LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18496-2019 proposto da:
O.I., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA ROSA ODDONE;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTIZIONE INTERNAZIONALE DI *****;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2127/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 18/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI MARZIO.
RILEVATO
CHE:
1. O.I. ricorre per due mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro la sentenza del 18 dicembre 2018 con cui la Corte d’appello di Torino ha respinto il suo appello avverso ordinanza del locale tribunale di rigetto della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.
2. Non spiega difese l’amministrazione intimata.
CONSIDERATO
CHE:
3. – Il primo mezzo denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, o comunque omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Il secondo motivo, rubricato con n. 3, concernente la protezione umanitaria, denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
RITENUTO CHE:
4. Il ricorso è inammissibile.
4.1. E’ per plurime ragioni inammissibile il primo motivo, non solo perchè coniuga inestricabilmente una censura di violazione di legge ed una spiegata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, (Cass. 9 maggio 2018, n. 11222, Sez. I; Cass. 7 febbraio 2018, n. 2954, Sez. II; Cass. 20 novembre 2017, n. 27458, Sez. Lav.; Cass. 5 ottobre 2017, n. 23265 Sez. Lav.; Cass. 6 luglio 2017, n. 16657, Sez. III; Cass. 23 giugno 2017, n. 15651, Sez. III; Cass. 31 marzo 2017, n. 8333, Sez. III; Cass. 31 marzo 2017, n. 8335, Sez. III; Cass. 25 febbraio 2017, n. 4934, Sez. II; Cass. 10 febbraio 2017 n. 3554, Sez. III; Cass. 18 ottobre 2016, n. 21016, Sez. II; Cass. 28 settembre 2016, n. 19133, Sez. Trib.; Cass. 2 marzo 2012, n. 3248, Sez. III; Cass. 23 settembre 2011, n. 19443, Sez. III; Cass. n. 16756 del 2019; Cass. n. 16743 del 2019; Cass. n. 16605 del 2019; Cass. n. 16026 del 2019; Cass. n. 15673 del 2019; Cass. n. 15253 del 2019; Cass. n. 15113 del 2019; Cass. n. 14669 del 2019; Cass. n. 13776 del 2019; Cass. n. 13312 del 2019; Cass. n. 12325 del 2019; Cass. n. 12297 del 2019; Cass. n. 12166 del 2019; Cass. n. 11564 del 2019; Cass. n. 11551 del 2019; Cass. n. 11462 del 2019; Cass. n. 9742 del 2019; Cass. n. 8692 del 2019; Cass. n. 8617 del 2019; Cass. n. 2019 del 8157; Cass. n. 2019 del 7806; Cass. n. 2019 del 7805; Cass. n. 2019 del 7804; Cass. n. 2019 del 7803; Cass. n. 2019 del 7571; Cass. n. 2019 del 7101; Cass. n. 2019 del 5600; Cass. n. 2019 del 4679; Cass. n. 2019 del 4257; Cass. n. 2019 del 3428; Cass. n. 2019 del 2572; Cass. n. 2019 del 2571; Cass. n. 2019 del 2570; Cass. n. 2019 del 2569; Cass. n. 2019 del 2176; Cass. n. 2019 del 2175; Cass. n. 2019 del 2174; Cass. n. 2019 del 1230; Cass. n. 2019 del 1229); non solo perchè fa riferimento ad una formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, abrogata da anni; non solo perchè la censura ex art. 360, n. 5, è preclusa dall’art. 348 ter c.p.c.; ma, in ogni caso, perchè è della più totale genericità laddove afferma, senza ulteriori comprensibili precisazioni, che “la vicenda dell’appellante nasce dalla complessità della società africana che non può essere compresa ed interpretata secondo i canoni di valutazione tipici delle società evolute”.
4.2. E’ parimenti inammissibile il secondo motivo, il quale denuncia un’insufficienza motivazionale, peraltro del tutto genericamente dedotta, la quale non ha più cittadinanza secondo il testo vigente dell’art. 360 c.p.c., n. 5, che consente di denunciare soltanto l’omessa considerazione di un fatto decisivo e controverso.
5. Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2021