di fine rapporto, comunque denominati, sorgono infatti, a parte le possibilità di anticipazione di cui qui non si discute, solo al termine del rapporto di lavoro (Cass. 19 luglio 2018, n. 19277; Cass. 6 febbraio 2018, n. 2827; Cass. 23 aprile 2009, n. 9695);
essi pertanto, in assenza di norme diverse, soggiacciono al regime esistente in quel momento;
al contempo, le regole di accantonamento o contribuzione che assistono le diverse forme ed i diversi istituti, riguardano le modalità di realizzazione e conservazione della provvista e, allorquando vi siano mutamenti di regime, si pone soltanto il diverso problema di regolare le eventuali modalità di confluenza di tale provvista verso chi sia tenuto all’erogazione ultima;
tale fenomeno risulta nel caso di specie meno gravoso in quanto sia il t.f.r. sia l’indennità di fine servizio sono a carico del datore di lavoro, il che potrebbe anche consentire l’assorbimento mediante detrazione di eventuali anticipazioni erogate all’epoca in cui vigeva il t.f.r., ma in ogni caso non può incidere sugli obblighi che discendono la legge e che sono da applicare al momento della cessazione del rapporto;
da quanto precede deriva che giustamente la Corte territoriale ha confermato il rigetto della domanda dei ricorrenti, perchè il diritto al t.f.r., per essi, almeno allo stato della normativa, non esiste e dunque non ci si può interrogare su quali siano le voci da considerare per i relativi accantonamenti;
3. coglie invece nel segno il rilievo dei ricorrenti nella parte in cui essi lamentano, in alcuni passaggi del primo e del terzo motivo, che la Corte d’Appello abbia affrontato questioni estranee al contenzioso tra le parti;
una volta stabilito, come è accaduto, che il regime del rapporto non fosse quello sulla cui base era fondata la domanda (il t.f.r.), non aveva in effetti alcun nesso con il processo argomentare, come ha invece fatto la Corte territoriale, sulle modalità di calcolo dell’indennità di buonuscita e sulla eventuale rilevanza rispetto ad essa delle voci retributive azionate dai ricorrenti rispetto al t.f.r.;
quale che sia la soluzione rispetto alle modalità di calcolo della buonuscita, certamente esse non potevano rientrare in un contenzioso inerente altro e diverso istituto;
peraltro, neppure si può parlare effettivamente di ultrapetizione, che imporrebbe (Cass. 27 aprile 1973, n. 1158) la cassazione senza rinvio in parte qua, perchè a ben vedere la Corte si è limitata a rigettare l’appello e quindi a confermare la sentenza che aveva disatteso la diversa domanda relativa al t.f.r. e non a disporre in concreto rispetto ad una inesistente domanda sulla buonuscita;
al contempo, la pronuncia conclusiva di rigetto dell’appello è in sè corretta e quindi neppure da questo punto di vista si giustifica una pronuncia cassatoria;
la vicenda processuale va allora definita ritenendo che il rimedio all’esorbitanza argomentativa del giudice di appello, in cui si risolve l’accaduto, consista nella correzione motivazionale, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., di modo che il decisum resti stabilizzato nella sola parte conforme a diritto, secondo quanto sopra esposto e ne venga invece rimossa – come è da aversi qui per rimossa – la parte in cui la motivazione si sviluppa su profili riguardanti un istituto, l’indennità di buonuscita e le modalità del suo calcolo, che non ha in sè stessa a che vedere con l’oggetto del contendere;
4. con il quarto motivo i ricorrenti sostengono la violazione e falsa applicazione (art. 360 c.p.c., n. 3) degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè del D.M. n. 55 del 2014, insistendo affinchè, in esito all’accoglimento del ricorso per cassazione, le spese dei due gradi di merito siano poste a carico dell’Amministrazione e lamentando che la loro condanna al pagamento di Euro 3.500,00 oltre accessori per il grado di appello sarebbe da considerare eccessiva, anche tenuto conto che la causa riguardava solo quote di accantonamento del t.f.r.;
il motivo è inammissibile;
intanto è chiaro che non costituisce motivo di impugnazione il fatto che, se il ricorso fosse stato accolto, si sarebbe dovuto procedere ad una diversa regolazione delle spese dei gradi di merito;
quanto alla misura delle spese poste a carico dei ricorrenti per il grado di appello, la censura è del tutto generica, senza contare che, anche a voler considerare l’errore contenuto nel motivo (la Corte territoriale ha liquidato Euro 3.800,00 oltre accessori e non Euro 3.500,00 oltre accessori), l’importo stabilito in secondo grado, tenuto conto del valore di causa indicato nel ricorso per cassazione (da Euro 5.200,00 ad Euro 26.000,00) e della pluralità di parti non eccede certamente i massimi di tariffa;
5. il ricorso incidentale di Agenzia-ICE e del MISE ripropone, per il caso di accoglimento del ricorso principale, la questione sulla prescrizione sollevata nei gradi di merito;
stante l’espressa formulazione in via condizionata, tali motivi incidentali non devono essere esaminati e vanno quindi assorbiti (arg. da Cass., S.U., 25 marzo 2013, n. 7381; Cass. 12 giugno 2017, n. 14566; Cass. 6 marzo 2015, n. 4619; Cass. 14 marzo 1018, n. 6138);
6. la complessità e novità della questione principale dibattuta di causa giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2021
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