LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21478/2017 proposto da:
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE UMBERTO TUPINI N. 113, presso lo studio dell’Avvocato NICOLA CORBO, che le rappresenta e difende.
– ricorrenti –
contro
F.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO N. 41, presso lo studio dell’Avvocato PAOLA PEZZALI, che lo rappresenta e difende.
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5806/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 10/03/2017 R.G.N. 4040/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/10/2020 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.
RILEVATO
Che:
1. F.P., dipendente della Ferrovie dello Stato spa dal 30.10.1987, adiva il Tribunale di Rieti chiedendo il riconoscimento della causa e/o concausa di servizio per l’infermità cardiaca di cui è affetto, il diritto ad ottenere l’equo indennizzo ed il risarcimento dei danni biologici, morali e patrimoniali, sul presupposto che la tipologia di attività svolta per 14 anni e la sottovalutazione da parte della società datoriale degli esiti delle visite periodiche di controllo, gli aveva determinato la insorgenza di una grave aritmia cardiaca ed il conseguente giudizio di inidoneità alle mansioni.
2. Il Tribunale di Rieti accoglieva la domanda limitatamente alla richiesta di pagamento dell’equo indennizzo riferibile ad infermità dipendente da causa di servizio ascrivibile alla II categoria della Tabella A ammessa al D.P.R. n. 834 del 1981, rigettando le altre domande e compensando integralmente le spese di lite.
3. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 5806 del 2016, decidendo sui gravami hic et inde proposti, dichiarava anche la responsabilità delle società resistenti ex art. 2087 c.c. e, per l’effetto, condannava RFI spa e Trenitalia spa, in solido, al risarcimento dei danni in favore di F.P. liquidati, al momento della emissione della pronuncia, in complessivi Euro 767.925,00, oltre ulteriori accessori.
4. In sintesi, e per quello che interessa, la Corte territoriale rilevava, dopo avere espletato una consulenza tecnica di ufficio, che la patologia cardiaca da cui era affetto il lavoratore andava ricollegata a titolo concausale alla persistenza delle mansioni cui era addetto e alla sottovalutazione degli esiti delle visite periodiche e degli accertamenti cardiologici svolti, direttamente connesse alla condotta datoriale tutt’altro che protettiva e preventiva; sussistendo, pertanto, la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c., che discendeva sia da fatti omissivi che commissivi, conseguiva il diritto del F. al risarcimento del danno biologico che veniva quantificato nell’importo complessivo di Euro 767.925,00.
5. Avverso la decisione di secondo grado proponevano ricorso per cassazione Rete Ferroviaria Italiana spa e Trenitalia spa, affidato a quattro motivi, illustrati con successiva memoria.
6. F.P. resisteva con controricorso.
7. Il PG non rassegnava conclusioni scritte.
CONSIDERATO
Che:
1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo le ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione dell’art. 2087 c.c. e di ogni altra norma e principio in materia di responsabilità datoriale e sorveglianza sanitaria, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte territoriale ritenuto che fossero state necessarie visite mediche specialistiche ulteriori rispetto a quelle già svolte, senza che lo richiedessero la stessa “particolarità del lavoro” o le specifiche norme a tutela della salute dei lavoratori, e per avere ritenuto che le regole in materia di sorveglianza sanitaria del dipendente imponessero al datore di lavoro controlli maggiori rispetto all’accertamento della idoneità del lavoratore alla mansione specifica.
3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 2087 e 2697 c.c. e di ogni altra norma e principio in tema di responsabilità datoriale ed onere della prova, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte di merito condannato le società disancorando il giudizio sulla responsabilità datoriale da criteri di certezza o sufficiente probabilità, e fondandolo, invece, sulla mera possibilità (rectius “verosimiglianza”) della derivazione della patologia della condotta datoriale.
4. Con il terzo motivo le ricorrenti si dolgono della violazione e falsa applicazione degli artt. 2087 e 2697 c.c. e di ogni altra norma e principio in materia di responsabilità datoriale e di onere della prova, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte di appello accertato la responsabilità del datore di lavoro in assenza di specifica prova, anzi in presenza di prova contraria, in ordine alla conoscibilità da parte di Rete Ferroviaria Italiana spa e Trenitalia spa dello stato di salute del F..
