LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –
Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11068-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AUTOSCELTA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA N. 29 SC. IX INT. 12, presso lo studio dell’avvocato GIANMARCO TARDELLA, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 54/2013 della COMM. TRIB. REG. del LAZIO;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2020 dal Consigliere Dott. SALVATORE SAIJA.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 272/29/10, la C.T.P. di Roma accolse il ricorso proposto da Autoscelta s.r.l. avverso un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2003, con cui s’erano recuperate a tassazione maggiori IRPEG, IRAP e IVA, stante il disconoscimento da parte dell’Ufficio dei costi relativi ad alcune operazioni di acquisto di autovetture, in parte ritenute oggettivamente inesistenti, in parte prive dei requisiti di certezza ed inerenza. La C.T.R. del Lazio, con sentenza del 5.3.2013, dichiarò inammissibile l’appello dell’Ufficio per tardività, rilevando che il termine c.d. lungo per impugnare, ai sensi dell’art. 327 c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis), scadeva il giorno 16 luglio 2011, mentre l’appello era stato proposto con notifica diretta a mezzo del messo notificatore il successivo 18 luglio.
L’Agenzia delle Entrate ricorre ora per cassazione, sulla base di un unico motivo, cui resiste con controricorso la società, che ha pure depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 – Con l’unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c., comma 1, dell’art. 155 c.p.c., comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. La ricorrente lamenta che la C.T.R. non ha tenuto conto del disposto dell’art. 155 c.p.c., comma 4, che prevede che i termini processuali scadenti in giorni festivi, ovvero il sabato, sono per legge prorogati al primo giorno lavorativo successivo. Pertanto, poichè nella specie il termine lungo scadeva il giorno 16 luglio 2011, che era sabato, l’appello presentato il successivo lunedì 18 deve ritenersi tempestivo.
2.1 – L’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività è fondata.
L’atto è stato notificato il 22.4.2014, e quindi nel rispetto del termine lungo ex art. 327 c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis), corrente dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata, ossia dal 5.3.2013.
Senonchè, la controricorrente ha dedotto che, avverso detta sentenza, l’Agenzia aveva già proposto ricorso per revocazione dinanzi alla stessa C.T.R. del Lazio con atto notificato il 7.2.2014; come risulta dalla documentazione allegata alla memoria ex art. 380-bis. 1 c.p.c., detta impugnazione è stata già respinta dalla C.T.R. del Lazio con sentenza del 19.11.2014.
Così stando le cose, non può che trovare applicazione il consolidato insegnamento secondo cui “La notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale, sia per la parte notificante che per la parte destinataria, alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata non soltanto con riguardo al termine di un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell’art. 398 c.p.c., comma 4” (così, Cass. n. 22220/2019; v. anche Cass., Sez. Un., n. 19170/2020).
Pertanto, nulla risultando dagli atti circa l’eventuale sospensione del termine per la proposizione del ricorso per cassazione da parte del giudice della revocazione, ne deriva che il ricorso stesso è stato notificato tardivamente solo in data 22.4.2014, una volta elasso il termine breve per impugnare, ossia oltre il sessantesimo giorno corrente dal 7.2.2014.
3.1 – In definitiva, il ricorso è inammissibile. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Non occorre infine dar atto della sussistenza/insussistenza dei presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, da parte della ricorrente, detto obbligo non essendo configurabile per le Amministrazioni dello Stato (Cass. n. 1778/2016).
P.Q.M.
la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.300,00 per compensi, oltre rimborso forfetario in misura del 15%, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 14 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2021