LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 35388-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
Contro
ME. UNO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI BRAGOZZI 30, presso lo studio dell’avvocato LAURA MARIA CATERINA BONFIGLIOLI, rappresentata e difesa dagli avvocati CARMINE PASCUCCI, ANTONIO PASCUCCI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1812/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 19/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE Premesso che l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, contro la società M.E. Uno s.r.l., impugnando la sentenza resa dalla CTR Lombardia che, nel confermare la decisione di primo grado, annullò l’avviso di liquidazione relativo alla ripresa dell’imposta di registro da calcolare in misura proporzionale, concernente l’atto di acquisto del diritto di superficie sul lastrico di un fabbricato industriale ove era stato realizzato un impianto fotovoltaico. Secondo la CTR non poteva dubitarsi che l’oggetto dell’alienazione era stato il solo bene traslato e non già la cessione di un’azienda o un ramo d’azienda;
Premesso che la parte intimata si è costituita con controricorso, eccependo preliminarmente la tardività del ricorso per cassazione;
Premesso che si applica, ai fini della tempestività del ricorso per cassazione, del D.L. n. 119 del 2018, comma 11, e che pertanto il procedimento va rimesso all’esame della sezione quinta civile, non ricorrendo i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..
P.Q.M.
Rimette il procedimento alla sezione quinta civile.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2021