5. Con il quarto motivo le società lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 2087 c.c. e di ogni altra norma e principio in materia di responsabilità datoriale e di corretta allegazione, nonchè dell’art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., anche in relazione all’art. 111 Cost., per insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, per avere la Corte di appello accertato la loro responsabilità datoriale in assenza di precisa indicazione, tanto di parte quanto della Corte stessa, delle regole di condotta violate; inoltre deducono che, con motivazione insufficiente e contraddittoria, erano state condannate perchè, sottovalutando gli esiti delle visite periodiche di idoneità, non avevano proceduto ad ulteriori e specifici accertamenti specialistici quando questi, invece, sulla base del decisum di primo grado e non contestato nonchè delle stesse risultanze del CTU richiamate in sentenza, erano risultati essere stati condotti.
6. Il primo motivo è, in parte, infondato e, in parte, inammissibile.
7. E’ infondato relativamente alla denunciata violazione del disposto di cui all’art. 2087 c.c., il quale, secondo l’assunto delle ricorrenti, non prevederebbe quale obbligo del datore di lavoro, in assenza della particolarità della prestazione o di specifiche norme, la necessità di espletare visite mediche ulteriori rispetto a quelle già svolte, ovvero controlli maggiori rispetto all’accertamento della idoneità del lavoratore alle mansioni specifiche svolte.
8. Invero, è stato affermato che il disposto dell’art. 2087 c.c. -avente una funzione sussidiaria ed integrativa delle misure protettive da adottare a garanzia del lavoratore – abbraccia ogni tipo di misura utile a tutelare il diritto dei lavoratori ad operare in un ambiente esente da rischi, così come evidenziato anche dalla sentenza n. 3999 del 1996 della Corte Costituzionale, secondo la quale la salute è da riguardarsi come un “bene primario che assurge a diritto fondamentale della persona” ed il cui presidio attiene alla “generale e comune pretesa dell’individuo a condizioni di vita, di ambiente e di lavoro, che non pongono a rischio questo suo bene essenziale” (Cass. n. 4840 del 2006; Cass. n. 12138 del 2003).
9. In tema di obblighi di prevenzione ex art. 2087 c.c., con riferimento a condizioni lavorative obiettivamente (o anche solo potenzialmente) pericolose per la salute del lavoratore, viene, quindi, in rilievo l’obbligo di particolari misure di sicurezza (cd. innominate) affinchè la situazione pregiudizievole possa essere limitata e rimossa, quali anche la necessità di accertamenti diagnostici prodromici e strumentali ad un cambio di mansioni qualora queste si rilevino incompatibili con lo stato di salute del dipendente.
10. E’, invece, inammissibile il motivo nella parte in cui, con un accertamento di fatto, congruamente e logicamente motivato da parte del giudice di merito e, quindi, insindacabile in sede di legittimità, è stato opinato che, nel caso concreto, sarebbero state necessarie – appunto quali misure di sicurezza innominate – l’espletamento di visite mediche ulteriori ovvero di controlli cardiologici più approfonditi rispetto ad un mero ecocardiogramma, anteriormente alla declaratoria del giudizio di “non idoneità” del *****, che lo stato di salute del lavoratore avrebbe dovuto indurre ad effettuare: accertamenti sempre finalizzati ad un eventuale cambio di mansioni, compatibili con lo stato di salute, in un contesto valutativo, quindi, unitario e complessivo di tutela delle condizioni lavorative.
11. Va sottolineato, al riguardo, che i fatti si sono svolti sotto la vigenza del D.Lgs. n. 626 del 1994 e successive integrazioni, per cui era già sancito un obbligo di periodica sorveglianza sanitaria, normativamente previsto, a carico del datore di lavoro e che quest’ultimo non ha allegato nè dimostrato che l’assegnazione del F. a mansioni diverse avrebbe comportato modifiche dell’assetto organizzativo aziendale implicanti ampliamenti di organico ovvero innovazioni strutturali.
