LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5560/2015 R.G. proposto da:
Z.L., rappresentato e difeso dall’avv. Ermanno Bocchini, dall’avv. Francesco Bocchini e dall’avv. Claudio Berliri, elettivamente domiciliato in Roma, via Alessandro Farnese, n. 7, presso lo studio dell’avv. Claudio Berliri;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato.
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione n. 17, n. 10380/17/2014, pronunciata il 21/02/2014, depositata il 1/12/2014;
dato atto che il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’accoglimento del primo motivo e il rigetto degli altri.
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 ottobre 2020 dal Consigliere Riccardo Guida.
FATTO E DIRITTO
1. Z.L., medico oculista, impugnò, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Benevento, l’avviso di accertamento IRPEF, IRAP, IVA, per il periodo d’imposta 2007, che rettificava il reddito dichiarato dal contribuente, sulla base delle risultanze delle indagini bancarie compiute dalla Guardia di finanza sui conti correnti intestati al medico e ai suoi famigliari (coniuge e figli);
2. la CTP, con sentenza n. 282/07/2012, in parziale accoglimento del ricorso, rispetto ai compensi accertati per l’attività professionale, pari a Euro 193.072,00 (di cui Euro 190.572,00 per versamenti ed Euro 2.500,00 per prelevamenti), ridusse ad Euro 11.468,00 il reddito di lavoro autonomo del ricorrente da recuperare a tassazione; inoltre, in applicazione della L. n. 472 del 1997, art. 7, comma 4, ridusse al minimo le sanzioni;
3. la Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza sopra trascritta, in parziale accoglimento dell’appello principale del contribuente, ha escluso la debenza dell’IRAP e dell’IVA; la CTR ha anche accolto parzialmente l’appello incidentale dell’Agenzia, con riferimento all’IRPEF, limitatamente agli accertamenti bancari e alle maggiori sanzioni applicate;
con riferimento all’appello principale del contribuente, la Commissione regionale ha osservato che: (a) l’omessa allegazione dell’autorizzazione al compimento delle indagini bancarie, ove tale autorizzazione esista, diversamente da quanto sostenuto dal contribuente, non è causa d’invalidità dell’avviso di accertamento; (b) le risultanze delle indagini finanziarie assumono carattere di presunzione legale relativa, in ordine alla rilevanza fiscale delle medesime movimentazioni bancarie, che, nella specie, non è stata vinta dalla prova contraria, da parte del contribuente, idonea a giustificare i prelevamenti e i versamenti sui propri conti; (c) non sussistevano i presupposti per l’applicazione delle sanzioni per la mancata presentazione della dichiarazione IVA; (d) del pari, non era dovuta l’IRAP, in mancanza di autonoma organizzazione del contribuente, il quale, nell’anno in esame, aveva svolto attività intramoenia presso la Polidiagnostica Oftalmologica Srl, nell’ambito del suo rapporto di lavoro con l’Ospedale Giuseppe Moscati di ***** e in assenza di altri elementi d’indagine che consentissero di ravvisare il presupposto dell’imposta regionale; (e) erano privi di fondamento i motivi d’appello riguardanti l’asserita illegittimità dell’avviso in punto di sanzioni, per l’omessa tenuta delle scritture contabili, e per erronea motivazione della sentenza di primo grado, per avere ignorato il principio di non contestazione a proposito della documentazione addotta dal contribuente ai fini della ricostruzione del proprio reddito. Al riguardo, secondo la CTR, l’ufficio aveva sempre negato, in radice, gli argomenti difensivi del contribuente, il quale, nel corso del giudizio, aveva tentato di dimostrare che la provvista sui conti del nucleo familiare derivava da finanziamenti della società di famiglia Polidiagnostica Oftalmologica Srl, senza però riuscire a superare la presunzione che quel flusso di denaro, in realtà, fosse il provento della sua attività professionale, visto che egli, in sostanza, era il dominus della società finanziatrice;
a giudizio della Commissione regionale, la circostanza appena riferita valeva anche al fine di ritenere fondato l’appello incidentale dell’Agenzia, in relazione al recupero fiscale, ai fini IRPEF, sorretto dagli accertamenti bancari ed in relazione alla correlata pena pecuniaria, non sussistendo i presupposti, D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 7, comma 4, per la riduzione della sanzione alla metà del minimo;
4. il contribuente ha proposto ricorso, con tre motivi, per la cassazione della sentenza della CTR; l’Agenzia ha resistito con controricorso;
5. in data 07/10/2020, il ricorrente ha presentato richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, con ogni conseguente statuizione, compresa la compensazione delle spese di lite. Ha affermato di avere aderito, in data *****, alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, ai sensi del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, con la quale assumeva l’obbligo di rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata e, quindi, che, in data *****, aveva notificato all’Agenzia delle entrate l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione; l’ufficio, dal canto suo, nulla ha replicato all’istanza del contribuente;
6. in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, con impegno a rinunciare al giudizio, cui sia seguita la rinuncia, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, (conv., con modif., dalla L. n. 225 del 2016), il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., per rinuncia del debitore (qualora, come nel caso di specie, egli sia ricorrente);
7. nulla va disposto sulle spese del giudizio di legittimità, come stabilito da Cass. n. 24083/2018, essendo stata la rinuncia determinata dall’istanza di definizione agevolata;
8. infine, non sussistono i presupposti per la condanna del contribuente al pagamento del “raddoppio” del contributo unificato, di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 7/06/2018, n. 14782).
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2021