Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.561 del 14/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18515-2019 proposto da:

R.E., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO RIZZATO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 13026/2017 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 20/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafato decreto con il quale il Tribunale di Venezia, attinto dal ricorrente ai sensi D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ha confermato il diniego di protezione internazionale pronunciato nei suoi confronti dalla Commissione territoriale ed ha respinto altresì la domanda di protezione umanitaria e se ne chiede la cassazione sul rilievo 1) “dell’errata valutazione della narrazione da parte del giudice e difetto di motivazione”, avendo il decidente reputato il ricorrente non credibile, quantunque la vicenda da esso narrata fosse credibile e ben circostanziata; 2) della violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, per difetto di motivazione essendosi il decidente limitato a riportare le norme in materia di protezione umanitaria senza contestualizzarle alla luce della situazione personale in cui si era venuto a trovare il ricorrente per le pressioni di un gruppo criminale.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile poichè esso imputa al decidente di merito un mero errore di giudizio, per di più enunciato con riferimento ad un vizio cassatorio estraneo al paradigma di legge e senza declinare specifiche ragioni di contestazione intese a comprovare l’erroneità del ragionamento decisorio laddove questo si era concluso nel senso di reputare il ricorrente non credibile.

3. Il secondo motivo di ricorso è del pari inammissibile poichè esso imputa un vizio motivazionale non più perseguibile e lamenta una pretesa violazione di legge in cui il decidente sarebbe caduto nel formulare il giudizio di diritto senza indicare alcuna specifica ragione di contestazione, sicchè esso si risolve nella mera perorazione a procedere ad una rinnovazione del sindacato di merito.

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

5. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2021

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