LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14457-2019 proposto da:
P.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO RIZZATO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1360/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata l’01/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Venezia, attinta dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19, e art. 702-quater c.p.c., ha confermato il diniego pronunciato in primo grado delle misure intese ad accordargli il riconoscimento della protezione internazionale e della protezione umanitaria e se ne chiede la cassazione sul rilievo “dell’errata valutazione della narrazione da parte del giudice e difetto di motivazione”, essendosi la Corte d’Appello limitata a riportare le norme in materia di protezione internazionale senza contestualizzarle alla luce della situazione del paese di provenienza.
Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è affetto da plurime ragioni di inammissibilità.
In disparte dal rilievo che il ricorrente lamenta il vizio denunciato con riferimento ad un paese (Nigeria) diverso da quello di provenienza (Bangladesh) senza peraltro offrire alcun elemento di ragguaglio al riguardo, il motivo enuncia invero un mero dissenso motivazionale e postula la rinnovazione del solo sindacato meritale, in spregio, peraltro, ad ogni requisito di specificità e con riferimento per di più ad un imprecisato vulnus argomentativo estraneo all’attuale catalogo dei vizi cassatori.
3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
4. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 6 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2021