LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TORRICE Amelia – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15929/2018 proposto da:
G.D., P.P., S.M., tutti domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato GIANNI LANZINGER;
– ricorrente –
contro
AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 46/2017 della CORTE D’APPELLO DI TRENTO SEZ. DIST. DI BOLZANO, depositata il 30/11/2017 R.G.N. 63/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/09/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.
RILEVATO
Che:
1. Con sentenza in data 30 novembre 2017 n. 46 la Corte d’Appello di Trento – sezione distaccata di Bolzano, confermava la sentenza del Tribunale di Bolzano, che aveva respinto la domanda proposta da G.D., P.P. e S.M., tecnici di radiologia dipendenti della AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO (in prosieguo: AZIENDA SANITARIA), addetti al comprensorio di *****, per il pagamento della indennità per turni di lavoro “particolarmente logoranti”, di cui all’art. 36 del Contratto Collettivo di Comparto per il Personale del Servizio Sanitario Provinciale 2001-2004, del 7 aprile 2005 (in prosieguo: CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE).
2. La Corte territoriale, conformemente al giudice del primo grado, riteneva che la indennità fosse riconosciuta soltanto al personale che nell’arco di un mese aveva prestato servizio “periodicamente” – e cioè, almeno due giornate al mese – in ciascuno dei tre turni in cui era articolato l’orario di lavoro (7-14;14-21; 21-7). Non era sufficiente, dunque, operare in un reparto che offriva un servizio continuativo nelle 24 ore nè avere svolto nel mese (oltre agli altri due turni ripetuti) un solo turno notturno.
3. La periodicità mensile era legata al fatto che le indennità per particolari condizioni di lavoro erano erogate mensilmente ai sensi dell’art. 32 del CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE.
4. La necessità della reiterazione dei turni nell’arco del mese derivava dall’impiego nel testo contrattuale del plurale “turni” e trovava conferma: nella definizione del lavoro a turni contenuta nel D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 1, lett. f); nella qualificazione dei turni come “particolarmente logoranti” o “logoranti”; nella previsione del precedente art. 34, sulla indennità per servizio notturno (che non avrebbe mai trovato applicazione in ipotesi di riconoscimento della indennità per turni logoranti anche in caso di effettuazione di un solo turno notturno al mese).
5. La deduzione dei lavoratori secondo cui la diversa indennità per “turno logorante”, prevista dallo stesso art. 36, era stata riconosciuta dalla Azienda anche in caso di effettuazione nel mese di un unico turno notturno era stata svolta soltanto in appello.
6. Il riconoscimento della indennità per “turno logorante” non contrastava con la interpretazione offerta, perchè tale indennità era riferita ai turni distribuiti su dodici ore.
7. In ogni caso, a voler superare la novità della allegazione, i dipendenti non avevano indicato la frequenza con cui il riconoscimento della indennità era avvenuto, sicchè la condotta non poteva costituire criterio di interpretazione del contratto ai sensi del comma due dell’art. 1362 c.c..
8. Hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza G.D., P.P. e S.M., articolato in sette motivi cui la AZIENDA SANTARIA ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo le parti ricorrenti hanno denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e nullità della sentenza per assenza e/o apparenza della motivazione.
2. La censura attiene ai seguenti passaggi della sentenza impugnata: la individuazione della singola mensilità di retribuzione come momento temporale di verifica della reiterazione di ciascuno dei tre turni; la affermazione che l’indennità per turni particolarmente logoranti non spetta in caso di svolgimento nel mese di un solo turno notturno.
3. I ricorrenti hanno dedotto: che la cadenza mensile riguardava il solo pagamento della retribuzione e che la azienda non aveva adempiuto al suo onere di provare che la programmazione dei turni avvenisse con cadenza mensile; che il testo contrattuale non richiedeva la reiterazione nel mese di ciascun turno.
4. Il motivo è inammissibile.
52 anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un “error in procedendo”, che comporta la nullità della sentenza, solo nel caso di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”; di “motivazione apparente” o di “motivazione perplessa e incomprensibile” può parlarsi laddove essa non renda percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass. SS.UU. n. 22232 del 2016, n. 8054/2014).
6. Nella fattispecie di causa il giudice ha ritenuto necessaria per la maturazione del diritto alla indennità la reiterazione di ciascuno dei tre turni almeno due volte al mese, con un ragionamento espresso e comprensibile; la denuncia delle parti ricorrenti prospetta, piuttosto che la assenza della motivazione, un errore di interpretazione del contratto collettivo.
7. Con il secondo motivo le parti ricorrenti hanno censurato la sentenza – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – per aver omesso di considerare il fatto decisivo, risultante dagli atti ed oggetto di contraddittorio, che essi erano soggetti a turni di lavoro organizzati dall’amministrazione nel corso di un periodo non coincidente con la mensilità di retribuzione. Sotto lo stesso profilo si ribadisce la assenza di motivazione della sentenza.
8. Il motivo è inammissibile. Esso non coglie la ratio decidendi della sentenza, che non è fondata sulla periodicità mensile della distribuzione dei turni ma sulla cadenza mensile di maturazione della indennità oggetto di causa. Trattasi di una interpretazione della pattuizione collettiva, che non è inficiata dal fatto di cui si lamenta l’omesso esame.
9. Con il terzo mezzo, in via gradata, si deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., egualmente assumendo che la AZIENDA SANITARIA non aveva adempiuto al suo onere di provare il fatto – la distribuzione mensile dei turni – a fondamento dell’eccezione da essa opposta.
10. Come già osservato in riferimento al secondo motivo, anche il terzo motivo non è conferente al decisum: la cadenza della distribuzione dei turni è un fatto ininfluente nel ragionamento decisorio (fondato unicamente, come si è evidenziato, sulla cadenza mensile di pagamento della indennità); ciò toglie ogni rilievo alla individuazione della parte onerata della relativa prova.
