Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.582 del 15/01/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8434/2015 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE ALTO ADDA s.r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 5084/27/14, depositata il 30 settembre 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 ottobre 2020 dal Consigliere Michele Cataldi.

RILEVATO

che:

1. L’Immobiliare Alto Adda s.r.l., svolgente attività di locazione di immobili dei quali è proprietaria, ha impugnato la cartella di pagamento, in materia di Ires di cui all’anno d’imposta 2007, con la quale, all’esito del controllo formale di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-ter, le era stata disconosciuta – con conseguente aumento proporzionale dell’imponibile – la detrazione d’imposta operata, in relazione alla riqualificazione energetica di cui alla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi da 344 a 349, a seguito degli interventi effettuati su un immobile locato dalla contribuente alla Guardia di finanza.

Riteneva infatti l’Ufficio che tale beneficio fiscale non spettasse ai soggetti titolari di reddito d’impresa, relativamente ai beni non strumentali all’esercizio dell’impresa, ma oggetto di quest’ultima, in quanto concessi in locazione a terzi.

L’adita Commissione tributaria provinciale di Sondrio ha accolto il ricorso.

2. L’Ufficio ha quindi proposto appello avverso la sentenza di primo grado e l’adita Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con la sentenza n. 5084/27/14, depositata il 30 settembre 2014, ha rigettato l’impugnazione.

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio, affidandolo ad un solo motivo.

4. La contribuente è rimasta intimata.

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo l’Ufficio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 345, e del decreto ministeriale attuativo del 19 febbraio 2007, per avere il giudice a quo ritenuto il beneficio applicabile, nonostante il bene immobile interessato dall’intervento di riqualificazione energetica fosse locato a terzo, in esecuzione dell’attività imprenditoriale di locazione esercitata dalla contribuente.

Il motivo è infondato, avendo questa Corte già chiarito che: “Il beneficio fiscale, di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 344 e ss., per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta anche ai soggetti titolari di reddito d’impresa (incluse le società), i quali abbiano sostenuto spese per l’esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi, trattandosi di un’agevolazione volta ad incentivare il miglioramento energetico dell’intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell’interesse pubblico ad un generalizzato risparmio energetico, come si evince, peraltro, dalla formulazione letterale della predetta disposizione normativa che, non contemplando limitazioni di carattere soggettivo od oggettivo, prevede una generalizzata operatività della detrazione d’imposta.” (Cass. 23/07/2019, n. 19815; nello stesso senso cfr. Cass. 12/11/2019, n. 29163, con riferimento agli interventi sugli edifici riassegnati ai soci).

2. Nulla sulle spese di questo giudizio di legittimità, essendo rimasta intimata la contribuente.

3. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica alla ricorrente il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472