Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.579 del 15/01/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA.

sul ricorso 8017-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE LOTO di S. e C. S.N.C., in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, S.M. E C.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 128, presso lo studio dell’avvocato MARIA PAOLA GIORGI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO BILANCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 87/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della Liguria, depositata il 10/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2020 dal Consigliere Dott. SALVATORE SAIJA;

FATTI DI CAUSA

L’Ufficio di *****, a seguito di verifica fiscale, notificò alla società Immobiliare Loto di S. e C. s.n.c. ed ai soci S.M. ed C.A.M. distinti avvisi di accertamento, con cui – a seguito della rivalutazione dei valori di una transazione immobiliare effettuata nel 2006, in forza dei rilevamenti dell’OMI – veniva rideterminato il reddito d’impresa della società, in misura pari ad Euro 328.520,71, nonchè i redditi dei soci, ai fini IRPEF, ex art. 5 TUIR. La società e i soci presentarono distinti ricorsi dinanzi alla C.T.P. di Genova che, previa loro riunione, li rigettò perchè infondati. La C.T.R. della Liguria, però, con sentenza del 10.12.2013, accolse gli appelli della società e dei soci, evidenziando che era stata data adeguata prova che, all’atto della compravendita (con cui la società aveva trasferito ai soci la proprietà di una serie di cespiti), la valutazione attribuita era corretta, in quanto solo in seguito gli immobili erano stati valorizzati, mediante completamento della già avviata ristrutturazione.

L’Agenzia delle Entrate ricorre ora per cassazione, sulla base di un solo motivo, cui resistono con unico controricorso, illustrato da memoria, la società Immobiliare Loto di S. e C. s.n.c. ed i soci S.M. ed C.A.M..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con l’unico motivo, si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Sostiene l’Agenzia che la C.T.R. ha annullato l’avviso ritenendo incongruo il valore determinato dall’Ufficio in base ai dati dell’OMI, ma ha omesso di attribuire essa stessa il valore congruo, compito demandato al giudice del merito. Riporta poi, trascrivendola integralmente, la motivazione dell’avviso di accertamento impugnato, evidenziando che la C.T.R. non avrebbe potuto ignorare l’antieconomicità dell’operazione, applicando il principio per cui una società non può compiere atti antieconomici.

2.1 – Il ricorso è improcedibile, per violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2.

L’Agenzia ricorrente, infatti, assume che la sentenza impugnata, depositata il 10.12.2013, le sia stata notificata il 20.1.2014. Essa, però, unitamente al ricorso, ha depositato una copia autentica della decisione impugnata, ma priva della relata di notifica; nè detto deficit è stato supplito dai controricorrenti, non essendo rinvenibile nel loro fascicolo la copia della sentenza da essi stessi notificata.

Pertanto, poichè il ricorso è stato notificato il 19.3.2014, e quindi oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, non può che trovare applicazione il principio secondo cui “Il ricorso per cassazione è improcedibile qualora la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, depositando, nei termini indicati dall’art. 369 c.p.c., comma 1, copia autentica della sentenza, priva però della relazione di notificazione (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC) e di tale documentazione non abbia effettuato la produzione neppure la parte controricorrente” (così, Cass. n. 19695/2019; conf., Cass., Sez. Un., n. 10648/2017).

3.1 – In definitiva, il ricorso è improcedibile. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Non occorre infine dar atto della sussistenza/insussistenza dei presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, da parte della ricorrente, detto obbligo non essendo configurabile per le Amministrazioni dello Stato (Cass. n. 1778/2016).

P.Q.M.

la Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.300,00 per compensi, oltre rimborso forfetario in misura del 15%, oltre IVA e CPA.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472