LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19436/2016 proposto da:
D.D., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MAURO SCANCARELLO;
– ricorrente principale –
contro
COOPSERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo STUDIO LEGALE TRIFIRO’ & PARTNERS AVVOCATI, rappresentata e difesa dagli avvocati GIACINTO FAVALLI, e PAOLO ZUCCHINALI;
A.W., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIMA, 28 SCALA A, presso lo studio dell’avvocato MARCO ALBANESE, rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO BOCCARDI;
– controricorrenti –
FERSERVIZI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende;
– controricorrente – ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 17/2016 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 09/03/2016 R.G.N. 365/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;
udito l’Avvocato MAURO SCANCARELLO;
udito l’Avvocato GIUSEPPE SOTTILE, per delega verbale Avvocato PAOLO ZUCCHINALI e GIACINTO FAVALLI;
udito l’Avvocato GAETANO GIANNI’;
udito l’Avvocato DOMENICO BOCCARDI.
FATTI DI CAUSA
1. D.D., dipendente di Coopservice Soc. Coop. p. a. dal 1 luglio 2011, otteneva nei confronti della società datrice di lavoro e di Ferservizi s.p.a., quale obbligata in solido della prima nella qualità di committente dei lavori oggetto dell’appalto nel quale era stata impiegata la D., separati decreti ingiuntivi per il pagamento della somma prevista a titolo di una tantum dal c.c.n.l. Attività ferroviarie del 28.6.2012.
2. In esito all’opposizione proposta da entrambe le società, il giudice di primo grado, riunite le cause, disposta la integrazione del contraddittorio nei confronti della Cooperativa ***** a r.l., precedente datrice di lavoro della D., ha revocato entrambi i decreti ingiuntivi opposti, dichiarato la sussistenza del credito azionato limitatamente all’importo di Euro 388,52, oltre accessori, accertando un credito verso Coopservice e Ferservizi s.p.a. (quest’ultima quale coobligata D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 29) pari ai soli mesi di servizio prestato presso la prima società.
3. La Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di primo grado, nel resto confermata, ha condannato D.D. alla restituzione in favore della società Coopservice della differenza tra la somma di Euro 1.436,69 (corrispondente a quanto erogato dalla datrice di lavoro in esecuzione del decreto ingiuntivo) e quanto effettivamente spettante alla lavoratrice pari a Euro 388,52, oltre interessi dal pagamento al saldo.
4. Per quanto ancora rileva in questa sede, il giudice di appello ha ritenuto che alla luce delle intervenute pattuizioni collettive la indennità una tantum spettasse in relazione al periodo in cui la lavoratrice aveva prestato la propria attività alle dipendenze di Coopservice, con la quale era in corso il rapporto di lavoro al momento della stipula del c.c.n.l. di rinnovo (20.7.2012), senza, quindi, che potesse conferirsi rilievo al periodo di lavoro in precedenza prestato alle dipendenze di ***** a. r. nell’esecuzione del medesimo appalto; in assenza di obbligo di quest’ultima a corrispondere la parte di una tantum riferibile al periodo di lavoro prestato dalla D. alle proprie dipendenze era da escludere la corrispondente responsabilità solidale di Ferservizi s.p.a. per quanto in tesi dovuto in relazione al medesimo periodo; quanto a Coopservice poichè per come pacifico questa, in esecuzione del decreto ingiuntivo, aveva corrisposto alla dipendente l’intero importo dell’una tantum, la lavoratrice era tenuta alle differenze tra quanto percepito e quanto spettante per effetto del riproporzionamento della indennità in oggetto in relazione ai soli mesi di lavoro alle dipendenze di Coopservice; infine, alcuna omessa pronunzia era configurabile in relazione alla domanda di accertamento della responsabilità di Ferservizi s.p.a. sulla base dell’art. 1676 c.c., posto che tale domanda era stata formulata in via alternativa e non subordinata alla domanda intesa a far valere la responsabilità della società committente ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29.
5. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso D.D. sulla base di cinque motivi; Ferservizi s.p.a. ha resistito con tempestivo controricorso e ricorso incidentale affidato ad un unico motivo; A.W. ha depositato controricorso per contraddire al ricorso principale ed al ricorso incidentale; C.D. e P.R., evocati in giudizio con il ricorso principale e con il ricorso incidentale quali soci della fallita ***** a. r.l. Soc. Coop. a r.l. sono rimasti intimati; D.D. e Coopservice soc. coo p.a. non hanno svolto attività difensiva in relazione al ricorso incidentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso principale D.D. deduce nullità della sentenza o del procedimento. Premesso che la cancellazione delle società dal Registro delle Imprese ha efficacia costitutiva ed opera di diritto denunzia la mancata interruzione del giudizio di appello in relazione alla chiusura, per insufficienza di attivo, del Fallimento di ***** a. r.l., con conseguente estinzione dell’impresa per cancellazione; a tanto conseguiva “l’impossibilità” giuridica dell’attività processuale successiva a tale evento e tanto determinava la nullità del procedimento e della sentenza resa all’esito dello stesso.
