Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.578 del 15/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – rel. Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32672-2018 proposto da:

C.T., elettivamente domiciliata in ROMA VIA TIRSO 26, presso lo studio dell’avvocato PIETRO BORIA, che lo, rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1456/2018 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di MESSINA, depositata il 03/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2020 dal Consigliere Dott. MARIA ELENA MELE.

RITENUTO

che:

C.T. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. distaccata di Messina, sez. 10, depositata il 3 aprile 2018;

ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate;

la ricorrente, con atto del 25.9.2020, ha dichiarato di rinunciare al ricorso in ragion del sopravvenuto sgravio della cartella di pagamento impugnata chiedendo che sia disposta la compensazione delle spese del giudizio.

CONSIDERATO

che:

L’istanza formulata dalla ricorrente è rituale, non avendo la controparte alcun interesse alla prosecuzione del giudizio in considerazione del sopravvenuto sgravio della cartella di pagamento impugnata;

l’Agenzia delle entrate, con atto depositato in cancelleria il 25.9.2020, ha dichiarato di aderire a tale rinuncia e alla integrale compensazione delle spese;

deve pertanto essere dichiarata l’estinzione del processo per sopravvenuta cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese del giudizio LETTI gli artt. 390 e 391 c.p.c..

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e ne compensa tra le parti le spese.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2021

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