LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10749/2017 R.G. proposto da:
Comune di Montorio al Vomano, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Scarpantoni giusta delega in calce al controricorso;
– ricorrente –
contro
Bassino s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione Regionale dell’Abruzzo (L’Aquila), Sez. 4, n. 1227/04/16 del 15 dicembre 2016, depositata il 28 dicembre 2016, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 ottobre 2020 dal Consigliere Raffaele Botta;
Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che la parte ricorrente non ha depositato memoria.
FATTO E DIRITTO
1. La controversia concerne l’impugnazione dl provvedimento di diniego di rimborso dell’ICI versata dalla società per gli anni 2009 e 2010 e richiesto sulla base della L. n. 183 del 2011, art. 33, comma 28, quale ius superveniens favorevole al contribuente e che aveva previsto per i residenti in un comune facente parte del cratere sismico aquilano, come nel caso di specie, la restituzione delle imposte sospese a causa del terremoto nella misura del 40% da pagarsi in 120 rate mensili;
2. Il ricorso era accolto in primo grado e la decisione era confermata in appello con la sentenza in epigrafe avverso la quale il Comune propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. La società contribuente non si è costituita.
3. Le doglianze del Comune concernono la supposta violazione, sotto diversi profili della L. n. 183 del 2011, art. 33, comma 28, sul presupposto che lo ius superveniens non avrebbe legittimato la restituzione (nemmeno pro quota) di quanto in precedenza versato nel previgente regime che espressamente dichiarava la irripetibilità delle imposte pur sospese a favore dei terremotati che le avessero volontariamente pagate.
4. Tali doglianze non sono fondate. Questa Corte ha già stabilito in altra analoga vertenza concernente lo stesso oggetto e lo stesso ente locale (se pur con altro contribuente) che il regime introdotto con la L. n. 183 del 2011, art. 33, comma 28, deve ritenersi “riferibile anche all’ipotesi di chi, avendo pagato l’intero importo contributivo, chieda il rimborso della quota (60%) eccedente la misura agevolata (40% dell’intero)”, come nel caso di specie: “si deve affermare che la norma successiva, che riduce il tributo dovuto per un certo periodo di tempo, rende quest’ultimo, se pagato integralmente, una sorta di indebito, essendo venuta meno, benchè a posteriori, la causa del versamento, con conseguente diritto ex lege del contribuente alla restituzione (Cass. n. 24307 del 2019). Una analoga questione interpretativa era stata risolta da questa Corte nel senso indicato relativamente alla situazione fiscale dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 per le province di Catania, Ragusa e Siracusa e ciò per effetto di un intervento normativo, simile a quello che interessa la presente controversia, che aveva il carattere di ius superveniens, tale da rendere il già pagato non dovuto ex post (Cass. n. 20641 del 2007; più di recente Cass. n. 4291 del 2018).
5. Pertanto il ricorso deve essere rigettato. In ragione della mancata costituzione della parte intimata non occorre provvedere sulle spese.
PQM
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2021