2. Con il secondo motivo di ricorso principale deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1322 c.c., dell’art. 2, comma 5, dell’Accordo sul Costo del Lavoro 23.7.1993, Allegato A, del c.c.n.l. Attività Ferroviarie 28.6.2012, anche in combinato disposto tra loro. Censura la sentenza impugnata per avere dichiarato il diritto ai soli ratei dell’una tantum maturati nel periodo alle dipendenze del datore di lavoro nel quale era intervenuto il rinnovo contrattuale, con esclusione, quindi, dei ratei afferenti ai periodi in cui era in corso il rapporto con un altro datore di lavoro; le parti contrattuali, infatti, nel legittimo esercizio della libertà contrattuale di cui all’art. 1322 c.c., avevano, con la stipula del c.c.n.l. in oggetto, inteso attribuire, in sostituzione della indennità di vacanza contrattuale, una indennità cd. una tantum destinata a restituire al lavoratore il potere di acquisto, da porre a carico del soggetto datore di lavoro al momento del rinnovo contrattuale.
3. Con il terzo motivo di ricorso principale deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1363 e 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c., anche in combinato disposto tra loro, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto che presupposto del riconoscimento dell’una tantum fosse la sussistenza di un rapporto di lavoro con un’azienda che al momento della stipula del contratto collettivo di rinnovo applicava il c.c.n.l. Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003; alla data del rinnovo contrattuale, per come pacifico, la J. era occupata presso la società Coopsevice con applicazione del precedente c.c.n.l. Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003 e la circostanza dell’applicazione sull’appalto Ferservizi dal 1.10.2009 del c.c.n.l. Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003, costituiva giudicato implicito; la corretta interpretazione della norma pattizia in tema di una tantum imponeva di riconoscere l’importo integrale del detto emolumento al lavoratore il cui rapporto all’epoca del rinnovo era regolato dal c.c.n.l. Attività ferroviarie 16 aprile 2003, anche per il periodo prestato alle dipendenze di altro soggetto che applicava il contratto collettivo Attività Ferroviarie all’epoca vigente.
4. Con il quarto motivo deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e dell’art. 2, commi 3 e 4, dell’Accordo di Confluenza 19.11.2005, anche in combinato disposto tra loro.
Premette che esistenza, testo ed applicabilità dell’Accordo di confluenza non erano stati contestati e che tanto ne rendeva irrilevante la produzione dei gradi di merito e facoltizzava essa ricorrente principale al deposito del relativo testo in sede di legittimità in conformità del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.
Censura, quindi, la decisione per avere interpretato l’Accordo di confluenza nel senso che la previsione secondo la quale in caso di subentro nell’appalto di altro soggetto, ai dipendenti del precedente appaltatore era garantito il passaggio diretto all’impresa subentrata con mantenimento dei trattamenti, normativo, retributivo e relativo all’anzianità di servizio, non concerneva (anche) l’integrale riconoscimento della somma concordata a titolo di una tantum.
5. Con il quinto motivo deduce nullità della sentenza o del procedimento in relazione all’omesso accertamento della esistenza delle condizioni per l’operatività dell’art. 1676 c.c.; la sentenza impugnata aveva errato laddove, sul presupposto che la originaria domanda di pagamento dell’una tantum fosse stata fondata sulla prospettazione in via alternativa, quale titolo di responsabilità nei confronti di Ferservizi s.p.a., del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29 e dell’art. 1676 c.c., aveva ritenuto che in tal modo fosse stato rimesso al potere discrezionale del giudice di valutare le pretese fatte valere; sostiene, infatti, che secondo quanto evincibile dal ricorso monitorio i titoli della responsabilità nei confronti di Ferservizi s.p.a. non si configuravano come alternativi bensì come cumulativi.
6. Con l’unico motivo di ricorso incidentale Ferservizi s.p.a. deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 118, comma 6 e D.P.R. n. 207 del 2010, artt. 4,5 e 6, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto applicabile all’appalto in oggetto il regime di solidarietà di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, laddove la materia doveva ritenersi interamente regolata dal Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 163 del 2006; in via gradata ha formulato eccezione di illegittimità costituzionale del disposto del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, per contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost..
