Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.565 del 14/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28684-2018 proposto da:

FALLIMENTO *****, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRISTOFORO COLOMBO 436, presso lo studio dell’avvocato BIANCA MARIA CARUSO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INPGI – ISTITUTO NAZIONALE, DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI GIOVANNI AMENDOLA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE, GIUSEPPE MAZZINI 96, presso lo studio dell’avvocato ANDREA COSIMETTI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 02/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA TRICOMI.

RITENUTO

CHE:

Il Fallimento “*****” propone ricorso con un unico motivo avverso il decreto del Tribunale di Roma, in epigrafe indicato, che, in sede di opposizione allo stato passivo dell’anzidetto Fallimento ha accolto l’istanza di ammissione al passivo proposta da I.N.P.G.I. – Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani “Giovanni Amendola” per la somma di Euro 500.000,00= in chirografo, fondata su polizza fideiussoria prestata dal ***** in favore di una debitrice dell’istante, così riformando il provvedimento del G.D., e ha condannato il Fallimento opposto alla rifusione delle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza.

I.N.P.G.I. ha resistito con controricorso.

Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la trattazione camerale ex art. 380 bis c.p.c..

CONSIDERATO

CHE:

1. Il ricorso censura esclusivamente la statuizione di condanna alle spese.

2. Con l’unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè dell’art. 111 Cost., comma 1, e art. 24 Cost., e l’erroneità della condanna alle spese, laddove – a parere del ricorrente ricorrevano i presupposti per operare la compensazione delle spese di giudizio.

Il ricorrente, dopo avere proposto una personale interpretazione del merito della decisione impugnata, avverso il quale non muove, tuttavia, alcuna critica, ed avere ripercorso l’evoluzione normativa dell’art. 92 c.p.c., sostiene che nel caso in esame ricorreva “una incertezza normativa” sul profilo della effettiva ricorrenza dei presupposti normativi sulla scorta dei quali il Consorzio poteva rilasciare fideiussioni e che, comunque, il giudicante aveva compiuto un notevole sforzo interpretativo, discostandosi dai precedenti giurisprudenziali, per escludere la nullità della fideiussione, di guisa che emergeva una evidente incertezza interpretativa.

Il motivo è inammissibile alla luce del principio secondo il quale la facoltà di disporre la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con un’espressa motivazione del mancato uso della sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese della parte soccombente, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione (Cass. n. 11329 del 26/04/2019; Cass. n. 8421 del 31/03/2017; Cass. n. 24502 del 17/10/2017; Cass. n. 11629 del 16/6/2020).

3. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.500,00 =, =, oltre Euro 100,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge;

– Da atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2021

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