LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4520-2014 proposto da:
DOMUS SOCIETA’ COOPERATIVA EDILIZIA A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato LIVIA RANUZZI, rappresentata e difesa dall’Avvocato LUIGI QUERCIA giusta procura speciale estesa in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 79/6/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, depositata il 9/7/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.
RILEVATO
Che:
la società cooperativa a r.l. Domus Costruzioni propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Puglia aveva accolto l’appello erariale avverso la sentenza n. 21/7/2012 della Commissione Tributaria Provinciale di Bari in accoglimento del ricorso proposto avverso avviso di liquidazione di imposta di registro 2002, con cui erano state revocate le agevolazioni previste dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3;
l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
CONSIDERATO
Che:
1.1. con il primo mezzo si censura la sentenza denunciando, in rubrica, “violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, della L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 76, comma 1, dell’art. 14 preleggi, nonchè dell’art. 1218 c.c.” avendo la CTR ritenuto che la società non potesse usufruire delle agevolazioni previste dalla suddetta normativa per non aver ultimato, nel quinquennio successivo alla stipula dell’atto di acquisto di suolo edificatorio, l’edificazione dello stesso, nonostante la società avesse dimostrato la non imputabilità dell’inadempimento per causa di forza maggiore ostativa all’edificazione;
1.2. con il secondo mezzo la contribuente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, che la CTR avesse ritenuto l’insussistenza di cause di forza maggiore “senza fornire…(alcuna)… motivazione”;
1.3. le censure, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse, sono fondate;
1.4. come recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sentenza n. 8094/2020), in tema di agevolazioni tributarie, il beneficio di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, nella formulazione vigente ratione temporis, si applica anche qualora l’edificazione non sia realizzata nel termine di legge, purchè tale esito derivi non da un comportamento direttamente o indirettamente ascrivibile all’acquirente, tempestivamente attivatosi, ma da una causa esterna, sopravvenuta, imprevedibile ed inevitabile, tale da configurare la forza maggiore ovvero il factum principis, ciò rendendo inesigibile, secondo una regola generale immanente nell’ordinamento, il comportamento richiesto dalla norma nel termine da essa previsto (in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto legittima la revoca del beneficio in un’ipotesi di mancata edificazione causata dalla mancata adozione, ad opera del Comune, dei provvedimenti conseguenti alla convenzione di lottizzazione);
1.5. nel caso in esame risulta che il terreno è stato acquistato dalla società contribuente e che, come riportato nella sentenza impugnata, alcune cause ostative all’edificazione (giudizi in corso instaurati dai proprietari di un immobile preesistente al suolo e da due soggetti attuatori del P.R.U.) preesistevano all’atto di acquisto, e, secondo la CTR, tali cause, unitamente alla complessità e lunghezza dell’iter burocratico per la definizione dell’utilizzo del suolo – sottoscrizione da parte del Comune e della Regione dell’accordo di programma per l’attuazione del P.R.U., approvazione di un piano di lottizzazione di comparto di iniziativa comunale, nonchè successiva costituzione di un consorzio fra i proprietari dei suoli- non potevano integrare una causa impeditiva sopravvenuta poichè non vi era alcuna garanzia che la risoluzione di detti giudizi e l’attuazione dell’iter burocratico -la cui complessità era ben nota alla società – potessero realizzarsi nel limite di cinque anni dall’acquisto;
1.6. la sentenza impugnata deve, quindi, reputarsi andare esente da censure sia in diritto, che circa la congruità della motivazione, poichè la causa di forza maggiore idonea, ad impedire la decadenza dalle agevolazioni fiscali, deve essere caratterizzata, come si è detto, dai requisiti di non imputabilità al contribuente, necessità e imprevedibilità, mentre nella fattispecie non pare esente da imprevedibilità la necessità di dover attendere l’esito del contenzioso relativo ai terreni tassati e dell’iter burocratico sul loro utilizzo posto che comunque tali circostanze sono originate da una situazione preesistente all’acquisto e di cui comunque la società solo successivamente era a conoscenza da prima dell’acquisto dei terreni;
2. sulla scorta di quanto precede le doglianze della ricorrente vanno disattese, ed il ricorso va integralmente rigettato;
3. le spese della presente fase di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio in favore dell’Agenzia controricorrente, liquidandole in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 6 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2021