7. Il primo motivo di ricorso principale è inammissibile per difetto di specificità.
7.1. In caso di denunzia di error in procedendo, infatti, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purchè la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (cfr. tra le altre, Cass. Sez. Un. 22/05/2012 n. 8077; Cass. 28/11/2014 n. 25308; Cass. 21/04/2016 n. 8069).
7.2. Parte ricorrente principale non si è conformata a tali prescrizioni in quanto la censura articolata non è sorretta dalla esposizione del fatto processuale destinata a chiarire, sulla base della sola lettura del ricorso per cassazione se, in che termini ed in quale atto erano state allegate, nel giudizio di merito, la avvenuta chiusura del fallimento della Fallimento di ***** a. r.l. e la conseguente cancellazione della società dal Registro delle Imprese; tantomeno sono indicati i documenti, ritualmente acquisiti al giudizio di merito, dai quali risultano le circostanze richiamate.
7.3. La carente esposizione del fatto processuale, funzionale alla completa e regolare instaurazione del contraddittorio e a consentire una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell’oggetto dell’impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti (Cass. 02/08/2016 n. 16103; Cass. 03/02/2015 n. 1926), determina quindi la inammissibilità del motivo inidoneo alla valida censura della decisione.
8. I motivi secondo, terzo e quarto, trattati congiuntamente per connessione sono infondati.
8.1. Si premette che l’allegato A, del c.c.n.l. Attività Ferroviarie 28 giugno 2012, di rinnovo del c.c.n.l. Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003 così recita: 1. “Ai lavoratori in forza nelle aziende che applicano il CCNL delle Attività Ferroviarie del 16.4.2003 alla data di stipula del presente CCNL, a copertura del periodo 1 gennaio 2009 31 agosto 2012, viene riconosciuto un importo pro-capite una tantum, nelle misure di seguito indicate:…. Gli importi dell’una tantum di cui sopra non avranno riflessi su nessun istituto contrattuale o di legge. Detti importi saranno corrisposti al 50% con la retribuzione del mese di agosto 2012 e per il restante 50% con la retribuzione del mese di ottobre 2012, in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento, arrotondando a mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni”.
8.2. La sentenza impugnata ha affermato che l’espressione “in forza” utilizzata dalle parti collettive implicava necessariamente l’attualità del rapporto di lavoro al momento del rinnovo del precedente contratto collettivo, con la conseguenza che la una tantum non poteva essere riconosciuta con riferimento a quei periodi in cui era in corso un rapporto di lavoro con un datore di lavoro diverso da quello con il quale era instaurato il rapporto di lavoro al momento del rinnovo del contratto collettivo; tale interpretazione era conforme al principio secondo cui il fenomeno della successione dei contratti collettivi non è assimilabile a quello di successione tra norme giuridiche, per cui il contratto collettivo posteriore non modifica l’assetto precedente ma sostituisce una nuova regolamentazione a quella divenuta inefficace per scadenza del termine o volontà degli stessi stipulanti; con la conseguenza che, per i rapporti di lavoro cessati nel vigore di una determinata fonte collettiva, i diritti attribuiti non possono essere influenzati dalla stipulazione dei successivi contratti il cui oggetto è limitato al rapporto di lavoro in atto; il datore di lavoro non era tenuto alla corresponsione dell’una tantum ai lavoratori che avessero cessato il loro rapporto di lavoro prima della data in questione oppure ai lavoratori assunti da data successiva; nè a diverse conclusioni era possibile pervenire sulla base dell’Accordo di confluenza, non prodotto dalla ricorrente, ma il cui testo, come riportato nell’atto di appello, non autorizzava la lettura propugnata dalla lavoratrice che poneva a carico della parte datoriale l’intero importo dell’una tantum a prescindere dalla durata del periodo di lavoro alle relative dipendenze.
9. Ritiene il collegio, nell’esercizio della funzione cd. paranomofilattica scaturente dalla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2 (Cass. 18/12/2014 n. 26738; Cass. 19/03/2014 n. 6335; Cass. Sez. Un. 23/09/2010 n. 20075), che la interpretazione del testo collettivo operata dalla Corte di merito sia da condividere.
9.1. Come è noto la indennità di vacanza contrattuale – alla quale è riconducibile l’una tantum in oggetto secondo quanto è dato evincere oltre che dal tenore delle difese spiegate nel ricorso principale, dal fatto che essa è riconosciuta “a copertura” del periodo 1 gennaio 2009 – 31 agosto 2012 – ha la finalità di assicurare un parziale recupero del potere di acquisto del dipendente rispetto all’aumento del costo della vita con riferimento al periodo di mancato rinnovo del contratto collettivo.
