LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17567-2019 proposto da:
A.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA SCHERA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI *****;
– intimato –
avverso la sentenza n. 789/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 09/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI MARZIO.
RILEVATO
CHE 1. A.E. ricorre per cassazione nei confronti del Ministero dell’interno contro la sentenza del 9 maggio 2019 con cui la corte d’appello di Torino ha respinto il suo appello avverso ordinanza del locale tribunale di rigetto della domanda di protezione internazionale o umanitaria.
2. Non spiega difese l’amministrazione intimata.
CONSIDERATO
CHE:
3. – Secondo il ricorrente deve dichiararsi nulla la gravata sentenza per manifesta illogicità e carenza della motivazione.
RITENUTO CHE:
4. – Il ricorso è inammissibile.
Il ricorso per cassazione deve difatti deve contenere la chiara enunciazione dei motivi per i quali si chiede la cassazione e delle norme su cui si fondano ex art. 366, comma 1, n. 4.
Quelli enumerati nella disposizione costituiscono un elenco tassativo: si tratta di un giudizio a critica rigidamente vincolata e delimitata, dovendo il vizio denunciato rientrare nelle categorie logiche previste dalla norma, le quali assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito.
Il ricorrente ha dunque l’onere di individuazione del motivo, nel novero di quelli elencati nella disposizione, che deve essere riconducibile in maniera immediata ed inequivocabile, oltre che corretta, ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica (Cass. n. 24553/2013; Cass. S.U., n. 17931/2013).
Nel caso in esame il ricorso non contiene l’indicazione di motivi riconducibili alla previsione del menzionato art. 360 c.p.c., denunciando genericamente, come si accennava, una manifesta illogicità e carenza della motivazione, al di fuori della previsione normativa considerata.
5. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2021