LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18854-2019 proposto da:
C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CATERINA BOZZOLI;
– ricorrente –
Contro
MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BARI, *****;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2130/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 17/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.
RILEVATO
che:
C.A., proveniente dalla Guinea, ricorre per cassazione contro la sentenza della corte d’appello di Bari che ne ha respinto il gravame in tema di protezionale internazionale;
il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.
CONSIDERATO
che:
I. – il ricorrente denunzia nell’ordine:
(i) col primo motivo, in unico contesto, la violazione e falsa applicazione della Convenzione di Ginevra sui rifugiati, art. 2 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, attesa la violazione del dovere del giudice di cooperare nell’accertamento dei fatti e della reale situazione del paese di origine; nullità della sentenza per violazione degli artt. 112,113 e 156 c.p.c., del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27;
(ii) col secondo mezzo la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del t.u. imm. e l’omessa pronuncia su motivi di gravame a proposito della protezione umanitaria;
II. – il ricorso è inammissibile, in quanto le molteplici censure attengono ai profili sostanziali della negazione delle protezioni invocate;
per contro la corte d’appello ha pregiudizialmente ritenuto inammissibile il gravame in quella sede proposto, per indeterminatezza delle censure; ciò si ricava facilmente dalla considerazione che “l’appello (..) è, prima ancora che infondato, evidentemente inammissibile perchè (..) l’appellante non ha inteso, nella sua impugnazione, dare un senso alle numerose contraddizioni emerse e sottolineate sia in fase ammnistrativa che in primo grado”; in particolare la corte territoriale ha osservato che l’appello era stato “costruito genericamente su interpretazioni giurisprudenziali consolidate (..) non specificamente pertinenti” e non idonee “a scalfire le ragioni in fatto del rigetto”;
ne consegue che l’appello, prima ancora che infondato, è stato ritenuto inammissibile perchè generico e non pertinente ai fatti;
nessuna delle prospettate censure – anche prescindendo dalla loro mescolanza in contesti unitari, tali da impedire la comprensione del tipo di vizio oggettivamente denunziato – pertiene alla detta ratio.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2021