9.2. Il relativo onere a carico della parte datoriale si giustifica in considerazione, in definitiva, dei possibili vantaggi economici per la parte datrice di lavoro connessi al protrarsi del mancato rinnovo del contratto collettivo ed alla prevedibile, in quella sede, definizione di possibili incrementi retributivi alla quale corrisponde la perdita del potere di acquisto dei lavoratori per il mancato adeguamento del trattamento retributivo nel periodo in questione.
9.3. In tale ordine di idee, in assenza di diversa indicazione delle parti collettive, nello specifico mancante, non appare giustificato porre a carico del soggetto con il quale intercorreva il rapporto di lavoro all’epoca del rinnovo del contratto collettivo, l’intero importo della una tantum che in tal modo sarebbe destinata a ristorare il mancato rinnovo del contratto collettivo anche per i periodi di attività prestata presso precedenti datori di lavoro, nei confronti dei quali alcun obbligo a riguardo era stabilito dalla previsione collettiva; conferma indiretta della correttezza della soluzione qui condivisa è costituita dalla esigenza di riproporzionamento, espressamente avvertita dalle parti collettive laddove le stesse hanno stabilito che gli importi in questione dovessero essere corrisposti “in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento”, da intendersi quello compreso 1 gennaio 2009 – 31 agosto 2012. Nè la opposta soluzione propugnata dalla odierna ricorrente principale risulta necessitata alla luce delle clausole dell’Accordo sul costo del lavoro 27.3.1993 che risulta solo genericamente evocato nel ricorso principale; tantomeno è scalfita dalle clausole dell’Accordo di armonizzazione la cui produzione, solo in sede di legittimità, risulta inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.
9.4. Le considerazioni che precedono assorbono la necessità di esame della censura riferita all’asserito giudicato formatosi in ordine alla applicazione, presso l’appalto Ferservizi s.p.a., in epoca antecedente al rinnovo del giugno 2012, del c.c.n,l. 2003 Attività Ferroviarie.
10. L’esame del quinto motivo di ricorso principale, incentrato sulla interpretazione della originaria domanda in relazione all’ulteriore titolo di responsabilità solidale ex art. 1676 c.c., avanzato nei confronti della committente Ferservizi s.p.a. è assorbito dall’accertata estinzione del credito vantato dalla lavoratrice per effetto del pagamento da parte della società datrice di lavoro dell’una tantum nell’importo riproporzionato accertato dovuto.
11. Il ricorso incidentale è inammissibile per difetto di soccombenza di Ferservizi s.p.a..
11.1. In tema di impugnazioni l’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c., postula, infatti, la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisce a causa della decisione da apprezzarsi in relazione all’utilità giuridica che può derivare al proponente dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione (Cass. 13/07/2018, n. 18648; Cass. 22/09/2017, n. 22095; Cass. 12/04/2013, n. 8934).
11.2. Nel caso di specie dalla sentenza impugnata non scaturisce alcun concreto pregiudizio per Ferservizi s.p.a. in quanto la necessità di accertamento della responsabilità solidale di questa ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, questione sulla quale si incentra il motivo di ricorso incidentale, risulta assorbita dalla avvenuta estinzione del credito vantato dalla lavoratrice per effetto del pagamento di quanto dovuto da parte della società datrice di lavoro Coopservice.
11.3. La affermazioni contenute nella sentenza impugnata in punto di interpretazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, nel senso della esclusione della relativa applicabilità ai soli soggetti annoverabili nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni quali individuate dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1, non sono idonee a configurare soccombenza non avendo tali affermazioni dato luogo ad una pronuncia su questione, pregiudiziale di rito o preliminare di merito, sfavorevole alla parte totalmente vittoriosa (Cass. n. 22095/2017 cit.).
12. Tanto determina la irrilevanza ai fini del giudizio della prospettata questione di legittimità costituzionalità.
13. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite nel rapporto processuale tra la ricorrente principale e la ricorrente incidentale. Le spese di lite nel rapporto processuale fra D.D. e la società Coopservice sono regolate secondo soccombenza. Nulla è dovuto a titolo di spese al controricorrente A.W. posto che sia il ricorso principale che il ricorso incidentale hanno nei confronti di questi valore di mera litis denuntiatio che esclude l’acquisto della qualità di parte (Cass. 21/03/2016, n. 5508; Cass. 16/02/2012, n. 2208).
14. Sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto (Cass. Sez. Un. 20/09/2019, n. 23535).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa le spese di lite tra D.D. e Ferservizi s.p.a.. Condanna la ricorrente principale alla rifusione a Coopservice soc. coop. p.a. delle spese di lite che liquida in Euro 1.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Nulla è dovuto per le spese nei confronti di A.W..
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2020 e, a seguito di riconvocazione della Camera di consiglio, il 10 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2021
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