Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.587 del 15/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 34/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

M.E.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sezione n. 02, n. 121/02/2013, pronunciata il 27/05/2013, depositata il 13/06/2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 ottobre 2020 dal Consigliere Riccardo Guida.

RILEVATO

che:

M.E. impugnò, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Teramo, l’avviso di accertamento n. *****, ai fini IRPEF, per l’annualità 2005, che rettificava il suo reddito di partecipazione alla Max Zucchero di S.M. & C. Sas, poi divenuta Sugar Parking Srl;

la CTP di Teramo, con sentenza n. 279/02/2012, dichiarò cessata la materia del contendere su richiesta dell’Agenzia, che sosteneva di avere annullato, in autotutela, l’atto impositivo presupposto *****, diretto alla società;

l’Amministrazione finanziaria ha impugnato la sentenza di primo grado, innanzi alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sull’assunto (desumibile dalla sentenza della CTR), secondo cui, per mero errore materiale, vi era stato l’annullamento dell’avviso, diretto alla contribuente, n. *****, in quanto erroneamente ritenuto collegato all’avviso *****, quando invece era collegato all’avviso *****;

la CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello in base alla seguente considerazione: “L’Ufficio depositando presso la (CTP) di Teramo dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ha messo in condizioni la stessa CTP di dichiarare estinto il processo. Tale decisione, scaturita addirittura da un annullamento dell’atto impositivo dell’Amministrazione, non può oggi essere contestata, nè la questione in oggetto tantomeno rivivere attraverso il proseguimento in secondo grado, a fronte di un errore di fatto dell’Amministrazione. Non è possibile addurre scusanti in questa fase di secondo grado, lì dove non si contesta il merito o la legittimità della sentenza impugnata, che a detta dello stesso appellante, non merita gravame.” (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata);

l’Agenzia delle entrate ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza della CTR; la contribuente non si è costituita.

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo del ricorso (“1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”), l’Agenzia premette che, in primo grado, nel chiedere la cessazione della materia del contendere, aveva commesso un errore in quanto, nei confronti della società, della quale la contribuente era socia, per il medesimo periodo d’imposta (2005), erano stati emessi due avvisi di accertamento: avviso n. *****, al quale era connesso l’avviso di accertamento n. ***** (oggetto di questo giudizio); e quello con n. *****, annullato in autotutela, per il quale era stata chiesta la cessazione della materia del contendere, che però non aveva nulla a che vedere con l’avviso diretto alla socia di cui si discute;

ciò premesso, l’Agenzia critica la mancanza di corrispondenza tra le censure che la CTR, errando, ha supposto che l’A.F. avesse fatto valere con l’atto di gravame ed i motivi d’appello; in altri termini: secondo la sentenza impugnata, l’ufficio avrebbe annullato l’avviso emesso nei confronti della socia/contribuente, laddove, invece, lo stesso atto, oltre a non essere stato annullato, era collegato ad altro, diverso avviso di accertamento, diretto alla società, ancora valido ed efficace;

2. con il secondo motivo (“2) Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, e degli artt. 52 e ss., nonchè dell’art. 339 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”), l’Agenzia critica la sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuto che una decisione del giudice di primo grado, di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, emessa su istanza dell’A.F., formulata a causa di un errore materiale, non sia censurabile in appello;

3. il secondo motivo, da esaminare prioritariamente per un’esigenza d’ordine logico, è fondato, donde l’assorbimento del primo;

3.1. a prescindere dal tenore letterale delle parole del dispositivo della sentenza d’appello, la quale reca una pronuncia di rigetto del gravame dell’Agenzia, non vi è dubbio che la CTR abbia inteso dichiarare inammissibile l’appello sulla pronuncia di primo grado di cessazione del materia del contendere, laddove ha statuito che la declaratoria d’estinzione del processo da parte della CTP “non può oggi essere contestata, nè la questione in oggetto tantomeno rivivere attraverso il procedimento in secondo grado, a fronte di un errore di fatto dell’Amministrazione”;

tale statuizione, oltre a non conformarsi al canone della generale impugnabilità, tramite l’appello, dei provvedimenti decisori, in qualunque forma resi, si pone altresì in contrasto con il principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 04/08/2017, n. 19568; conf.: Cass. nn. 10728/2017, 5188/2015), al quale questo Collegio ritiene di aderire, secondo cui: “Nel processo tributario, come nel processo civile (…) indipendentemente dalle conclusioni (…) formulate (dalle parti), spetta al giudice valutare l’effettivo venir meno dell’interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza.”;

4. ne consegue che, accolto il secondo motivo del ricorso ed assorbito il primo, la sentenza è cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2021

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