12. Il secondo e terzo motivo, che per la loro interferenza possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
13. E’ opportuno premettere che, al fine dell’accertamento della responsabilità, di natura contrattuale, del datore di lavoro di cui all’art. 2087 c.c., incombe sul lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell’attività lavorativa, un danno alla salute, l’onere di provare l’esistenza di tale danno, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonchè il nesso tra l’uno e l’altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro – una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze – l’onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di avere adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo (per tutte Cass. n. 3788 del 2009).
14. Nella ipotesi di misure di sicurezza cd. innominate, la prova liberatoria incombente sul datore di lavoro è generalmente correlata alla quantificazione della misura di diligenza ritenuta esigibile nella predisposizione delle indicate misure (Cass. n. 10319 del 2017).
15. Nella fattispecie, la Corte territoriale si è adeguata a tali principi giurisprudenziali e, a differenza di quanto sostenuto dalle ricorrenti, ha ritenuto, in termini di certezza (e non di possibilità), richiamando le argomentazioni scientifiche del CTU considerate “ineccepibili”, che le infermità (patologia cardiologica che richiedeva l’impianto di pace maker e defrebillatore salvavita) di cui è affetto il F. erano da ricollegare a titolo concausale alle mansioni espletate e che gli esiti delle visite mediche di idoneità e degli accertamenti cardiologici svolti in epoca anteriore al giudizio di non idoneità del ***** avrebbero dovuto comportare l’adibizione del dipendente a mansioni diverse.
16. Sotto questo profilo, nella gravata sentenza si legge che la società datoriale, nel periodo antecedente al 2001, aveva effettuato solamente un ecocardiogramma, esame diagnostico del tutto inidoneo in considerazione del contesto patologico i cui primi segnali, che avrebbero dovuto indurre la società datoriale a ponderare il cambio di mansioni e ad effettuare esami più approfonditi, risalivano al *****.
17. Parte datoriale era, quindi, a conoscenza dello stato particolare di salute del lavoratore e, quindi, correttamente è stata ritenuta dai giudici di seconde cure responsabile per non avere adottato le misure idonee a tutelare l’integrità fisica del dipendente (Cass. n. 6454 del 2009; Cass. n. 23162 del 2007).
18. Il quarto motivo è, infine, inammissibile.
19. Rileva il Collegio che le doglianze, ancorchè svolte sotto il profilo della violazione dell’art. 2087 c.c., ma in modo assolutamente generico e in difetto degli appropriati requisiti di erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta regolata dalla disposizione normativa (Cass. n. 16038/2013; Cass. n. 3010 del 2012), si sostanziano unicamente nella critica della ricostruzione fattuale operata dalla Corte territoriale, configurando, come tale, una richiesta alla Corte di Cassazione di riesaminare la vicenda processuale sottoposta al suo controllo del tutto estranea al giudizio di legittimità (Cass. n. 8758 del 2017).
20. Sono, altresì, inammissibili le censure dirette a denunciare vizi sostanziali della motivazione, sotto il profilo della sua omessa, insufficiente o contraddittoria articolazione, perchè, alla stregua della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente alla esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella motivazione “apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di motivazione (Cass. 7.4.2014 n. 8053; Cass. 10.2.2015 n. 2498): le predette ipotesi non sono ravvisabili nella gravata pronuncia.
21. In realtà, il motivo in esame è essenzialmente inteso alla sollecitazione di una rivisitazione del merito della vicenda e alla contestazione della valutazione probatoria operata dalla Corte territoriale, sostanziante il suo accertamento in fatto, di esclusiva spettanza del giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 27197 del 2011; Cass. n. 6288 del 2011). E ciò per la corretta ed esauriente argomentazione, senza alcun vizio logico nel ragionamento decisorio, delle ragioni adottate dalla Corte territoriale che ha ritenuto sussistente la responsabilità del datore di lavoro il quale, a conoscenza dello stato di salute del lavoratore e della incompatibilità con lo stesso delle mansioni affidategli, non aveva adottato le misure idonee a tutelare la integrità del dipendente.
22. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.
23. Al rigetto segue la condanna delle ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.
24. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna le ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 8.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 27 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2021
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