11. Con la quarta critica le parti ricorrenti hanno denunciato – ai sensi dell’art. 360, n. 5 e con riferimento all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 – omessa valutazione del fatto storico decisivo che la AZIENDA SANITARIA nel Comprensorio di Bolzano aveva adottato una interpretazione della norma collettiva opposta a quella accolta per il Comprensorio di *****, ove essi prestavano servizio.
12. Il motivo è inammissibile.
13. La censura difetta di specificità per omessa trascrizione delle allegazioni svolte in appello sul fatto non esaminato nonchè degli atti da cui esso risultava esistente (si fa riferimento genericamente ad alcuni prospetti paga dei tecnici di radiologia dell’Ospedale di Bolzano).
14. Da ultimo, non si prospettano le ragioni di decisività del fatto rispetto alla interpretazione del contratto collettivo accolta nella sentenza impugnata.
15. Con il quinto mezzo si deduce- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sotto il profilo del travisamento della prova documentale e della mancata ammissione della prova orale, dalla quale sarebbe emerso che la periodicità dei turni non era mensile ma riferita ad un arco temporale per lo più semestrale, al quale andava parametrata la indennità oggetto di domanda.
16. Si deduce anche sotto questo profilo la apparenza della motivazione.
17. Il motivo è inammissibile perchè, come più volte osservato, non coglie la ratio decidendi della sentenza, che non è basata sulla cadenza dei turni ma sulla cadenza dei pagamenti.
18. Con il sesto mezzo si denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362,1363,1366,1371 c.c..
19. Le parti ricorrenti hanno dedotto che il testo dell’art. 36 del CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE non deponeva nel senso indicato dal giudice dell’appello.
20. Hanno esposto che gli artt. 35 e 36, compensavano, rispettivamente, il lavoro logorante ed i turni di lavoro logoranti. Il tenore dell’art. 36, non consentiva di ritenere che i turni “particolarmente logoranti” fossero quelli in cui il dipendente svolgeva nell’arco di un mese solare almeno due cicli completi di ciascun turno. Inoltre doveva essere distinta dalla periodicità mensile della liquidazione della indennità la periodicità dei turni, che non era prevista dal contratto collettivo provinciale ma era variabile in base alle esigenze valutate nella programmazione del servizio.
20. La censura fa appello anche al criterio della condotta successiva delle parti contraenti, ex art. 1362 c.c. – sempre con riferimento alla applicazione del contratto collettivo provinciale operata nel comprensorio di Bolzano – ed al criterio di cui all’art. 1371 c.c..
21. Il motivo è inammissibile.
22. La deduzione difetta di specificità, in quanto le parti ricorrenti non hanno provveduto a trascrivere la disposizione contrattuale interpretata dal giudice dell’appello nè ad illustrare le ragioni per le quali la interpretazione accolta nella sentenza impugnata violerebbe i criteri indicati dagli artt. 1362,1363,1366,1371 c.c.. I ricorrenti contrappongono, piuttosto, alla interpretazione censurata una interpretazione diversa, che si assume corrispondente al significato testuale della parole ed alla intenzione delle parti (oltre che al criterio, residuale, dell’equo contemperamento degli interessi delle parti).
23. In tal modo, piuttosto che denunciare un vizio di violazione di legge, chiedono a questa Corte una non – consentita interpretazione diretta di una norma della contrattazione collettiva provinciale.
24. Con il settimo motivo, in via gradata, le parti ricorrenti hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – con riferimento agli artt. 3,111,113,116 e 117 Cost., nonchè all’art. 4, n. 7, art. 9, n. 10 e art. 16, comma 1 dello Statuto di Autonomia per il Trentino Alto Adige, D.P.R. 31 agosto 1997, n. 670 – assumendo la illegittimità della disposizione censurata nella parte in cui non prevede la deduzione in sede di legittimità del vizio di violazione o falsa applicazione del CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE delle PROVINCE AUTONOME di TRENTO e di BOLZANO.
25. Il dubbio di costituzionalità è manifestamente infondato.
26. La questione è stata già esaminata da questa Corte nella sentenza 25 novembre 2005 n. 24865, seppure in riferimento alla legittimità costituzionale della diversa previsione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 64, che riserva il particolare procedimento di impugnazione in esso previsto alle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale.
27. In coerenza con i principi ivi affermati, si osserva che il livello nazionale della contrattazione collettiva costituisce il proprium che consente l’interpretazione diretta da parte di questa Corte di legittimità di disposizioni dell’autonomia negoziale; il rilievo nazionale della disciplina giustifica, infatti, l’intervento nomofilattico e la parificazione di disposizioni negoziali alle norme di diritto.
28. La mancanza di tale connotazione di nazionalità rappresenta, dunque, un elemento differenziale sufficiente a giustificare l’esercizio della discrezionalità del legislatore statale nel disciplinare i rimedi giurisdizionali.
29. Del resto, come pure evidenziato nel precedente citato, l’intervento diretto di questa Corte nella interpretazione del contratto collettivo di lavoro si inquadra in un contesto di disciplina sostanziale, del rapporto di lavoro e della contrattazione collettiva, che lo stesso legislatore statale ha potuto porre mentre per le province ad autonomia differenziata sussiste la competenza del legislatore provinciale e regionale; ciò evidenzia ulteriormente la peculiarità della contrattazione collettiva nelle province autonome e quindi la mancanza di una piena comparabilità (ex art. 3 Cost., comma 1) con la fattispecie del contratto collettivo di livello nazionale.
30. Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.
31. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
32. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315).
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese, che liquida in Euro 6.000 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 30 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2021